Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10202 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 25455-2008 proposto da:
DESTRO

SEVERINO

DSTSRN33P03A0752,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3,
presso

lo

studio dell’avvocato MARINO MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO GOGLINO;
– ricorrente contro

2015
149

VENDRA CONCETTA
VNDGPP6OL0218T,

VNDCCT64M701824J,

VENDRA GIUSEPPE

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO
PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 19/05/2015

all’avvocato DONDI ANNA;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 1220/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 23/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, con delega
dell’Avvocato ANNA DONDI difensore dei resistenti, che
chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi;
udito

il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE

Svolgimento del processo
l) Dal 2001 l’odierno ricorrente pretende 100 milioni di lire dai
signori Giuseppe e Concetta Vendra a titolo di saldo finale del
prezzo di acquisto di una porzione di fabbricato sito in Pecetto

incassato soltanto 600 dei 700 milioni di lire pattuiti.
I convenuti hanno sempre opposto di aver integralmente pagato il
prezzo e che la quietanza era stata data nell’atto pubblico del 31
luglio 2000, in cui tuttavia il prezzo era stato indicato in soli
300 milioni di lire.
Il tribunale di Alessandria ha accolto la domanda dell’attore
Severino Destro, ma la Corte di appello di Torino con sentenza 23
luglio 2007 ha capovolto la decisione e ha respinto la pretesa.
Severino Destro ha impugnato questa sentenza con un motivo di
ricorso per cassazione, notificato il 22 ottobre 2008, resistito
da controricorso Vendra.
Motivi della decisione
2) La Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel
rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo
richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore
all’ipoteca legale.
Ha osservato che era onere dell’attore fornire la prova della non
veridicità della quietanza da lui rilasciata. Prova del tutto
mancata, in assenza di riscontri contabili di pagamento. Ha infine
richiamato la natura di confessione stragiudiziale della quietanza
t stessa, con efficacia di piena prova ex art. 2735 cc.
n. 25455-08 D’Ascola rei

3

di Valenzafg 3, mappale 398 sub 1 e 3- 2 e 4. Sostiene di aver

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1199 e 1414 “anche in relazione all’art. 1364 c.c.”
Sostiene che la quietanza ha efficacia liberatoria solo per la
somma specificata, circoscritta al

quantum

che, con essa, si

attesta essere stato ricevuto.

da essa un’abdicazione di ogni pretesa (dichiarazione
liberatoria).
Nel caso di specie non vi sarebbe questa chiara volontà, perché la
quietanza era inserita in una clausola contrattuale che indicava
un prezzo simulato.
Questo il quesito di diritto: <>.
Questo enunciato rende ancor più chiara la infondatezza del
ricorso.
Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle
spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore
della controversia.
PQM

La Corte rigetta il ricorso.

3

n. 25455-08 D’Ascola rei

\A

7

creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 22 gennaio 2015

a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA