Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10200 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10200 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 3454-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro

2016
1225

BAGLIONI FERRUCCIO, BAGLIONI MARIA PIA, BAGLIONI
GIULIANO, AMURRI AURELIA, ANDRENACCI TONINO, ROSSI
ALFONSO;

avverso la sentenza

n.

intimati

152/2009 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 18/05/2016

ttu.k. cdt-R. ,
d2=SCUWW-FITFositata il 16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

riporta agli atti;

3

5’4

R. G 1t53/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Baglioni Ferruccio, Baglioni Maria Pia, Baglioni Luciano ( in qualità di eredi di Amurri
Filomena ), Arnurri Aurelia, Andrenacci Tonino e Rossi Alfonso impugnavano l’avviso di
liquidazione con il quale l’Ufficio aveva sottoposto a tassazione con imposta di registro
proporzionale la scrittura privata autenticata di data 14 marzo 2006 intitolata “atto di conferma
e ratifica di atto di vendita”. Con una precedente scrittura privata autenticata del 15 marzo
2003 Amurri Aurelia e Amurri Filomena avevano venduto un compendio immobiliare a

firma congiunta Baglioni Ferruccio, Baglioni Luciano e Baglioni Maria Pia. I procuratori Baglioni
Ferruccio e Bagnarli Maria Pia avevano apposto la firma in data 19 marzo 2003 mentre il terzo
procuratore Baglioni Giuliano aveva apposto la firma il 18 aprile 2003, successivamente al
decesso della rappresentata Amurri Filomena, occorso in data 7 aprile 2003. Con l’atto del 14
marzo 2006 i tre procuratori, nella qualità di eredi di Annurri Filomena, avevano sottoscritto,
unitamente all’altra dante causa Amurri Aurelia ed all’acquirente Andrenacci Tonino l’atto di
conferma e ratifica della vendita precedentemente poste in essere. Le parti avevano chiesto,
quindi, la registrazione di tale atto ad imposta fissa, ai sensi dell’articolo 13 del d.p.r. 131/86,
mentre l’ufficio, qualificandolo come vero e proprio atto di trasferimento di diritti di proprietà
immobiliare, aveva applicato l’aliquota proporzionale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso e la sentenza
era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
7. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate
affidato a tre motivi. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.
3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc.
chi.. Sostiene che la CTR ha omesso di prendere in considerazione Il fatto, prospettato
dall’Ufficio, che al secondo atto, qualificato dalle parti come conferma e ratifica, non avevano
partecipato soltanto gli eredi della mandante ma anche l’altra venditrice e l’acquirente. Ciò
implicava che l’atto non poteva essere qualificato come ratifica eseguita ai sensi dell’articolo
1399 cod. civ. in quanto tale disposizione di legge consente solo agli eredi del mandante di
ratificare l’operato della rappresentante senza poteri e non anche a soggetti estranei.
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc.
Civ.. Sostiene che la CTR non ha considerato che Baglioni Giuliano ha apposto la firma dopo la
morte della mandante Arnurri Filomena pur conoscendo che il mandato si era già estinto per la
morte della mandante. Ciò avrebbe consentito di ritenere che l’apposizione della firma in calce
al primo contratto non era valida, con la conseguenza che l’atto successivamente stipulato non
poteva essere considerato come una ratifica ma come un atto di autonomia negoziale cui
andava applicata la tassazione in misura proporzionale.
1

Andrenacci Tonino. In tale scrittura Amurri Filomena era rappresentata dai tre procuratori con

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 20 del d.p.r. 131/86 e dell’articolo 1399 cod.
civ.. Sostiene la ricorrente che l’articolo 20 del d.p.r. 131/86 impone di individuare gli effetti
giuridici dell’atto presentato alla registrazione a prescindere dal nomen iuris assegnato dalle
parti. Andava considerato che l’articolo 1399 cod. civ. circoscrive al solo rappresentato e ai
suoi eredi e non anche agli altri contraenti, estranei al rapporto di mandato, il potere di
ratificare l’atto stipulato dal rappresentante senza poteri prima di conoscere l’estinzione del
mandato per morte del mandante. Ne deriva che la CTR avrebbe dovuto qualificare

proprietà immobiliare, poiché alla sua stipulazione erano intervenuti anche soggetti terzi, ossia
l’altra venditrice e l’acquirente mentre uno dei figli, erede della mandante, aveva agito in base
a procura conferitagli dalla madre dopo la morte di questa con la verosimile consapevolezza
dell’avvenuta estinzione del rapporto di mandato e la conseguente impossibilità di configurare
l’atto posto in essere come ratifica ai sensi dell’articolo 1399 cod. civ..
6. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che la corte di legittimità ha più volte
affermato il principio secondo cui l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia
di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della
riforma operata con la legge n. 134/2012, sussiste quando l’attività di esame del giudice che si
assume omessa concerne una circostanza di fatto od una risultanza istruttoria che, ove
valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o
su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Tuttavia il mancato
esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento
della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza
istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr.
Cass. n. 25714/2014; Cass. n. 5444/2006; Cass. 1875/05). Proprio in punto di decisività si è
chiarito (Cass. n. 4614/2014; Cass. 12623/12) che la stessa concerne non il fatto sulla cui
ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove
riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di
casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio,
una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta
una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merita e non già la sola
possibilità o probabilità di essa. In definitiva, il mancato esame di elementi probatori,
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di
un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con

un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze
sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base
(cfr. Cass. n. 12623/2012; Cass. n. 10156/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).
2

correttamente il secondo negozio in termini di vero e proprio atto di trasferimento della

Esaminato in quest’ottica, il motivo di ricorso appare infondato in quanto le circostanze
indicate in ricorso e non esaminate dalla Commissione Tributaria Regionale, quand’anche
accertate, non avrebbero consentito di pervenire ad una diversa decisione della causa.
Invero la ricorrente sostiene che la circostanza, non esaminata dalla CTR, che all’atto del
14.3.2006 erano intervenuti non solo i procuratori della venditrice deceduta ma anche le altre
parti dell’originario contratto consentiva di escludere che si trattasse di mera ratifica. Ora,
costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, nel caso
della rappresentanza senza potere, la ratifica dell’attività svolta dal

falsus procurator non si

soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell’altro
contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne
propri, con efficacia retroattiva, gli effetti ( Cass. n. 2153 del 31/01/2014; Cass.
n. 249 del 13/01/1997; Cass. n. 4237 del 07/05/1987 ). Da ciò deriva che la partecipazione
all’atto delle altre parti, lungi dall’escludere la natura di vera e propria ratifica dell’atto stesso,
era pienamente giustificata dalla necessità di conferire efficacia alla ratifica.
7. In ordine al secondo motivo di ricorso, vale quanto esposto con riguardo al primo
motivo relativamente alla mancanza di decisività dell’argomento non esaminato dalla CTR.
Invero con esso la ricorrente sostiene che Baglioni Giuliano ha apposto la firma dopo la morte
della mandante Amurri Filomena pur conoscendo che il mandato si era già estinto per la morte
della mandante. Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, che il primo contratto non era
valido e che il secondo non era, perciò, una ratifica del primo ma un atto di autonomia
negoziale cui andava applicata la tassazione in misura proporzionale. Sennonché va
considerato che la ratifica disciplinata dall’art. 1399 cod. civ., che può essere resa anche dagli
eredi con effetto retroattivo, vale a conferire efficacia, anche nei confronti dei terzi, al contratto
sottoscritto dal falsus procurator indipendentemente dal fatto che questi fosse o meno a
conoscenza dell’estinzione della procura al momento della stipula dell’atto. L’ignoranza, da
parte del mandatario, dell’estinzione del mandato rileva solamente al fine di disciplinare i
rapporti tra mandante e mandatario, a norma dell’art. 1729 c.c., posto che gli atti posti in
essere dal mandatario mantengono, in tal caso, validità nei confronti del mandante o dei suoi
eredi. Ne deriva l’infondatezza del motivo, posto che l’aver la CTR ignorato la circostanza che
il procuratore aveva agito nella consapevolezza dell’estinzione della procura è ininfluente nel
caso di specie, ove non è questione della validità dell’opponibilità dell’atto al mandante.
8. Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui la
ricorrente prospetta la stessa questione, seppure sotto il profilo della violazione di legge. In
conclusione va ribadito, conformemente a quanto già affermato dalla Corte di legittimità, che
la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator è efficace qualunque sia la causa dei
poteri di rappresentanza in capo a colui che ha contrattato come rappresentante; ed essendo il
negozio concluso dal rappresentante senza poteri soltanto in itinere o a formazione successiva,
ma non invalido o inefficace, la ratifica deve ammettersi anche quando il rappresentato,
3

realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale

persona fisica o giuridica, sia, come nella specie, giuridicamente esistente soltanto al tempo
della ratifica e non al tempo in cui il rappresentante fittizio abbia esplicato la sua attività (
Cass. n. 1929 del 16/02/1993; Cass. 12.3.1981 n. 1408; Cass. 26.11.1964 n. 2807; Cass.
28.11.1958 n. 3808).
Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla sulle spese data la mancata costituzione dei
contribuenti.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Il Consigliere estensore

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno aprile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA