Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 30/04/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10202 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 34624-2006 proposto da:
ASSENNATO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE
GIULIO
CESARE
61,
presso
lo
studio
dell’avvocato VENETO GAETANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente 2013
653
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CECCARANI
BRUNO, che lo rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 30/04/2013
- controricorrente nonchè contro
BANCA MPS SPA ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 45480/2005 del GIUDICE DI PACE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
di ROMA, depositata il A3./10/2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Assennato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma alla cartella di
pagamento del Monte dei Paschi di Siena per un totale di euro 2.369,78 ai sensi della legge n.
689/1981 assumendo di non aver mai ricevuto i due verbali di accertamento di violazioni del
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma allegando copia dei suddetti verbali di accertamento ed
assumendo che tali verbali erano stati regolarmente notificati all’indirizzo dell’Assennato
risultante al PRA sottoscritti per ricevuta dal portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139 c.p.c.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 27-10-2005 ha rigettato l’opposizione ritenendo regolare
la suddetta notifica.
Avverso tale sentenza l’Assennato ha proposto un ricorso basato su due motivi cui il Comune di
Roma cui il Comune di Roma ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 139 primo secondo terzo e quarto
comma c.p.c., assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto rituale la notifica dei
predetti verbali di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna al
portiere dello stabile senza che l’ufficiale giudiziario avesse provveduto ad attestare nelle relate di
notifica il mancato rinvenimento delle persone indicate nella suddetta norma né i motivi per i
quali non aveva rinvenuto nessuna di tali persone.
La censura è inammissibile.
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Codice della Strada cui faceva riferimento la suddetta cartella di pagamento.
Premesso che non si rinviene in atti la documentazione relativa alla notifica dei suddetti verbali di
accertamento, cosicché al Collegio è precluso l’esercizio del potere — dovere di verificare
direttamente la sussistenza del vizio procedurale denunciato, si rileva che il ricorrente aveva
l’onere di produrre in tale sede copia autentica dei verbali di accertamento con relata di notifica
dinanzi al Giudice di Pace di Roma mediante allegazione alla comparsa di costituzione e risposta.
Invero i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono essere conosciuti dalla Corte di cassazione
sempre che il ricorrente che abbia denunciato tali vizi abbia osservato il principio di
autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei
motivi di impugnazione; pertanto l’esame diretto degli atti che la Corte deve compiere è
circoscritto a quegli atti e documenti che la parte ricorrente abbia specificatamente indicato ed
allegato.
Con il secondo motivo l’Assennato, denunciando vizio di motivazione, sostiene che la sentenza
impugnata ha omesso di esprimere le ragioni per le quali ha ritenuto non esaminabili i “motivi
aggiunti in sede di udienza” dall’esponente, trascurando di considerare che le contestazioni svolte
nei confronti delle notifiche dei verbali di accertamento menzionati erano state possibili solo dopo
la produzione di essi da parte del Comune di Roma unitamente al deposito in udienza della
comparsa di costituzione e risposta.
Il ricorrente evidenzia poi l’omesso esame delle ulteriori deduzioni svolte dall’esponente sempre
in sede di verbale di udienza riguardo alla avvenuta contestazione dell’art. 193 del C.d.S. relativo
alla sanzione prevista in caso di mancata copertura assicurativa (in realtà in possesso
dell’Assennato), invece che dell’art. 181 del C.d.S. riguardante la mancata esposizione del
contrassegno assicurativo.
2
che lo stesso Assennato assume essere stati prodotti dal Comune di Roma nel giudizio svoltosi
Tale motivo resta assorbito all’esito della declaratoria di inammissibilità del primo motivo di
ricorso.
In definitiva il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 800,00
per compensi.
Così deciso in Roma il 12-3-2013
Il Presidente
P.Q.M.