Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 159/2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO
10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI;
– ricorrente –
contro
CA.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO
GIUGGIOLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 718/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 16/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che C.G. ha proposto ricorso
per cassazione del decreto della Corte d’Appello di Torino, depositato
il 16 maggio 2015, che, nel procedimento ex art. 9 legge divorzio
instaurato da lei nei confronti di Ca.Sa. per l’aumento del
contributo al mantenimento dovuto da quest’ultimo in favore del loro
figlio maggiorenne M., ha respinto il reclamo principale della
odierna ricorrente C. avverso il rigetto della istanza di
aumento e, in accoglimento parziale del reclamo incidentale del
Ca., ha revocato (a decorrere dalla pronuncia sul reclamo) il contributo
stesso stante la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio
M. a seguito della sua assunzione nel mese di marzo 2014 – in pendenza
del procedimento di reclamo – alle dipendenze di una nota società;
che Ca.Sa. resiste con controricorso;
considerato che il ricorso per cassazione si fonda su due
motivi, entrambi diretti alla declaratoria di nullità del provvedimento
impugnato, per avere la corte distrettuale – da un lato – pronunciato su
una domanda nuova (revoca del contributo al mantenimento del figlio) da
ritenere come tale inammissibile, dall’altro omesso di pronunciare
sulla domanda subordinata proposta dalla ricorrente nell’atto
introduttivo, e ribadita in sede di reclamo, diretta a sentir porre a
carico del padre nella misura del 50% le spese già sostenute dalla madre
per consentire al figlio di frequentare vari corsi di volo per il
conseguimento del brevetto di pilota civile;
ritenuto che, quanto al primo motivo, se in effetti risulta che
la domanda di revoca è stata avanzata solo in sede di precisazione
delle conclusioni nel procedimento di reclamo essendosi in precedenza il
Ca. limitato a chiedere una riduzione del contributo a suo
carico, deve tuttavia considerarsi, alla stregua di un orientamento già
più volte espresso da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 26905/08; n. 18299/16),
come nella specie la questione concernente la autosufficienza economica
del figlio costituisse sin dall’inizio del procedimento camerale il
tema di discussione, sul quale si è innestato il fatto sopravvenuto
della assunzione del predetto quale lavoratore dipendente che, secondo
quanto esposto nella motivazione del provvedimento, ha modificato
significativamente la situazione economica del giovane; che dunque nella
specie non di domanda nuova si è trattato ma di mera modifica
giustificata dalla mutata situazione;
che il secondo motivo merita invece accoglimento atteso che
nessuna statuizione sulla domanda subordinata, ribadita in sede di
reclamo dalla Ca., risulta assunta nel provvedimento impugnato;
ritiene pertanto che, in accoglimento del secondo motivo di
ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato si impone, con il
conseguente rinvio della causa alla Corte di merito, perchè – in diversa
composizione – provveda in ordine alla domanda subordinata, regolando
anche le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa il provvedimento
impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017