Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10199 del 12/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10199 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 11021-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TIFONI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
TITO LABIENO 118, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO
FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato LALLI SERGIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
Data pubblicazione: 12/05/2014
- controrkorrente avverso la sentenza n. 623/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 16.7.2010, depositata il 20/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
memoria.
Ragioni della decisione
La sentenza della Corte d’appello di Genova impugnata ha
riconosciuto l’esposizione del signor Tifoni all’amianto per il
periodo dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre 1992.
Al contrario, la consulenza tecnica d’ufficio che la Corte ha
disposto e alle cui conclusioni ha dichiarato di voler
pienamente aderire, aveva accertato che l’esposizione vi era
stata in due periodi: dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre 1969 e
dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1989.
È stato comunque superato il decennio e quindi non si può
discutere della sussistenza del diritto, ma il periodo non è
quello indicato in sentenza, bensì un periodo leggermente
inferiore.
La difesa del signor Tifoni riconosce che il perito aveva
accertato tale diverso periodo rispetto a quello indicato in
sentenza, sostenendo che l’INPS non avrebbe interesse ad
agire per la riduzione del periodo e comunque rilevando che
Ric. 2011 n. 11021 sez. ML – ud. 08-04-2014
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udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta alla
la sentenza dovrebbe essere cassata solo limitatamente alla
esclusione del periodo di mancata esposizione.
Mentre il primo rilievo non è condivisibile perché un interesse
dell’istituto previdenziale sussiste, il secondo rilievo è
Pertanto, in accoglimento del ricorso dell’INPS, la sentenza
dgve essere cassata e la Corte, decidendo nel merito deve, in
modifica parziale della decisione (per il resto da confermare),
riconoscere i benefici previsti dall’art. 13, comma 8, della
legge 257 del 1992, limitatamente ai seguenti periodi di
esposizione all’amianto : dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre
1969 e dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1989.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, modifica la decisione riconoscendo i
benefici previsti dall’art. 13, c. 8, 1. 257 del 1992 limitatamente
al periodo 3 maggio 1966 — 31 dicembre 1969 e 1 gennaio
1973 — 31 dicembre 1989. Conferma la decisione del merito
sulle spese. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 8 aprile 2014.
pienamente condivisibile.