Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10201 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30189-2017 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12286/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

T.M. conveniva in riassunzione il comune di Roma e il concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a., a seguito della cassazione, pronunciata da questa Corte, della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva disatteso l’opposizione a cartella avanzata dal deducente in ragione dell’indicato difetto di notifica del sotteso verbale d’accertamento di violazioni del codice stradale;

questa Corte aveva rilevato la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi, e aveva statuito che l’affermazione della sua tardività era stata erroneamente effettuata senza verificare “la regolarità della notifica al portiere posto che la spedizione della raccomandata è elemento essenziale della stessa”;

il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, rigettava l’opposizione, indicata come recuperatoria, osservando che la notificazione era in realtà stata effettuata con semplice invio postale quale consentito del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 senza necessità della ricordata raccomandata successiva, dal che la tardività;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.M. sulla base di un motivo;

sono rimasti intimati il concessionario, ora Agenzia delle entrate Riscossione, e il Comune.

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324,139 c.p.c., art. 2943 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato violando il giudicato e non verificando la ritualità della notifica ai sensi del menzionato art. 139 c.p.c., invece che del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile;

infatti, la copia della sentenza impugnata risulta autenticata dal difensore della parte in appello, differente da quello patrocinante nella presente sede;

tale autenticazione, necessaria ai fini di cui all’art. 369 c.p.c., reca la medesima data della notifica del ricorso, quando, cioè, il difensore abilitato all’autenticazione era quindi diverso;

questa Corte ha chiarito che a seguito della nomina del difensore per il ricorso in sede di legittimità e, dunque, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico (Cass., 29/11/2019, n. 30846);

atteso che gli intimati sono rimasti tali e che pertanto non opera il principio di mancato disconoscimento affermato al riguardo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312, richiamata in questo senso, proprio in una fattispecie come quella ora in scrutinio, da Cass., 26/05/2020, n. 9642), ne discende quanto anticipato;

non deve provvedersi sulle spese stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dal ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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