Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10201 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10201
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 16631 del R.G. anno 2010 proposto da:
K.E. dom.to presso la cancelleria della Corte di Cassazione
con l’avv. LEVATO Rosario del Foro di Taranto che lo rappresenta e
difende per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Terr.le Prot.Int.le presso il Ministero degli Interni –
P.G. presso la Corte di Appello di Bari;
– intimati –
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari depositata il
8.6.2010; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata che ha chiesto l’accoglimento.
Fatto
RILEVA IN FATTO
K.E., cittadino del (OMISSIS), chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale che la competente Commissione Territoriale aveva negato ma il Giudice adito, con sentenza 21.9.2009 respinse il ricorso. Avverso detta decisione, notificata il 18.3.2010, K.E. propose appello alla Corte di Bari con atto del 28.3.2010 ma l’adita Corte alla fissata udienza dell’8.6.2010, constatata la mancata comparizione di alcuno per il ricorrente, con ordinanza a verbale dichiarò non luogo a provvedere.
Per la cassazione di tale ordinanza notificata il 18.6.2010 il K. ha proposto ricorso tempestivamente depositando l’atto il 28.6.2010 e la cancelleria ha provveduto alle notifiche di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Nel ricorso il predetto istante si duole della avvenuta decisione in absentia, stante l’errore scusabile nel quale il ricorrente in appello era incorso e la necessità di adottare a suo beneficio la remissione in termini.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente fondato, avendo la Corte di merito con la decisione di non liquet commesso il denunziato errore di diritto. Questa Corte ha infatti recentemente e ripetutamente affermato (Cass. nn. 18043 e 24168 del 2010) che in tema di protezione internazionale dello straniero in caso di difetto di comparizione dell’interessato alla udienza il giudice del reclamo verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto deve decidere nel merito il reclamo stesso, essendo esclusa tanto la possibilità di un rinvio della trattazione quanto l’eventualità che si pronunzi la improcedibilità del ricorso o, come nella specie, il non luogo a provvedere. Accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato, si rinvia pertanto alla stessa Corte per l’ulteriore corso ed anche per regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011