Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 19/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10203 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA

I P ri

sul ricorso 9063 – 2009 R.G. proposto da:
CAMINADA ANNA — c.f. CMNNNA42M60E405C — CAMINADA ANTONIO — c.f.
CMNNTN35S24E405I – elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Mazzini, n. 8, presso
lo studio dell’avvocato Giuseppe Crimi che con giuntamente e dis giuntamente all’avvocato
-t,

Anna Aulicino Ferrari li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
BOLESO MARIA ANTONIETTA — c.f. BLSMNT41H57B172G – CAMINADA ROBERTO
— c.f. CMNRRT67L05C933X — CAMINADA CRISTINA — c.f. CMNCST68R48C933B —
elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pacuvio, n. 34, presso lo studio dell’avvocato
Guido Romanelli che li rappresenta e difende giusta procura a mar gine del controricorso
CONTRORICORRENTI
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22 gennaio 2015 dal consi gliere
dott. Lui gi Abete,
Udito l’avvocato Giuseppe Crimi per i ricorrenti,

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Data pubblicazione: 19/05/2015

Udito l’avvocato Stefano Santarelli, per delega dell’avvocato Guido Romanelli, per i
controricorrenti,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Pier Felice
Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
–rilevato che il giudice di prime cure, con specifico riferimento alla domanda esperita con

Caminada e volta a conseguire la declaratoria di nullità dell’ordine rivolto alla “U.B.S.” di
Chiasso di trasferimento di danaro e titoli dalla relazione n. 636672 per carenza “della forma
solenne tassativamente prevista dall’art. 782 c.c.” (così atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado, pag. 8; vedasi anche pag. 10, ove leggesi: “dichiarare la nullità
della scrittura privata de qua per mancanza (..) della forma prevista ex artt. 769 — 782
c.c. ‘), ebbe a reputare che, “ai sensi dell’art. 56 3° comma della legge n. 218 del 31-5-95

(…), la donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge dello Stato nel
quale l’atto è compiuto” (così sentenza di primo grado, pag. 13); che “nella fattispecie, l’atto
(…) è stato compiuto in Austria dove era ricoverato l’Ortelli, in quanto dall’Austria è partito
l’ordine di eseguire le operazioni bancarie per cui è causa” (così sentenza di primo grado,
pag. 13); che, “anche qualora si volesse ritenere (…) l’atto compiuto in Svizzera, dove è

pervenuto l’ordine di trasferire il contenuto del conto, si osserva che ai sensi dell’art. 243
della legge federale di complemento del codice civile svizzero, la forma dell’atto pubblico
non è richiesta per i beni mobili” (così sentenza di primo grado, pag. 14);
–rilevato che con nessuno dei cinque motivi addotti con l’atto d’appello Anna ed Antonio
Caminada hanno censurato specificamente le surriferite statuizioni del giudice di primo grado
(il primo motivo è intitolato “illogica, contraddittoria errata motivazione del primo giudice in
ordine alla mancata ammissione della c.t.u. calligrafica”; il secondo motivo è intitolato
errato iter logico — giuridico del primo giudice nella valutazione della testimonianza resa

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l’atto di citazione notificato in data 9.2.1998 da Clelia Ortelli, Anna Caminada ed Antonio

dal teste di parte convenuta sig. Hoderas”; il terzo motivo è intitolato “mancanza di
motivazione in ordine alla negata audizione del teste di riferimento sig.ra Pelli”; il quarto
motivo è intitolato “gravosa e ingiustificata esclusiva condanna alle spese di giudizio della
sig.ra Anna Caminada e del sig. Antonio Caminada”; il quinto motivo è intitolato “mancata
pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in via

–rilevato inoltre che con l’atto d’appello Anna ed Antonio Caminada, “richiamate le
argomentazioni e deduzioni, domande ed eccezioni, istanze ed opposizioni tutte formulate nei
precedenti scritti difensivi, ed a verbale d’udienza, da aversi qui per ritrascritti anche ai sensi e
per gli effetti dell’art. 346 c.p.c.” (così atto d’appello, pag. 13), ebbero a concludere nel
medesimo atto di gravame perché la corte accogliesse le “domande tutte formulate (…) nel
giudizio di primo grado” (così atto d’appello, pag. 14);
–ritenuto dunque che con riferimento al denunciato — già in primo grado — vizio di forma
dell’ordine rivolto all’ “U.B.S.” non sembra che l’esperito atto di gravame si conformi alla
prescrizione dell’art. 342 c.p.c. (questa Corte spiega, invero, che il principio della specificità
dei motivi di impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione
dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere
effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con
chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione
della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e
contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logicogiuridico: cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2217; cfr. Cass. sez. lav. 20.3.2013, n. 6978, secondo cui è
inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della
prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo
giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado; cfr. Cass.

.

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subordinata ‘);

28.5.2004, 10314, secondo cui, ai fini della specificità dei motivi dell’appello (anche
incidentale) non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni
concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando
la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si
fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva

–ritenuto conseguentemente che si prospetta la possibilità dell’inammissibilità in parte qua
agitur dell’appello, inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e pur in sede di legittimità con
susseguente declaratoria d’ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo
grado (cfr. Cass. sez. lav. 21.1.2004, n. 967; Cass. 20.8.2013, n. 19222);
–visto l’art. 384, 3° co., c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte assegna al pubblico ministero ed alle parti termine di giorni trenta dalla
comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni scritte sulle
quaestiones di cui in parte motiva; riserva all’esito la decisione;
si comunichi al pubblico ministero ed alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

dell’appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice);

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