Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10200 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10200 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 12515-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

STURIALE ANTONIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso la sentenza n. 702/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15.4.2010, depositata il 07/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta

Ragioni della decisione

L’INPS chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Messina che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il
Tribunale aveva accolto la domanda di ANTONIO STURIALE
ritenendo sussistenti le condizioni legittimanti la richiesta di
trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a
decorrere dalla domanda amministrativa.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
L’orientamento di questa S.C. è ormai consolidato nell’affermazione
dei seguenti principi di diritto.
Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio
generale di immutabilità del titolo della pensione, sicché, non
essendovi alcuna previsione contraria, deve ritenersi consentita la
conversione della pensione di invalidità, erogata prima della entrata in
vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, della quale
siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi (Cass.
5096/2003).
Però, la trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di
vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale
ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo,
non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità
Ric. 2011 n. 12515 sez. ML – ud. 08-04-2014
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agli scritti.

,

contributiva, il periodo di godimento della pensione d’invalidità.
Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione
d’invalidità la diversa regola prevista dall’art. 1, comma 10, della legge
n. 222 del 1984 in riferimento all’assegno d’invalidità – secondo cui i
periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata

vecchiaia – giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la
mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione
d’invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini
dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle
previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il
medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa
e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la
disciplina sulla pensione d’invalidità e quella sull’assegno d’invalidità,
laddove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più
rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti.
(Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)
(cfr. Cass., sesta sezione, 27 dicembre 2011, n. 29015; Cass. 17
febbraio 2011, n. 3855).
Il ricorso dell’INPS deve ritenersi manifestamente fondato, poiché la
Corte d’appello non si è attenuta al su indicato principio.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la
causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori
accertamenti, con il rigetto della domanda e compensazione delle spese
dell’intero giudizio, considerato l’esito del giudizio di merito.

PQM

Ric. 2011 n. 12515 sez. ML – ud. 08-04-2014
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attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito
rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 8 aprile 2014.

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