Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10201 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10201 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 3766-2011 proposto da:
MAS SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2016
1226

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 18/05/2016

con troricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2009 della COMM.TRIB.REG.
epositata il 15/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA

udito per il ricorrente l’Avvocato DE LORENZI per
delega dell’Avvocato TINELLI che ha chiesto
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO
che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 3766/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.

L’Agenzia delle entrate notificava

alla società Mas s.r.i. avviso di liquidazione

dell’imposta e di irrogazione di sanzioni a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui
all’articolo 33 della le gg e 388/2000 fruite in relazione al trasferimento di proprietà di un
terreno ubicato nel comune di Corato, Contrada Torrepaone, ed oggetto di atto di
compravendita registrato in data 8 novembre 2002. La Commissione Tributaria Provinciale di
Bari respin g eva il ricorso proposto dalla contribuente sul rilievo che sul terreno di cui si tratta

edificatoria dell’area così come richiesto dalla le gg e. La Commissione Tributaria Regionale ai.b ari-,
investita dell’appello da parte della contribuente, confermava la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per
cassazione la società Mas s.r.l. svol g endo un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia
delle entrate.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 33 legge 388/2000 in quanto la CTR erroneamente ha
ritenuto non fossero applicabili alla fattispecie in esame le agevolazioni fiscali di cui alla norma
citata sul presupposto che la realizzazione di un campo da calcetto, senza spogliatoi, ba g ni e
posto ristoro, non costituisse vero e proprio intervento edificatorio. Sostiene la ricorrente che
era incontestato che l’area rientrava nel piano particolare gg iato delle zone Fi ( zona per
attrezzature pubbliche ) e che l’intervento edificatorio, intrapreso previa presentazione al
comune di Corato della Dichiarazione di Inizio Attività in data 25 luglio 2007, era terminato in
data 18 settembre 2007 , come si evinceva dalla comunicazione di ultimazione lavori e dal
certificato di collaudo finale pure depositati presso il Comune.
4. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è fondato. La L. n. 388 del 2000, art. 33,
comma 3, (nel testo vigente alla data dell’atto di acquisto) prevede che “I trasferimenti di beni
immobili in aree so gg ette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta
di registro dell’I per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area

avven g a

entro

cinque

anni

dal

trasferimento”.
Ora, la circostanza della inclusione del fondo di cui si tratta in un piano particolareggiato,
che prevedeva la realizzazione di attrezzature pubbliche, il rilascio della DIA a norma dell’art.
22 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di un campo da calcetto, seguita dalla
comunicazione di ultimazione lavori e dal certificato di collaudo, fa ritenere che sia stato posto
in essere un intervento costruttivo finalizzato ad adempiere al piano particolareggiato mediante
una attività edificatoria, seppure minima, necessaria alla realizzazione dell’impianto sportivo
(in senso conforme, ancorché in fattispecie parzialmente diversa, si veda Cass.
5, Ordinanza n. 6185 del 17 gennaio 2013).
1

Sez. 5 —

i

era stato realizzato un campo da calcetto che non integrava l’ipotesi della utilizzazione,

La ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame, che è ravvisata in genere
nell’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico è, perciò,
sussistente nel caso di specie.
Il ricorso va, dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il
ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 204
Il Consigliere estensore

Il Presiden

considerazione del fatto che non si rinvengono precedenti specifici.

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