Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10200 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V. – rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale in calce al ricorso dall’avv. Barsanti Mario, presso il

quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana, n.

38, c/o studio dell’avv. Benito Panariti;

– ricorrente –

contro

Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Lucca — con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Viareggio n. 719 del 25

novembre 2003 – non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

febbraio 2010 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito per il ricorrente l’avv. Domenico Calvetta con delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Lucca con sentenza del 25 novembre 2003 rigetto’ l’opposizione proposta da C.V. avverso l’ordinanza n. 2002/475, con la quale la Camera di Commercio Industria e Agricoltura (C.C.LA.) di Lucca aveva ingiunto al C. il pagamento del la sanzione di Euro 51,00, perche’, in violazione L. 5 marzo 1990, n. 46, artt. 10 e 16 aveva affidato i lavori di installazione di un impianto di riscaldamento e di adduzione del gas metano presso una unita’ immobiliare in (OMISSIS) ad una impresa non abilitata ai sensi della stessa L., art. 2 – fatto accertato il (OMISSIS). Il C. e’ ricorso con cinque motivi per la cassazione della sentenza e l’intimato C.C.I.A. non ha resistito in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo rigettato l’eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa nonostante che il relativo termine quinquennale stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 fosse gia’ maturato alla data del 24 gennaio 2001 di contestazione della violazione, tanto con riferimento all’inizio del suo decorso dall’affidamento dei lavori nell’anno 1994, quanto dalla non controversa ultimazione di essi nel gennaio 1995.

Con il secondo motivo, per erronea applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 avendo escluso l’invalidita’ dell’ordinanza – ingiunzione per carenza di motivazione, benche’ il provvedimento non con tenesse alcuno specifico riferimento al contenuto del ricorso in precedenza proposto in via amministrativa e il richiamo in esso per relationem degli atti anteriori costituisse una mera clausola di stile.

Con il terzo motivo, per violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 10 avendo negato la nullita’ del procedimento sanzionato rio per l’omessa comunicazione dell’avviso del suo inizio in base ad unti “fuorviante ed inaccoglibile” affermazione della equipollenza ad esso della notifica del verbale di accertamento.

Con il quarto motivo, per difetto di motivazione, avendo rigettato con l’argomento “abnorme”, che il procedimento sanzionatorio muove da presupposti del tutto diversi da quelli del rilascio del certificato di agibilita’, l’eccezione che l’azione della C.C.I.A. era preclusa dal rilascio da parte del Comune del certificato di agibilita’ dell’unita’ immobiliare, perche’ questa implicava la conformita’ degli impianti installati alle normative vigenti.

Con il quinto motivo, per falsa applicazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, e contraddittoria motivazione, avendo negato la legittimita’ e la buona fede nell’affidamento dei lavori di installazione ad una ditta che era in possesso dei requisiti richiesti e che per un mero errore della C.C.I.A non era stata registrata come ad essi abilitata, pur avendo riconosciuto che l’errore era stato corretto nell’anno 1999 con efficacia retroattiva.

Il primo motivo e’ fondato.

L’obbligo imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 di motivare l’atto applicativo di una sanzione amministrativa e la funzione della motivazione di consentire al trasgressore una effettiva tutela giurisdizionale avverso la pretesa fatta valere nei suoi confronti, comportano la necessita’ che gli estremi della violazione, ai quali fa riferimento l’art. 14, comma 2, della medesima legge, siano riportati nell’ordinanza in giunzione in modo preciso e dettagliato (cfr.: D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201) ed includano, oltre alla sommaria esposizione del fatto e la citazione della norma violata (cfr.: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 1), anche l’indicazione del luogo e del giorno nei quali la violazione e’ stata commessa, che non solo attengono all’individuazione del fatto, ma sono anche essenziali alla verifica della competenza all’emissione del provvedimento e della attualita’ del diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme dovute (cfr.: L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 28).

Pur non derivando dalla eventuale carenza di motivazione una nullita’ dell’ordinanza – ingiunzione, salvo che questa non si risolva in una assoluta incertezza della violazione contestata e nella impossibilita’ che ne deriva dell’ingiunto di fare valere le proprie ragioni e del giudice di esercitare un controllo giurisdizionale, e’ tuttavia onere dell’autorita’ che abbia emesso il provvedimento provvedere a quelle integrazioni della contestazione che i motivi di opposizione rendano indispensabili ai fini della tutela dei diritti dell’opponente.

Quando il giorno nel quale e’ stata commessa la violazione non risulti dall’ordinanza – ingiunzione, e neppure per relationem dagli atti acquisiti al giudizio, e l’opponente abbia eccepito la maturazione del termine di prescrizione della sanzione, spetta dunque all’autorita’ che abbia emesso il provvedimento sanare l’irregolarita’ della contestazione con la precisazione di tale giorno ed in caso di sua omissione il giudice non puo’ porre la prova di esso a carico dell’ingiunto e disattendere la data da lui invece indicata, ove questa non sia stata specificamente contestata dall’opposta e non risulti assolutamente incompatibile con le emergenze processuali.

Nella specie, la sentenza ha escluso la prescrizione della sanzione relativa alla violazione, il cui accertamento era stato notificato all’opponente il 24 gennaio 2001, evidenziando che la fattura prodotta, emessa dall’affidataria nel gennaio 1995 per il pagamento dell’installazione, non ne provava l’ultimazione, in quanto recava la voce “stato di avanzamento dei lavori”, pur avendo riconosciuto che il giorno di commissione della violazione non era stato indicato dalla opposta nell’ordinanza – ingiunzione, ne’ in altri atti od in giudizio, e pur non avendo posto in rilievo che fossero state controverse l’affermazione dell’ingiunto che la fattura documentava l’epoca di commissione della violazione e la considerazione che da essa alla notifica dell’accertamento era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa della C.C.I.A..

Alla fondatezza del primo motivo segue la cassazione della sentenza con assorbimento dell’esame degli altri motivi.

Ricorrendo le condizioni dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione per essere prescritto il diritto alla riscossione della sanzione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l’esame degli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla l’ordinanza – ingiunzione opposta.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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