Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 19/05/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10202 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
SENTENZA
sul ricorso 25455-2008 proposto da:
DESTRO
SEVERINO
DSTSRN33P03A0752,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3,
presso
lo
studio dell’avvocato MARINO MARINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO GOGLINO;
– ricorrente contro
2015
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VENDRA CONCETTA
VNDGPP6OL0218T,
VNDCCT64M701824J,
VENDRA GIUSEPPE
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO
PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 19/05/2015
all’avvocato DONDI ANNA;
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1220/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 23/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, con delega
dell’Avvocato ANNA DONDI difensore dei resistenti, che
chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi;
udito
il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.
udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
Svolgimento del processo
l) Dal 2001 l’odierno ricorrente pretende 100 milioni di lire dai
signori Giuseppe e Concetta Vendra a titolo di saldo finale del
prezzo di acquisto di una porzione di fabbricato sito in Pecetto
incassato soltanto 600 dei 700 milioni di lire pattuiti.
I convenuti hanno sempre opposto di aver integralmente pagato il
prezzo e che la quietanza era stata data nell’atto pubblico del 31
luglio 2000, in cui tuttavia il prezzo era stato indicato in soli
300 milioni di lire.
Il tribunale di Alessandria ha accolto la domanda dell’attore
Severino Destro, ma la Corte di appello di Torino con sentenza 23
luglio 2007 ha capovolto la decisione e ha respinto la pretesa.
Severino Destro ha impugnato questa sentenza con un motivo di
ricorso per cassazione, notificato il 22 ottobre 2008, resistito
da controricorso Vendra.
Motivi della decisione
2) La Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel
rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo
richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore
all’ipoteca legale.
Ha osservato che era onere dell’attore fornire la prova della non
veridicità della quietanza da lui rilasciata. Prova del tutto
mancata, in assenza di riscontri contabili di pagamento. Ha infine
richiamato la natura di confessione stragiudiziale della quietanza
t stessa, con efficacia di piena prova ex art. 2735 cc.
n. 25455-08 D’Ascola rei
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di Valenzafg 3, mappale 398 sub 1 e 3- 2 e 4. Sostiene di aver
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1199 e 1414 “anche in relazione all’art. 1364 c.c.”
Sostiene che la quietanza ha efficacia liberatoria solo per la
somma specificata, circoscritta al
quantum
che, con essa, si
attesta essere stato ricevuto.
da essa un’abdicazione di ogni pretesa (dichiarazione
liberatoria).
Nel caso di specie non vi sarebbe questa chiara volontà, perché la
quietanza era inserita in una clausola contrattuale che indicava
un prezzo simulato.
Questo il quesito di diritto: <
Questo enunciato rende ancor più chiara la infondatezza del
ricorso.
Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle
spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore
della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
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n. 25455-08 D’Ascola rei
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creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 22 gennaio 2015
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