Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 24/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/04/2017),  n. 10202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18055-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.A. C.F. (OMISSIS), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GOFFREDO, ETTORE SBARRA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3347/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2011 R.G.N. 1484/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 28 giugno 2010 la Corte di Appello di Bari ha accolto l’appello proposto da D.P.A. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Trani ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 19 marzo al 31 maggio 2004 condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dall’8 luglio 2004 al ripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum oltre accessori di legge;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens. La D.P. ha resistito con controricorso eccependo l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per essere stata la controversia definita con conciliazione ex art. 411 c.p.c., formalizzata in data 28 giugno 2011(il giorno successivo alla notifica del ricorso per cassazione). Ha chiesto, pertanto, la condanna alle spese del giudizio della società ricorrente ed ha depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale.

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28 giugno 2011 è all’evidenza cessata tra le parti la materia del contendere;

Che il ricorso è stato avviato per la notifica a mezzo del servizio postale lo stesso giorno in cui le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione ed è iscritto a ruolo il successivo 18 luglio quando era venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso stesso;

Che all’insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.

Che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della società ricorrente che ha coltivato, iscrivendolo a ruolo, un giudizio per il quale non sussisteva più alcun interesse alla decisione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati Ettore Sbarra e Maria Goffredo che se ne dichiarano antistatari.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017

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