Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1020 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1020 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17090-2016 proposto da:
APPOLLONI MAR1NELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –

avverso il decreto n. 436/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO.

Data pubblicazione: 17/01/2018

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di
rinvio, con decreto depositato il 8/3/2016, condannò il Ministero
dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di Marinella Appolloni
la somma di C 2.000,00, a titolo d’equo indennizzo per la non
ragionevole durata di un processo amministrativo, nonché, per quel

complessivi C 600,00, oltre C 27,00 per esborsi, oltre accessori, spese
tutte distratte in favore dei difensori antistatari;
che avverso il predetto decreto la Appolloni propone ricorso,
ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria
censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva
violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c
od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso
della spese fase di rinvio al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione è rimasta intimata;
considerato che l’opinione secondo la quale il decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui
stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4)
non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo
stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i
compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
al suo art. 1, comma 7, dispone che «In nessun caso le soglie
numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che
nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e
nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa>>,
non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso
controricorrente, il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n.
1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo scopo di favorire la
liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle
indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi,
così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo

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che qui rileva, le spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in

assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale;
per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione
giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale
non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione
temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché,

non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare
la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti,
l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in
cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso
o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n.
55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel
regolare le spese di causa;
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in
complessivi C 600,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti
imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto di valore della causa (da C
1.100,01 a C 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in
ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato
deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa
nel merito, il complessivo compenso, in relazione al giudizio di rinvio,
può essere liquidato in C 1.198,50 (C 255,00 per la fase di studio, C
255,00 per la fase introduttiva, C 283,50 per la fase istruttoria, C
405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 I. n.
576/1980, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio
Abbate, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo,
tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle
attività espletate;
P.Q.M.

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diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente,

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il giudizio di merito
svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio,
l’importo complessivo di C 1.198,50, oltre spese generali e accessori,

Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate; condanna il
predetto Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell’avv.
Ferdinando Emilio Abbate, liquida in C 900,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.
Il Presidente
(Stefano Petitti)
/

Ffiiop aiio Giudiziario

Nau

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1 7

GEN. 2018

oltre C 27,00 per esborsi, distratto in favore degli avv.ti

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