Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1020 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25281-2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1766/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di una sola censura avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Giudice del merito era venuto meno al dovere di fondare la propria decisione in ordine alla protezione sussidiaria sulla base delle COI aggiornate, avendo fatto riferimento a report risalente al febbraio 2018, anteriore di un anno e mezzo rispetto alla decisione, e proveniente dal sito del Ministero degli Esteri Viaggiare Sicuri, diretto a fornire informazioni per coloro che dal nostro Paese intendano recarsi all’Estero;

considerato che la doglianza è fondata, valendo quanto segue:

– la norma richiamata impone al giudice la consultazione delle COI (Country of Origin Information) aggiornate, avuto riguardo alla zona di provenienza del richiedente, al fine di verificare la sussistenza del diritto alla protezione sussidiaria;

– il provvedimento gravato esclude lapidariamente un tal diritto sulla base di informazioni ricavate dal Ministero degli Esteri, che attraverso il sito “Viaggiare Sicuri” informa i connazionali dei rischi a cui potrebbero andare incontro recandosi nei vari paesi; non solo non dà mostra di avere consultato le COI, espressamente dirette a far conoscere la situazione interna dei singoli paesi, tento conto delle varie zone (non è inutile rilevare che assai di frequente la violenza indiscriminata ammorba una regione, piuttosto che un’altra del paese), ma si limita a riferire che in Pakistan, la violenza terroristica riguarda territori estranei a quello di provenienza del ricorrente, senza, tuttavia, verificare, con ragionamento opposto, se nella zona di provenienza fosse da escludere la presenza di una tale violenza incontrollabile;

considerato che, pertanto, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Campobasso, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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