Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10201 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10201 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 10891-2012 proposto da:
AMP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE
(c.f./p.i.

01565090667),

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 19/05/2015

domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25,
presso l’avvocato LUCA GRATTERI, che la rappresenta
2015

e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

600

contro

VALENTE EMANUELA, elettivamente domiciliata in

1

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso l’avvocato
ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e difende
Ne.

unitamente agli avvocati FRANCESCO CAMERINI, ANNA
ROSSI, giusta procura speciale per Notaio ANTONELLA
DEL GROSSO di L’AQUILA – Rep.n. 24380 del

controricorrente contro

SIPEC S.R.L. INGEGNERIA;
– intimata –

Nonché da:
SIPEC

S.R.L.

SERVIZI

DI

INGEGNERIA

PER

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI (p.i. 01262000662), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE l, presso- l’avvocato ADRIANO ROSSI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCESCO CAMERINI, ANNA ROSSI, giusta procura
speciale per Notaio ANTONELLA DEL GROSSO di

6.11.2014;

L’AQUILA – Rep.n. 24381 del 6.11.2014;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

AMP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE,
VALENTE EMANUELA;
– intimate –

2

avverso la sentenza n. 1076/2011 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
per

la

controricorrente

e

e

incidentale,

ricorrente

per

la

controricorrente

l’Avvocato A. ROSSI che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

1

4

i

udito,

3

Svolgimento del processo
■■•

La società consortile AMP ha proposto opposizione tardiva
al decreto ingiuntivo notificatole dalla società SIPEC per
il pagamento delle competenze professionali relative alla

progettazione di un acquedotto, deducendo la nullità della
notifica e comunque di non avere avuto conoscenza del
decreto per causa di forza maggiore: infatti il suddetto
decreto era stato notificato nella propria sede legale a
L’Aquila, dove non erano presenti persone abilitate alla
ricezione della posta, poiché la propria sede operativa era
a Roma; l’atto era stato ricevuto da una dipendente
(Emanuela Valente) della stessa SIPEC, che aveva li la
propria sede legale e operativa, qualificatasi come
incaricata alla consegna della corrispondenza destinata ad
AMP; né la SIPEC né la Valente l’avevano informata della
notifica e, quindi, essendo scaduto il termine per
l’opposizione tempestiva, l’opposizione tardiva era
ammissibile, nonché fondata nel merito; in subordine, ha
chiesto la condanna al risarcimento del danno della SIPEC
perché non aveva notificato il decreto presso la propria
sede operativa e della Valente perché si era qualificata
come addetta alla consegna senza esserlo.
Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile. La
Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 14.11.2011, ha
rigettato il gravame della AMP e dichiarato assorbito il
4

gravame incidentale della SIRCAP. Ad avviso della Corte, la
AMP non aveva dimostrato che la Valente fosse priva di
alcun incarico di ricevere la notifica degli atti
giudiziari, neppure a titolo provvisorio e precario, non

essendo necessario che il consegnatario prestasse attività
lavorativa per il soggetto destinatario dell’atto
giudiziario; la stessa AMP aveva ammesso di avere affidato
alla SIPEC l’incarico di ritirare la corrispondenza e non
era verosimile la tesi che fosse escluso il ritiro degli
atti giudiziari; la querela di falso presentata nei
confronti della Valente era inammissibile perché volta a
contestare la veridicità di un atto non assistito da fede
privilegiata, e cioè la sua dichiarazione d’essere stata
autorizzata a ritirare gli atti per la AMP; la domanda di
risarcimento del danno era infondata, in mancanza di
profili di colpa nel comportamento della SIPEC e della
Valente.
La AMP ricorre per cassazione sulla base di sette motivi.
Resistono con controricorsi la Valente e la SIPEC;
quest’ultima propone un ricorso incidentale affidato a un
motivo.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale imputa ai giudici di
merito vizio di motivazione per avere ritenuto valida la
notifica del ricorso a persona (E. Valente) non avente
5

alcuna relazione con la AMP, omettendo di pronunciarsi

sulla circostanza decisiva che essa non aveva mai lavorato
per la AMP e che aveva dichiarato di lavorare
esclusivamente per la SIPEC; il secondo motivo denuncia la

violazione dell’art. 2697 c.c., per avere erroneamente
posto a carico della AMP l’onere di provare l’invalidità
della notifica, mentre spettava alla SIPEC l’onere di
provare il conferimento alla Valente dell’incarico di
ritirare le notificazioni degli atti giudiziari indirizzati
alla AMP.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono
infondati.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del
consolidato principio secondo cui, ai fini della regolarità
della

notificazione

degli atti alle persone giuridiche

mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145,
primo comma, c.p.c.), è sufficiente che il consegnatario si
trovi presso la sede della persona giuridica destinataria,
non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto
che, non dovendo essere necessariamente di prestazione
lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se
provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per
conto della persona giuridica; ne consegue che, qualora
dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti – come
nel caso in esame – la presenza di una persona che si
6

trovava nei locali della sede, è da presumere che tale
persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti
alla società, anche se da questa non dipendente, mentre la
società, per vincere la suddetta presunzione, ha l’onere di

provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua
dipendente, non era neppure addetta alla sede per non
averne mai ricevuto incarico alcuno (v. Cass. n.
14865/2012, n. 15798/2010).
La Valente, che ha ricevuto l’atto giudiziario nella
qualità di “incaricata della AMP che ne cura la consegna in
precaria assenza”, non ha dichiarato nel giudizio di non
avere avuto alcun incarico di ritirare la posta per conto
della AMP, ma soltanto di essere dipendente della SIPEC e
di lavorare esclusivamente per essa. Inoltre, i giudici di
merito hanno osservato e la ricorrente ha confermato che vi
era una prassi instauratasi tra le due società secondo la
quale la corrispondenza pervenuta presso la sede legale
della AMP, evidentemente ricevuta per suo conto da parte
della Valente, doveva essere inviata presso la sede romana,
come avvenuto per altra corrispondenza proveniente da enti
istituzionali e da privati. E’ questa un’argomentazione
adeguata ed esente da vizi logici, nonché ulteriormente
confermata dalla Corte d’appello che ha giudicato
inverosimile e, comunque, non dimostrata la tesi secondo
cui l’accordo tra le due società, che era all’origine della
7

prassi sopra ricordata,

escludesse la notifica degli atti

giudiziari.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2700
c.c., 145 e 148 c.p.c., per avere rigettato la querela di

falso nonostante che la relata di notifica fosse nulla, se
non inesistente, in quanto l’atto era stato ricevuto da un
soggetto che non era rappresentante della AMP né incaricato
di riceverlo.
Il

motivo

è

infondato.

Secondo

la

consolidata

giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 25860/2008, n.
4590 e 8799/2000, n. 7763/1999, n. 6403/1996), la relata di
notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso
per le attestazioni che riguardano l’attività svolta
dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di
fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle
dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto
estrinseco (come nel caso di persona qualificatasi
familiare convivente o, per le persone giuridiche,
incaricata di ricevere la notificazione) e non per tutte le
altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione
del pubblico ufficiale, ma di indicazioni da altri
fornitegli o di semplici informazioni assunte, la cui
veridicità può costituire oggetto di prova contraria. Nel
,!
…,

caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che tale
prova non fosse stata offerta dalla AMP che aveva l’onere
8

di dimostrare la mancanza di qualsiasi incarico alla
Valente di ricevere la notifica degli atti giudiziari,
anche a titolo precario o provvisorio.
Nel

quarto motivo la ricorrente denuncia violazione

dell’art. 650 c.p.c. e vizio di motivazione, poiché i
giudici di merito non avrebbero valutato né motivato su un
fatto decisivo per il giudizio; infatti, pur ipotizzando la
validità della notifica del decreto ingiuntivo,
l’opposizione tardiva doveva ritenersi ammissibile, poiché
la mancata tempestiva conoscenza del decreto non era
imputabile a responsabilità della AMP, ma della SIPER e
della Valente che non avevano comunicato la ricezione né
.g,
l

trasmesso il decreto ingiuntivo presso la propria sede
operativa di Roma.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto
corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini
dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650
c.p.c.), la forza maggiore e il caso fortuito si
identificano, rispettivamente, in una forza esterna
ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere
oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento
per forza propria, circostanze non invocabili nell’ipotesi
di mancata conoscenza del decreto a causa dell’assenza
dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento
come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente
9

il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione
o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel
periodo di assenza (v. Cass. n. 25737/2008, n. 6769/2001,
n. 5584 e 5220/1998). Nella fattispecie in esame, i giudici

di merito, con valutazione adeguata ed esente da vizi
logici, hanno ritenuto imputabile ad AMP la scelta
organizzativa di stabilire la sede legale in un luogo
diverso dalla sede operativa e di non presidiarla con
dipendenti o soggetti di propria fiducia abilitati alla
ricezione degli atti.
Il quinto e sesto motivo denunciano vizio di motivazione in
ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno
asseritamente causato dalla condotta della SIPEC e della
Valente che avrebbero consapevolmente omesso di informare
3

tempestivamente la AMP dell’avvenuta ricezione del decreto
ingiuntivo, in tal modo violando l’art. 1710 c.c., che
impone al mandatario il compimento di tutti gli adempimenti
occorrenti per evitare che siano compromessi i diritti del
mandante, e l’art. 2409 c.c., essendo la SIPEC responsabile
della condotta illecita della propria dipendente.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono
inammissibili, poiché, cumulando impropriamente profili di
fatto e di diritto, mirano ad una revisione, non
consentita in sede di legittimità, del giudizio espresso

10

dai giudici di merito, i quali hanno escluso la
responsabilità della SIPEC e della Valente per mancanza (o
mancata dimostrazione) di una loro colpa nella vicenda
causativa del danno lamentato dalla ricorrente.

incidentale, proposto dalla SIPEC in via condizionata, è
assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara il
ricorso incidentale assorbito; condanna la ricorrente alle
spese del giudizio, liquidate in e 10200,00, di cui

‘uomo

e

per compensi, oltre spese forfettarie e accessori

di legge.
Roma, l aprile 2015.

471:L7, 71 .

In conclusione, il ricorso principale è rigettato e quello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA