Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1020 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1398-2009 proposto da:

R.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

KNERING ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio legale

associato LENTINI-PLACIDI E PARTNERS, rappresentato e difeso dagli

avvocati PLACIDI GIAMPIERO, ALESSANDRI MERINI, GIUDICEANDREA BIANCA

MARIA, CAPPELLO MARCO, giusta Delib. Giunta Comunale 3 febbraio 2009,

e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 4.6.08, depositata il 21/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Simon Pietro Ciotti (per delega

avv. Arturo Knering) che ha chiesto l’estinzione del ricorso per

rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luca Lentini (per delega

avv. Giampiero Placidi) che si riporta agli scritti con condanna alle

spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2009, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Trento sez dist. di Bolzano il 21 agosto 2008 e che la sentenza veniva notificata il 6 novembre successivo.

Rilevato che il comune di Bolzano ha resistito con controricorso del 9 febbraio 2009, nel quale ha eccepito tra l’altro la tardività del ricorso.

rilevato che con atto del 29 ottobre 2010, pervenuto il 3 novembre 2010, il difensore di parte ricorrente, munito di procura che lo abilitava, ha rinunciato al ricorso;

considerato che i difensori di parte resistente non hanno sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia;

ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA