Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10202 del 18/05/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10202 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
SENTENZA
sul ricorso 4864-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del
Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2016
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SILANO
ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta
e
difende
unitamente all’avvocato MARIA FIORENTINI giusta delega
in calce;
Data pubblicazione: 18/05/2016
controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG.
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?:±92142:1E, depositata il 30/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIOIOSO per
delega dell’Avvocato NUZZACI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
–
R.G. 4864/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate notificava a Silano Rocco avviso di liquidazione dell’imposta e di
irrogazione di sanzioni a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33 della
legge 388/2000 fruite in relazione al trasferimento di proprietà di un terreno ubicato nel
comune di Ponsacco ed oggetto di atto di compravendita del 23 febbraio 2006. La
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa accoglieva il ricorso proposto dal contribuente sul
rilievo che l’agevolazione spettava nonostante che al momento dell’acquisto del terreno la
urbanizzazione del terreno fossero state già realizzate, posto che la vigenza del piano
particolareggiato al momento dell’acquisto non era condizione per l’operare dell’agevolazione.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, investita dell’appello da parte
dell’Agenzia delle entrate, confermava la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per
cessazione l’Agenzia delle entrate svolgendo un solo motivo. Resiste con controricorso il
contribuente.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 33 legge 388/2000 in quanto la CTR erroneamente ha
ritenuto fossero applicabili alla fattispecie in esame le agevolazioni fiscali di cui alla norma,
posto che non solo la convenzione urbanistica con il Comune era già scaduta al momento
dell’acquisto del terreno, ma erano anche già state realizzate le opere di urbanizzazione
previste dalla convenzione stessa.
4. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero va data continuità al principio più volte
affermato dalla corte di legittimità secondo cui “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di
registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a
condizione che sussistano due requisiti, dei quali il primo, oggettivo, è costituito
dall’inserimento degli immobili nei piani particolareggiati; il secondo, soggettivo, attiene
all’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano le opere (Cass. n. 12515 del 22/05/2013 ;
Cass. n. 13173 del 25/07/2012; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7438 del 27/03/2009: Cass. n.
18679 del 12/05/2010 ). La disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per
l’acquirente edificatore Il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare
infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, per cui non può spettare nel
caso di specie in cui la convenzione urbanistica, al momento della compravendita, era già
scaduta, per il che non erano più realizzabili gli interventi edificatori in essa contemplati.
Peraltro non è stato neppure contestato che le opere di urbanizzazione previste dalla
convenzione con il Comune fossero già state completate al momento dell’acquisto.
1
convenzione urbanistica stipulata dal venditore con il Comune fosse scaduta e che le opere di
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali
dell’intero giudizio si compensano tra le parti in considerazione del consolidarsi della
giurisprudenza di legittimità sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del
ricorso.
P.Q.M.
decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese
processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorn 8 aprile 2
il Consigliere estensore Il Pre
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e,