Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1020 del 17/01/2011
Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1398-2009 proposto da:
R.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
KNERING ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOLZANO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio legale
associato LENTINI-PLACIDI E PARTNERS, rappresentato e difeso dagli
avvocati PLACIDI GIAMPIERO, ALESSANDRI MERINI, GIUDICEANDREA BIANCA
MARIA, CAPPELLO MARCO, giusta Delib. Giunta Comunale 3 febbraio 2009,
e giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –
Sezione Distaccata di BOLZANO del 4.6.08, depositata il 21/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Simon Pietro Ciotti (per delega
avv. Arturo Knering) che ha chiesto l’estinzione del ricorso per
rinuncia;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luca Lentini (per delega
avv. Giampiero Placidi) che si riporta agli scritti con condanna alle
spese.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Il Collegio:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che R.B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2009, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Trento sez dist. di Bolzano il 21 agosto 2008 e che la sentenza veniva notificata il 6 novembre successivo.
Rilevato che il comune di Bolzano ha resistito con controricorso del 9 febbraio 2009, nel quale ha eccepito tra l’altro la tardività del ricorso.
rilevato che con atto del 29 ottobre 2010, pervenuto il 3 novembre 2010, il difensore di parte ricorrente, munito di procura che lo abilitava, ha rinunciato al ricorso;
considerato che i difensori di parte resistente non hanno sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia;
ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011