Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 159/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI;

– ricorrente –

contro

CA.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO

GIUGGIOLI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 718/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che C.G. ha proposto ricorso

per cassazione del decreto della Corte d’Appello di Torino, depositato

il 16 maggio 2015, che, nel procedimento ex art. 9 legge divorzio

instaurato da lei nei confronti di Ca.Sa. per l’aumento del

contributo al mantenimento dovuto da quest’ultimo in favore del loro

figlio maggiorenne M., ha respinto il reclamo principale della

odierna ricorrente C. avverso il rigetto della istanza di

aumento e, in accoglimento parziale del reclamo incidentale del

Ca., ha revocato (a decorrere dalla pronuncia sul reclamo) il contributo

stesso stante la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio

M. a seguito della sua assunzione nel mese di marzo 2014 – in pendenza

del procedimento di reclamo – alle dipendenze di una nota società;

che Ca.Sa. resiste con controricorso;

considerato che il ricorso per cassazione si fonda su due

motivi, entrambi diretti alla declaratoria di nullità del provvedimento

impugnato, per avere la corte distrettuale – da un lato – pronunciato su

una domanda nuova (revoca del contributo al mantenimento del figlio) da

ritenere come tale inammissibile, dall’altro omesso di pronunciare

sulla domanda subordinata proposta dalla ricorrente nell’atto

introduttivo, e ribadita in sede di reclamo, diretta a sentir porre a

carico del padre nella misura del 50% le spese già sostenute dalla madre

per consentire al figlio di frequentare vari corsi di volo per il

conseguimento del brevetto di pilota civile;

ritenuto che, quanto al primo motivo, se in effetti risulta che

la domanda di revoca è stata avanzata solo in sede di precisazione

delle conclusioni nel procedimento di reclamo essendosi in precedenza il

Ca. limitato a chiedere una riduzione del contributo a suo

carico, deve tuttavia considerarsi, alla stregua di un orientamento già

più volte espresso da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 26905/08; n. 18299/16),

come nella specie la questione concernente la autosufficienza economica

del figlio costituisse sin dall’inizio del procedimento camerale il

tema di discussione, sul quale si è innestato il fatto sopravvenuto

della assunzione del predetto quale lavoratore dipendente che, secondo

quanto esposto nella motivazione del provvedimento, ha modificato

significativamente la situazione economica del giovane; che dunque nella

specie non di domanda nuova si è trattato ma di mera modifica

giustificata dalla mutata situazione;

che il secondo motivo merita invece accoglimento atteso che

nessuna statuizione sulla domanda subordinata, ribadita in sede di

reclamo dalla Ca., risulta assunta nel provvedimento impugnato;

ritiene pertanto che, in accoglimento del secondo motivo di

ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato si impone, con il

conseguente rinvio della causa alla Corte di merito, perchè – in diversa

composizione – provveda in ordine alla domanda subordinata, regolando

anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa il provvedimento

impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa

composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di

cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.

13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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