Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10199 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10199 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 11021-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TIFONI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
TITO LABIENO 118, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO
FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato LALLI SERGIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 12/05/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 623/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 16.7.2010, depositata il 20/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

memoria.

Ragioni della decisione

La sentenza della Corte d’appello di Genova impugnata ha
riconosciuto l’esposizione del signor Tifoni all’amianto per il
periodo dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre 1992.
Al contrario, la consulenza tecnica d’ufficio che la Corte ha
disposto e alle cui conclusioni ha dichiarato di voler
pienamente aderire, aveva accertato che l’esposizione vi era
stata in due periodi: dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre 1969 e
dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1989.
È stato comunque superato il decennio e quindi non si può
discutere della sussistenza del diritto, ma il periodo non è
quello indicato in sentenza, bensì un periodo leggermente
inferiore.
La difesa del signor Tifoni riconosce che il perito aveva
accertato tale diverso periodo rispetto a quello indicato in
sentenza, sostenendo che l’INPS non avrebbe interesse ad
agire per la riduzione del periodo e comunque rilevando che
Ric. 2011 n. 11021 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta alla

la sentenza dovrebbe essere cassata solo limitatamente alla
esclusione del periodo di mancata esposizione.
Mentre il primo rilievo non è condivisibile perché un interesse
dell’istituto previdenziale sussiste, il secondo rilievo è

Pertanto, in accoglimento del ricorso dell’INPS, la sentenza
dgve essere cassata e la Corte, decidendo nel merito deve, in
modifica parziale della decisione (per il resto da confermare),
riconoscere i benefici previsti dall’art. 13, comma 8, della
legge 257 del 1992, limitatamente ai seguenti periodi di
esposizione all’amianto : dal 3 maggio 1966 al 31 dicembre
1969 e dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1989.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, modifica la decisione riconoscendo i
benefici previsti dall’art. 13, c. 8, 1. 257 del 1992 limitatamente
al periodo 3 maggio 1966 — 31 dicembre 1969 e 1 gennaio
1973 — 31 dicembre 1989. Conferma la decisione del merito
sulle spese. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 8 aprile 2014.

pienamente condivisibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA