Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10199 del 24/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/04/2017), n. 10199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17547-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3489/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/06/2010 R.G.N. 1208/2006.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 24 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con D.M.I. nel periodo dal 4 giugno al 30 settembre 2003 condannando la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dalla costituzione in mora al ripristino del rapporto con gli accessori dovuti per legge;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi mentre D.M.I. è rimasto intimato; che il P.G. non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che con il ricorso è denunciata:
1. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e dell’art. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell’apposizione del termine al contratto.
2. omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Corte avrebbe omesso di valutare e di motivare sull’ammissibilità e rilevanza della prova chiesta per dimostrare l’esigenza sostitutiva che aveva fatto nascere l’esigenza di assunzioni temporanee senza neppure chiarire perchè non erano stati esercitati i poteri d’ufficio;
3. omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. legge in generale, art. 1419 c.c., e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto che nonostante l’essenzialità del termine la conseguenza dell’accertata nullità fosse la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
4. violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
che infine chiede, per il caso di rigetto delle superiori censure, che in applicazione dello jus superveniens il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 comma 5 e 6;
che il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso restando assorbito l’esame degli altri;
che, infatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che va confermato, in assenza di ragioni argomentative che non siano state già debitamente vagliate, quello secondo cui “In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica,occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 02/05/2011 n. 9602; Cass. 26/01/2010 n. 1577 e 1576 e recentemente Cass. 30/06/2016 n. 13467).
Che nel caso in esame la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati, omettendo di prendere in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e senza procedere alla valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate nel contratto così sottraendosi all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione dallo stesso emergenti al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.
Che la sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto -rimanendo assorbiti gli altri tre -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017