Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 102 del 07/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 102 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Buffa s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Oslavia 14, presso lo studio dell’avv. Nicola Mancuso, rapp.to e difeso dall’avv. Antonino
Sugamele , giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
i
35/11
depositata il 14/6/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/10/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udito l’avv. Sugamele per la controricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Buffa s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
della CTP di Trapani n. 200/5/2007 che aveva accolto
contro la sentenza
il ricorso del contribuente avverso il
diniego di condono ex L. 289/2002 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19025/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 07/01/2014
con controricorso la società . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 23/10/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assunta parziale
acquiescenza alla decisione della CTP , formulata dalla controricorrente, non risultando
trascritti nel controricorso la motivazione della decisione della CTP ed i motivi di appello.
Nel merito, con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L.
282/2002, laddove la CTR ha statuito che all’omesso versamento delle rate successive non
consegua la decadenza dal beneficio.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
a
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
N
C.0
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, 23/10/2013
11 Funzionario Giu
Omelia
Il P
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