Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12675-2015 proposto da:

LIDO “LO SCOGLIO” S.A.S. DI B.M. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 657, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO PIGNATARO, rappresentata e difesa dall’avvocato SEVERINO

NAPPI;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio degli avvocati FABIO FABBRINI e LEOPOLDO

SPEDALIERE, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2199/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/05/2014 R.G.N. 8300/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Napoli, con sentenza depositata il 6.5.2014, ha accolto parzialmente l’appello interposto da D.S., nei confronti della S.a.s. Lido Lo Scoglio di B.M. & C., avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata resa il 19.2.2008, con la quale era stata, in parte, accolta (per la sola quota del TFR maturato nel 2007) la domanda della lavoratrice, volta ad ottenere l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 15.5.1985, con inquadramento nel 3 livello del CCNL per gli stabilimenti balneari e con la condanna della datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento dell’importo di Euro 224.172,61 a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso;

che, pertanto, in parziale riforma della predetta pronunzia, la Corte di Appello ha condannato la società al pagamento, in favore della D., della complessiva somma di Euro 24.676,62, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, nonchè di quella di Euro 3.308,92 per trattamento di fine rapporto;

che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che le predette somme sono state così calcolate “sulla scorta dei conteggi del CTU contabile, che ha fatto integrale riferimento al CCNL Turismo, del quale il datore di lavoro ha dichiarato espressamente di fare applicazione”;

che per la cassazione della sentenza ricorre la S.a.s. Lido Lo Scoglio di B.M. & C., articolando due motivi;

che D.S. resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello “pronunziato d’ufficio sulla domanda di nullità del contratto a tempo determinato del 1992 e sulla sua conversione, mai formulata dalla lavoratrice, che ha esercitato l’azione di nullità in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a partire dall’anno 1997”; pertanto, a parere della società ricorrente, i giudici di seconda istanza avrebbero pronunziato oltre i limiti della domanda proposta dalla D. e dei fatti posti a fondamento della stessa, incorrendo nel vizio di ultrapetizione; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito “accertato, con motivazione non condivisibile, lo svolgimento di lavoro straordinario, determinandone la misura in mezz’ora al giorno, sulla base di testimonianze secondo cui “l’impegno lavorativo dell’istante era stato pieno” e di documenti attestanti, peraltro solo dal 1997, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno”, senza che la lavoratrice avesse fornito rigorosi elementi probatori a sostegno;

che il primo motivo non è fondato; al riguardo, va premesso che perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di “omessa pronunzia” o di “ultrapetizione” – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 -, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); in particolare, per quanto attiene al vizio di “ultrapetizione”, dedotto dalla società ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che lo stesso ricorre nell’ipotesi in cui “il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9452/2014; 455/2011; 16809/2008); che tale vizio non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda; attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado non hanno introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda, ma, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, da porre in immediata correlazione con quello sancito al precedente articolo, ed in linea con quanto richiesto dalla D. nel ricorso introduttivo del giudizio (riportato sia a pag. 5, ottavo rigo, che a pag. 27 del ricorso per cassazione proposto dalla società) – dal quale si evince che la lavoratrice aveva chiesto che “venisse accertato e dichiarato che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro dipendente, subordinato ed a tempo indeterminato, dal 15.5.1985” -, hanno ritenuto che fosse stata “raggiunta la prova della data di inizio del rapporto di lavoro sulla base delle testimonianze acquisite – dal 1992” (v. pag. 7 della sentenza impugnata); e ciò, anche in ragione del riscontro documentale costituito dalla comunicazione di assunzione per chiamata diretta, “formulata dal Lido Lo Scoglio e di cui prende atto il Ministero del Lavoro ad agosto 1992”, di cui in sentenza è menzione;

che, pertanto, il mezzo di impugnazione non è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito;

che il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, all’evidenza, teso ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata, anche in merito alla “misura dello straordinario riconosciuta, tenendo conto di tutte le emergenze processuali, sia testimoniali che documentali” (v. pag. 7 della sentenza), attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di D.S., avv.ti Leopoldo Spedaliere e Fabio Fabbrini, dichiaratisi antistatari seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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