Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10199 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10199 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 6684-2013 proposto da:
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (p.i. 80004030849), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso
l’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO BRUCATO, giusta
2015

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

ALLIANZ S.P.A. (c.f. 05032630963), in persona dei

Data pubblicazione: 19/05/2015

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso
l’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– con troricorrente –

EDIL BETA COSTRUZIONI S.R.L.;

avverso la sentenza n.

intimata

682/2012 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la controricorrente,
MANGANIELLO,

con

delega,

che

l’Avvocato A.
ha

chiesto

l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, assorbito il

contro

secondo motivo.

.;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 890 del 26.09.2005 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda che
il 17.12.2002 il Comune di San Giovanni Gemini aveva proposto nei confronti della

al riconoscimento del diritto dell’ente ad incamerare la cauzione prestata dalla società
convenuta a garanzia della società “Edil Beta Costruzioni” s.r.1., che si costituiva in
giudizio, a seguito di chiamata in causajussu iudicis.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal Comune di San Giovanni Gemini nei
confronti della società “Edil Beta Costruzioni” s.r.l. e della società di assicurazioni
“Lavoro & Sicurtà”, alla quale però, in base ad atto del 29.11.1999

(anteriore

all’introduzione del giudizio) era già subentrata la società RAS S.p.A., che, a sua volta,
per atto di fusione del 27.09.2007, era stata incorporata dall’Allianz S.p.A..
La Corte di appello, all’udienza dell’Il marzo 2007, considerata l’infruttuosità delle
prime notifiche concedeva all’istante Comune di San Giovanni Gemini nuovo termine
di sessanta giorni per notificare l’impugnazione ad entrambe le società appellate,
notificazione che veniva eseguita il 7.05.2007 nei confronti della RAS S.p.A., che non
si costituiva, ed il 2.05.2007 nei confronti dell'”Edil Beta Costruzioni” s.r.1..
Con sentenza del 15.02-14.05.2012 la Corte di appello di Palermo dichiarava entrambi i
gravami inammissibili.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
il Comune di San Giovanni Gemini aveva interposto appello nei confronti delle
società “Lavoro & Sicurtà s.p.a” ed Edil Beta Costruzioni s.r.1., consegnando
all’Ufficiale giudiziario il relativo atto 1’8.11.2006;
a questa data dell’8.11.2006 ( oltre che a quella d’introduzione del giudizio di
primo grado) la società assicuratrice “Lavoro & Sicurtà s.p.a” si era già da tempo e

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società di assicurazioni “Lavoro & Sicurtà” s.p.a., rimasta contumace, domanda volta

z

precisamente dal 29 novembre 1999, estinta (giusta atto approvato dall’istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1999) ed a lei era succeduta la società R.A.S. s.p.a, la

società Allianz s.p.a.. Pertanto la notifica diretta all’estinta società “Lavoro & Sicurtà,
era da considerare inidonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale nei
confronti della legittimata società RAS;
l’Allianz S.p.A., che il 27.9.2007 aveva incorporato la R.A.S. s.p.a„ si era
successivamente costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’appello per
tardività rispetto al termine lungo di cui all’alt. 327 c.p.c., considerando quale termine

a quo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ossia il 26.09.2005, e
quale termine ad quem quello della notificazione attuata dal Comune in data 7.05.2007
nei confronti della società RAS da lei poi incorporata per fusione ed avente sede
diversa da quella in cui era stata tentata la prima notifica alla “Lavoro & Sicurtà”, già
estinta e non legittimata a ricevere l’atto d’impugnazione;
il 16.10.2007 si era costituita la società Edil Beta Costruzioni s.r.1., resistendo al
gravame del Comune e proponendo pure appello incidentale. Quanto a tale società, la
prima notifica del gravame tentata 1’8.11.2006 risultava non essersi perfezionata per
irreperibilità della destinataria, accertata il 10 novembre 2006. Il Comune di San
Giovanni Gemini aveva provveduto alla rinnovazione della notificazione in questione
soltanto il 2 maggio 2007, quando ormai il termine a sua disposizione per attuarla si era
irrimediabilmente consunto;
non poteva attribuirsi effetto sanante all’autorizzazione alla ripetizione delle
notifiche, che la Corte all’appellante aveva concesso con ordinanza del 21 marzo 2007
(in accoglimento dell’istnnza che il Comune di San Giovanni Gemini aveva avanzato in

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quale successivamente, il 27.9.2007, era stata a sua volta incorporata per fusione dalla

pari data), atteso che a quella data era ormai irrimediabilmente decorso il termine per
l’appello a disposizione dall’avente diritto.
non poteva attribuirsi effetto sanante neanche alla costituzione in giudizio della

sanatoria della nullità con effetto ex nunc, per cui non poteva essa rimuovere il
giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione;
altrettanto inammissibile – anche in questo caso perché proposto oltre il termine di
un anno dal deposito della sentenza di primo grado — era l’appello incidentale proposto
dalla società Edil Beta s.r.l. con detta comparsa di costituzione del 16 ottobre 2007.
Avverso questa sentenza il Comune di San Giovanni Gemini ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi e notificato il 7.03.2013 alla società Edil Beta
Costruzioni s.r.1., che non ha svolto attività difensiva, ed il 6.03.2013 alla Allianz
S.p.A., che il 12.04.2013 ha resistito con controricorso e poi depositato memoria..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Comune di San Giovanni Gemini denunzia:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. e dell’art. 2504 bis c.c.” .
Il ricorrente censura la declaratoria d’inammissibilità del suo appello assumendo che,
pur essendo la fusione per incorporazione tra la “Lavoro & Sicurtà” s.p.a e
l’incorporante R.A.S. s.p.a intervenuta nel 1999, e quindi prima della riforma del diritto
societario introdotta dal D. Lgs n. 6 del 2003, in ogni caso, stante quanto disposto
dall’art. 2504 bis c.c. anche nel testo vigente antecedentemente alla riforma in
questione, la notifica dell’atto d’impugnazione attuata 1’8.11.2006 nei confronti della
società incorporata, avrebbe dovuto ritenersi sanata con effetti retroattivi dalla
notificazione avvenuta in autorizzata rinnovazione il successivo 7.05.2007, nei
confronti della società incorporante R.A.S., che non aveva svolto difese, e poi pure

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società ALLIANZ s.p.a, risultante dalla fusione, comportando tale costituzione la

seguita dalla costituzione in giudizio dell’Allianz. S.p.A., che successivamente aveva
incorporato la RAS.
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 137 e 291 c.p.c.”.
Il Comune si ‘duole che, avendo la Corte d’appello disposto la rinnovazione delle due
prime notificazioni e fissato il termine perentorio per eseguirla, non sia stata attribuita
efficacia retroattiva ossia a decorrere dall’8.11.2006, alle notificazioni da lui
ritualmente rinnovate nel maggio 2007.
I motivi, suscettibili di esame congiunto, non hanno pregio.
Entrambi si fondano sull’asserito perfezionamento delle prime due notificazioni
dell’8.11.2006, tutt’al più M tesi nulle ma non inesistenti, dirette l’una alla “Lavoro &
Sicurtà” s.p.a. e l’altra alla Edil Beta Costruzioni sii., presupposto che non appare
confortato né dal tenore dell’impugnata sentenza, che al riguardo si esprime in termini
di meri tentativi infruttuosi, né da richiami nel ricorso idonei a fornirne specifico
riscontro, né altrimenti evincibile, posto pure che dall’esame degli atti le notifiche in
questione risultano solo avviate secondo le formalità previste dall’art. 149 c.p.c., ma
non anche corredate dai relativi avvisi di ricevimento, che possano documentare la
consegna dei plichi e, quindi, il completamento dei due procedimenti notificatori in
ragione del collegamento coi relativi destinatari (in tema, tra le altre, Cass. SU n. 327
del 2008; Cass. n. 17023 del 2011, n. 20104 del 2009).
D’altra parte in questa sede è anche rimasta incensurata l’argomentata revoca, statuita
nella sentenza impugnata, dell’ordinanza del 21.03.2007 con cui era stata autorizzata la
rinnovazione delle due prime notificazioni del 2006, il che ulteriormente conferma
l’esposta sfavorevole conclusione e l’illegittimità o immeritevolezza del già accordato
beneficio.

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2.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune di San
Giovanni Gemini soccombente al pagamento in favore della controricorrente società
Allianz, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di San Giovanni Gemini al
pagamento, in favore della Allianz S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in

e

6.000,00 per compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre alle spese

forfetarie ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così
deciso in Roma, il 1° aprile 2015

Il Cons.est.

P.Q.M.

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