Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10203 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 20138-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MARIO ORLANDO & FIGLI SRL,
SERIT SICILIA SPA (già Montepaschi Serit SpA);
– intimate –

3338
-14

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso la sentenza n. 549/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 10.6.2010, depositata il 22.7.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
MANCINO;

ricorso e alla memoria.

Ric. 2011 n. 20138 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio che si riporta al

r.g.n. 20138/2011 INPS c/Mario Orlando e figli s.r.l. +1
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’Appello di Catania respingeva il gravame proposto
dall’INPS avverso la sentenza impugnata che aveva annullato la
cartella esattoriale portante un credito nei confronti di Mario Orlando
e figli s.r.l. per contributi omessi.
3. Per la Corte d’appello la pendenza del giudizio di opposizione ad
ordinanza ingiunzione non era idonea a sospendere il termine di
prescrizione del diritto a riscuotere i contributi non versati, né era
predicabile l’ actio iudicati sulla sanzione amministrativa, per essere la
sanzione amministrativa e la pretesa contributiva ontologicamente
diverse.
4. L’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I., ricorre
con un articolato motivo.
5. La parte intimata non ha resistito.
6. Il ricorso è qualificabile come inammissibile.
7. Il

motivo, imperniato sulla violazione del giudicato, non si conforma al

principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione e
all’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 n. 6, c.p.c., sotto il
profilo dell’omessa indicazione della sede in cui il giudicato sarebbe
rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità.
8. Viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte di
cui a Cass. sez. un. 28547/2008 e 7161/2010 (quanto ai documenti, ad
essi dovendo assimilarsi le citate sentenze) e Cass. 21560/2011 che ha
I
r.,g.n. 20138/2011

aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente

ritenuto che “poiché la sentenza prodotta in un giudizio per
dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della
decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva
intrinseca natura di documento – la natura di una produzione
documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
indicato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue

riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la
censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o
all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
10. La parte ricorrente ha depositato memoria.
m Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
inammissibile il ricorso.
12.

Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la
parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito,

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