Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10200 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10200 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 1582-2013 proposto da:
VELE MICHELE (c.f. VLEMML46E10H592A), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

presso l’avvocato

LIBERTA’ 20,

ADA DE MARCO, rappresentato e

Data pubblicazione: 19/05/2015

difeso dall’avvocato WALTER LANDI, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

596

NUOVA

TIRRENA

ASSICURAZIONI

S.P.A.,

UNIPOL

ASSICURAZIONI S.P.A., IZZO GIUSEPPE, IZZO NICOLA,

1

CECERE PALAZZO VINCENZO, CECERE PALAZZO CELMENTE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1750/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato W. LANDI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1999 Vele Michele adiva il Tribunale di Avellino-Sezione Distaccata di Cervinara,
per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi il giorno

veicoli coinvolti, ossia Giuseppe e Nicola Izzo, che rimanevano contumaci, e sia la
Nuova Tirrenia Ass.ni S.p.A., assicuratrice di tale auto, che si costituiva, sostenendo
che l’incidente era da addebitare all’imprudente condotta di guida di Clemente Cecere
Palazzo, conducente di altra vettura, di proprietà di Vincenzo Cecere Palazzo ed
assicurata presso la Unipol Ass.ni S.p.A.. La Nuova Tirrenia Ass.ni veniva autorizzata
a chiamare in causa Clemente e Vincenzo Cecere Palazzo, che restavano contumaci
nonché la Unipol Assicurazioni S.p.A, che si costituiva, contestando la chiamata in
causa e la fondatezza della domanda attorea.
Con sentenza n. 69/2005 l’adito Tribunale, ritenuti corresponsabili del sinistro i
conducenti dei tre veicoli in esso coinvolti, condannava in solido la Nuova Tirrena
S.p.A. con Giuseppe e Nicola Izzo al risarcimento in favore dell’attore, liquidandone
l’entità.
L’8.9.2006 il Vele impugnava questa sentenza, innanzi alla Corte di Appello di Napoli,
censurandola sia per erronea applicazione dell’art.2054 c.c. e sia per arbitraria
valutazione del danno. Al gravame resistevano la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. e
la Unipol Ass.ni S.p.A.. Alla prima udienza del 26.01.2007 la Corte distrettuale
ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei responsabili civili, ossia di
Giuseppe Izzo e Vincenzo Cecere Palazzo, rimasti contumaci in primo grado e ritenuti
litisconsorti necessari in appello. Il Vele eseguiva l’ordine nei confronti del solo
Giuseppe Izzo.

3

27.09.1998, convenendo in giudizio sia il proprietario ed il conducente di uno dei

Con sentenza del 22.02-19.05.2012 la Corte di appello di Napoli dichiarava
l’inammissibilità dell’appello, compensando interamente le spese del grado.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:

per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione
dalla pretesa dell’attore, la causa era unica ed insicindibile, potendo la responsabilità
dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, ovvero, nell’ipotesi di coesistenza
di diverse autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra; ciò pure ove
l’attore, come nella specie, non avesse esteso la propria domanda contro il chiamato,
dovendosi la domanda stessa intendere automaticamente riferita anche al terzo,
trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente
unitario;
l’emesso ordine d’integrazione del contraddittorio non era stato eseguito se non in
parte; l’appellante infatti aveva integrato il contraddittorio solo nei confronti di Izzo
Giuseppe, con atto notificato in data 5.4.2007, e non anche nei confronti di Ceeere
Palazzo Vincenzo;
ai fini della valutazione del comportamento del destinatario dell’ordine di
integrazione, non rilevava che nel provvedimento fosse stata omessa l’esplicita
indicazione del termine perentorio entro il quale l’attività dovesse essere compiuta.
Considerata, infatti, la data dell’udienza di rinvio (13.7.2007) e tenuto conto dei termini
di comparizione ex art.163 bis c.p.c., doveva intendersi che implicitamente la Corte
avesse concesso termine fino all’11.5.2007;
l’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine
concretamente fissato era sanzionata dall’art. 331 c.p.c. con l’inammissibilità
dell’impugnazione. Trattavasi, infatti, di termine perentorio, non prorogabile nemmeno

:

4

nel caso, quale quello di specie, che il convenuto avesse chiamato in causa un terzo

sull’accordo delle parti e non sanabile dalla costituzione tardiva della parte nei cui
confronti il contraddittorio doveva essere integrato, l’inosservanza del quale doveva
essere rilevata d’ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale e la cui violazione

dell’ impugnazione.
Avverso questa sentenza il Vele ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un
motivo e notificato il 19.12.2012 alla Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., il
4.01.2013 alla Unipol Ass.ni S.p.A., il 20-27.12.2012 a Giuseppe Izzo e Nicola Izzo, il
20.12.2012-2.01.2013 a Vincenzo e Clemente Cecere Palazzo, che non hanno svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Vele denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt.331,
163 bis e 164 c.p.c.”, dolendosi della declaratoria d’inammissibilità del suo appello.
Il motivo non ha pregio.
L’impugnata pronuncia si rivela, infatti aderente al principio di diritto reiteratamente
affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui in cause, quale quella di specie,
caratterizzate da litisconsorzio necessario l’inosservanza, anche solo parziale,
dell’ordine di integrazione necessaria del contraddittorio determina
l’inammissibilità dell’impugnazione (in tema, cfr anche Cass. n. 7528 del 2007; n.
10863 del 2010; n. 28640 del 2011). D’altra parte, non risulta che il Vele si sia nel
giudizio di secondo grado in qualche modo attivato in relazione al doveroso
compimento anche della seconda notificazione disposta ex art. 331 c.p.c., o
eseguendola pure nei confronti dell’altro litisconsorte necessario pretermesso, in data
comunque utile, anteriore alla fissata udienza di comparizione, o tempestivamente
richiedendo ai giudici d’appello che, ad integrazione del provvedimento che l’aveva

5

determinava per ragione di ordine pubblico processuale l’inammissibilità

t

disposta, fosse espressamente fissato o rifissato il termine perentorio per attuarla, sia
pure per in tesi giustificata remissione in termini.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimare

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2015

Il Cons.est.

svolto attività difensiva.

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