Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 24362 del R.G. anno 2010 proposto da:

E.E.K. dom.to presso la cancelleria della Corte di

Cassazione con l’avv. FERRARI Pietro del Foro di Milano che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Terr.le Prot.Int.le presso il Ministero degli Interni –

P.G. presso la Corte di Appello di Trieste;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73 della Corte d’Appello di Trieste depositata

il 31.08.2010; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere

Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissiabilità del ricorso ed in subordine per l’accoglimento

nel merito.

Fatto

RILEVA IN FATTO

E.E.K., cittadino della (OMISSIS), chiese al Tribunale di Trieste il riconoscimento della protezione internazionale che la competente Commissione Territoriale aveva negato, affermando di averne diritto in quanto perseguitato in patria essendo attivista da lungo tempo del partito di opposizione, ma il Giudice adito, con sentenza 13.1.2010 respinse il ricorso, affermando che non era plausibile e documentato lo sterminio della propria famiglia allegato dall’interessato e che la pretesa commissione di reati in patria non era, dato il titolo del reato (elettorale), ostativa. Avverso detta decisione, l’ E. propose appello alla Corte di Trieste con atto del 4.3.2010 ma l’adita Corte con sentenza 31.08.2010 ha rigettato il gravame affermando che tutte le deduzioni circa la specifica persecuzione a suo danno erano redatte in inglese e prive di traduzione e che l’affermazione della provenienza delle persecuzioni da opposta fazione, con la connivenza dello Stato, erano generiche.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata dalla cancelleria al procuratore domiciliatario dell’interessato in data 7.09.2010, l’ E. ha proposto ricorso depositando l’atto, previamente notificato il giorno 8, il 22.10.2010 e la cancelleria ha provveduto alle notifiche di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Nel ricorso il predetto istante si duole in tre motivi delle violazioni di legge commesse dalla Corte di merito.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente rilievo della sua tardività, al seguito di quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 13111 e n. 18416 del 2010 e n. 4130 del 2011).

La normativa applicabile alla specie, e rettamente applicata in parte qua dalla Corte territoriale, è il D.Lgs. 25 del 2008 il cui art. 35, comma 14, non è stato innovato, nella parte che in questa sede rileva, dalle successive disposizioni modificatrici di cui al D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m) e L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c): il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello deve, alla stregua di detta norma, essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di appello e l’atto, entro tal termine depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, sarà notificato alle parti a cura della cancelleria unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza. Nel caso sottoposto, il ricorrente, ignaro di detta norma, pur se la sentenza d’appello che egli stesso ha ritualmente prodotto recava la relata di notificazione significativamente richiesta a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, commi 10 e 13 e validamente eseguita il 7.9.2010 (mediante consegna a mani proprie del difensore domiciliatario), non ha depositato l’atto nei trenta giorni imposti ma ha proceduto alla notificazione nell’ordinario termine di sessanta giorni e quindi provveduto alla iscrizione a ruolo, con il correlato deposito, entro i venti giorni successivi. In tal guisa, anche a ritenere equipollente al deposito di cui all’art. 35, comma 14 citato quello effettuato con la iscrizione a ruolo ed all’esito di una non richiesta notificazione ad istanza di parte, resta l’assorbente rilievo per il quale neanche siffatto equipollente ebbe luogo nel termine di trenta giorni statuito a pena di decadenza. Il termine, infatti, stante la notifica 7.9.2010 avvenuta in periodo feriale, ebbe a decorrere da 16.9.2010 ed il deposito del ricorso è avvenuto solo il 22.10.2010 ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c..

Si dichiara inammissibile il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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