Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1020 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.17/01/2017),  n. 1020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16815-2014 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

VILLANI LUBELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA, 64, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISABETTA CIULLA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4219/2013 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.L. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Lecce, che resiste con controricorso eccependone l’inammissibilità, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato inammissibile l’appello alla sentenza del GP della stessa città sul presupposto della tardività perchè ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, si applicava il rito del lavoro e nel termine di sei mesi andava depositato il ricorso in appello mentre rispetto a sentenza pubblicata il 17.12.2012 l’appello è stato proposto con citazione notificata il 17.6.2013 con successivo deposito il 26.6.2013.

La ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto, in particolare artt. 342, 324, 325 e 326 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, perchè l’appello è stato notificato con citazione entro i sei mesi.

All’udienza del 19.2.2016 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo a seguito di istanza del ricorrente che lamentava la comunicazione dell’avviso di udienza solo dieci giorni prima con impossibilità di produrre memoria.

Ciò premesso si osserva:

La censura è infondata.

Questa Suprema Corte (Cass. 2.11.2015 n. 22390 ord. 6-2) su un precedente specifico ha statuito che nel giudizio dì opposizione ad o.i. o a verbale di infrazione stradale, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c..

L’appello, pertanto, nel termine di sei mesi doveva essere non solo notificato ma anche depositato.

Il tema della conversione dell’atto processuale, a differenza di quanto avviene in sede penale, va circoscritto nel senso che, in via generale, il ricorso o la citazione sono proponibili ed efficaci purchè si rispettino i termini specificamente previsti nel particolare procedimento ritualmente esperibile, principio ulteriormente ribadito da S.U. n. 2907/2014.

Nella fattispecie va osservato che la sentenza ha accertato il mancata deposito del ricorso previsto in appello nel termine di sei mesi, circostanza sostanzialmente non contestata. donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese, dando atto dell’ammissione al gratuito patrocinio e dell’esenzione dal contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 800 di cui 700 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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