Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10201 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 28/05/2020), n.10201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14163-2017 proposto da:

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5122/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2016 R.G.N. 457/2016.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

con sentenza n. 7717/10, pubblicata il primo dicembre 2010, la CORTE d’APPELLO di ROMA, in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra P.L. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 7264/2006, 1) dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla P. con la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., con decorrenza dal 17 dicembre 1995, e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa data, con inquadramento della lavoratrice nella qualifica di programmista regista di terzo livello; 2) condannava la RAI al pagamento, in favore della P., a titolo risarcitorio, delle relative retribuzioni che sarebbero maturate dal 27 gennaio 2004 al 27 giugno 2006, oltre agli accessori di legge. La Corte capitolina, tra l’altro, precisava che i primi quattro contratti a termine erano stati stipulati ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), come novellata dalla L. 23 maggio 1977, n. 266. Riteneva la nullità del termine apposto al primo contratto stipulato tra le parti, con conseguente sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 17 febbraio 1995 e ancora in essere. Essendo il rapporto cessato di fatto alla scadenza del nono contratto a termine, il 27 giugno 2003, alla lavoratrice andavano riconosciute, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate nei tre anni successivi alla costituzione in mora della società (27 gennaio 2004), essendo questo un lasso di tempo da ritenere sufficiente per il reperimento di altra occupazione da parte dell’interessata. La società quindi, aveva impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui aveva resistito con controricorso la P.. Con il primo motivo era stata denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come novellata dalla L. 25 maggio 1977, n. 260. Con il secondo motivo era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione con la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come novellata dalla L. 25 maggio 1977, n. 260 e con la L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7. Era stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata, anche in caso di rigetto del primo motivo, per la mancata applicazione, in ordine alle conseguenze risarcitorie, della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi da 5 a 7. Il primo motivo di ricorso veniva rigettato, mentre veniva accolta la seconda censura, rilevando, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella specie l’applicazione dello jus superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sussistendone l’interesse della RAI e trattandosi di disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità. La norma di cui al comma 5, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” andava intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva” (altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”). Allo stesso tempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”. Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, aveva superato il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli artt. 3,4,11,24,101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1. Del resto, in tale senso era stata intesa la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, citato art. 32, comma 5 dalla norma d’interpretazione autentica di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13. Pertanto, con sentenza n. 16348/15 in data 1/4 – 04/08/2015, l’impugnata pronuncia veniva cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale, attenendosi ai principi sopra richiamati, avrebbe dovuto, quindi, provvedere anche ai sensi di quanto disposto dal citato art. 32, comma 7, statuendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione;

il giudizio, di conseguenza, veniva riassunto dalla RAI, per cui la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5122 in data 27 ottobre – due dicembre 2016, decidendo in sede di rinvio sulla già – dichiarata nullità dei termini apposti ai contratti de quibus, ancora in corso, condannava la RAI S.p.a. a corrispondere alla P. un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Euro 2367,06), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dalla precedente decisione d’appello al saldo. Inoltre, la P. veniva condannata a restituire alla RAI la differenza tra quanto percepito in esecuzione della succitata pronuncia n. 7717/2010 ed in atti documentato, al netto delle ritenute fiscali, e quanto riconosciuto con la sentenza emessa in sede di rinvio, oltre interessi dalla data del primo pagamento al saldo. Condannava, infine, la società RAI al rimborso, in favore della P., delle spese processuali all’uopo liquidate anche per il giudizio di legittimità;

per la cassazione della sentenza n. 5122/16 ha proposto ricorso la RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., come da atto di cui è stata chiesta la notifica il 31 maggio 2017 ed affidato a due motivi, cui ha resistito la sig.ra P.L. mediante controricorso notificato a mezzo p.e.c. il sette luglio 2017;

entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, in combinato disposto con la L. n. 604 del 1966, art. 8 laddove la Corte capitolina aveva escluso che nel caso di specie fosse applicabile, ai fini della liquidazione dell’indennizzo dovuto ex cit. art. 32, la disciplina di cui al comma 6 della stessa norma;

con il secondo motivo la RAI ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. Dbis, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5 tenuto anche conto del D.M. Economia e delle Finanze 5 aprile 2016, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per la parte in cui la Corte capitolina aveva affermato che le somme da restituire, indebitamente già percepite in forza della sentenza n. 7717/10, in seguito cassata per quanto di ragione, dovevano ritenersi al netto, e non già al lordo, delle ritenute fiscali versate dalla RAI per conto della P. all’Agenzia delle Entrate;

le anzidette doglianze vanno respinte in base alle seguenti ragioni;

invero, quanto al primo motivo, occorre richiamare i principi, ormai consolidati e qui condivisi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, circa la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 normativa nella specie ratione temporis applicabile, tenuto conto dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti tra il 17 febbraio 1995 ed il 27 giugno 2003, per cui si è inoltre formato il giudicato, circa l’anzidetta iniziale decorrenza fin dal 1995 di un rapporto a tempo indeterminato, per effetto anche dell’anzidetta pronuncia di cassazione con rinvio, però limitatamente all’applicazione in concreto del cit. art. 32, comma 7 (“Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”. Cfr. anche Cass. lav. n. 17866 del 9/9/2016, secondo cui, in tema di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, i criteri di quantificazione dell’indennità di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28 si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disciplina carattere innovativo, anche in considerazione dell’abrogazione dei commi 5 e 6 della L. n. 183 del 2010, art. 32 ad opera del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, comma 1, lett. f), e difettando una specifica disposizione transitoria che ne preveda l’applicabilità ai contratti in corso. Conforme id. n. 21069 del 19/10/2015);

inoltre, va qui pure ribadito il principio, secondo cui la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in dipendenza della applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi della L. 183 cit., art. 32, comma 6 deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è subordinata all’effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla semplice stipula, in assoluto, da parte del datore di lavoro, di accordi di stabilizzazione (Cass. lav. n. 3027 – 11/02/2014. V. parimenti Cass. VI civ. – L n. 8999 del 9 marzo – cinque maggio 2016, nonchè Cass. sez. 6 – L, ordinanza n. 17264 del 9/6 – 23/08/2016: “La presenza di contratti o accordi collettivi “che prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie” deve essere effettiva in relazione alla fattispecie – concreta e non già ipotetica o astratta, posto che, come già affermato da Cass. n. 7458 del 31 marzo 2014, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe un uguale trattamento a situazioni del tutto differenti, come, da un lato, quella dei lavoratori che sono in condizione di optare per la stabilizzazione e, dall’altro, quella dei lavoratori che non possono esercitare tale opzione. Ciò che rileva, al fine della riduzione alla metà del limite massimo previsto dalla norma, è la possibilità di un’applicazione, in concreto, dei citati contratti o accordi collettivi e la possibilità, alla data di emissione della sentenza impugnata, dell’adesione della lavoratrice agli accordi di stabilizzazione”. In senso analogo, v. ancora, tra le altre, Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 8999 del 9 marzo – 5 maggio 2016);

d’altro canto, in tema di sindacato della Corte di legittimità sulla misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – solo in caso di motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cit. codice, ovvero per omesso esame di un fatto storico e decisivo assente, illogica o contraddittoria. Di conseguenza, non può dirsi viziata la sentenza di merito che, in carenza di deduzioni difensive specifiche che ne giustificassero una liquidazione superiore o inferiore, abbia determinato l’indennità nella misura di otto mensilità (cfr. sul punto quanto già osservato da Cass. lav. n. 1320 del 22/01/2014, nonchè in relazione al nuovo e vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tra le altre, Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, ed ancora Cass. Sez. 6 – 3, che con ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 cassava con rinvio l’impugnata pronuncia del 6/4/2016, precisando che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale – error in procedendo – però deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

nella specie, la Corte di merito, valutati equitativamente tutti i criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 ed in particolare i numerosi contratti impugnati e ritenuti illegittimi, le dimensioni della società, il comportamento e la condizione delle parti, ha ritenuto congruo liquidare dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, quindi motivatamente determinata in ragione di Euro 2367,07 (2071,05 su cui nulla di specifico aveva obiettato la RAI + Euro 151,08 e 144,93 per i ratei mensili di tredicesima e quattordicesima). Inoltre, quanto alla richiesta della RAI di applicare la riduzione prevista dal citato art. 32, comma 6 la Corte capitolina, richiamato l’anzidetto principio di diritto affermato da Cass. n. 3027/14, ha osservato che la società si era limitata ad invocare genericamente, producendoli, i c.d. accordi di bacino, nel cui ambito l’azienda avrebbe reperito il personale da assumere a tempo determinato però senza altro aggiungere o dimostrare in ordine all’effettiva possibilità della P. di potervi accedere, alla cessazione del rapporto, con diritto all’assunzione a tempo indeterminato;

pertanto, la Corte distrettuale ha, motivatamente e correttamente, uniformandosi ai principi di diritto vigenti in materia, determinato l’indennizzo spettante ai sensi del più volte richiamato art. 32, a nulla pertanto rilevando le contrarie opinioni sul punto espresse da parte ricorrente, peraltro inammissibili in questa sede laddove finiscono con il pretendere nuove valutazioni e diversi apprezzamenti di merito (d’altro canto, nessuna precisa indicazione di concreto riferimento ad accordi ex art. 32, comma 6, emerge dalle generiche allegazioni sul punto contenute nel ricorso in riassunzione, riprodotte alle pagine 13-16 del ricorso per cassazione, laddove in effetti venivano meramente elencati i c.d. accordi di stabilizzazione di dicembre 1997, aprile 2003, giugno 2005, aprile 2007, giugno 2008 e luglio 2011, sicchè contrariamente alle osservazioni sul punto di parte ricorrente, appare pertinente il richiamo operato dalla Corte capitolina al sopra enunciato principio di diritto ex Cass. n. 3027 del 2014. Nè risulta, che a seguito della precedente sentenza di appello, n. 7717/2010, favorevole sull’an alla lavoratrice ed in seguito confermata sul punto in cassazione, la RAI si sia specificamente attivata nei riguardi della P. con soluzioni transattive individuali nei sensi di cui agli accordi de quibus, l’ultimo dei quali risalente al 29 luglio 2011 – v. infatti il riferimento all’accordo del 28 giugno 2005, citato ad esempio nelle pgg. 78 e 79 del ricorso per cassazione, circa l’esigenza di appositivi verbali di conciliazione, con impegno a non promuovere azioni contro la rai e le società del gruppo fino alla data di assunzione a tempo indeterminato, laddove garantita, ovvero fino alla data di scadenza del bacino – v. parimenti per l’accordo del 9 giugno 2004:

“… I lavoratori, contestualmente alla formalizzazione della prima proposta di assunzione, si impegnano, mediante conciliazione sindacale, a non promuovere azioni giudiziarie nei confronti del gruppo per sei anni…”);

va, altresì, respinto il secondo motivo di ricorso, dovendo anche nella specie ribadirsi il principio affermato da questa Corte in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 circa la ripetizione di somme dovute a seguito di riforma o cassazione di precedenti sentenze, per cui la restituzione è dovuta limitatamente a quanto effettivamente percepito, non sussistendo quindi valide argomentazioni per discostarsi da quanto ritenuto da Cass. lav. con sentenza n. 19735/18 in data 10/04 – 25/07/2018: in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (“…Non può dunque modificarsi l’evidente principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall’accipiens, in ogni caso, più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. nn. 1464/12 e 23093/14, a mente delle quali nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in – tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ed invero, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, ad un terzo (ente fiscale). In tal senso cfr. altresì Cons. Stato, sez. III, n. 3984/11. Va infine evidenziato che il principio affermato da Cass., sez. V, n. 23886/07 (secondo cui il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso) riguarda i rapporti tra sostituto d’imposta, sostituito e fisco (cfr. in tal senso Cass. n. 239/06), ma non afferma che al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (l’amministrazione finanziaria). In tale ultimo senso, del resto, Cons. Stato, sez. VI, n. 1164/09. Per le ragioni sin qui esposte non si ravvisano gli estremi per rimettere la questione all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, non sussistendo il dedotto contrasto di giurisprudenza in seno a questa S.C.. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.”);

dunque, con il rigetto del ricorso le relative spese vanno poste a carico della parte rimasta soccombente e liquidate come da seguente dispositivo.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. CONDANNA la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00= per esborsi ed in Euro 6000,00= per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Sara D’Onofrio, procuratrice antistataria costituita per la controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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