Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10198 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10198 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 11514-2012 proposto da:
MARZULLI

MICHELE

(c.f.

MRZMHL43R01A6620),

in

proprio e nella qualità di rappresentante degli
eredi di LUIGI MICHELE MARZULLI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 50, presso
,

l’avvocato VITO MARZULLI, rappresentato e difeso
2015
594

dall’avvocato VITO PETRAROTA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ia

1

H.I.S. GROUP MILANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
2, presso l’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del

– controxicorrente

controricorso;

avverso la sentenza n. 1322/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. LANIGRA,

e
.

con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del primo e secondo motivo, accoglimento
del terzo motivo, assorbito il quarto motivo.

e

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Michele Marzulli in proprio e n.q. di rappresentante degli eredi di Luigi Michele
Marzulli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la HIS Group Milano

compenso per prestazioni professionali di assistenza contabile e fiscale aziendale
fornite dal dante causa. La società convenuta resisteva alla domanda, eccependo
l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, che con sentenza n. 11056 del
(24.05.)2011 accoglieva l’eccezione, ritenendo la decisione territorialmente devoluta al
Tribunale di Milano e condannando l’attore, in proprio e nella spiegata qualità, alle
spese.
Il Marzulli, nella rivestita duplice veste, impugnava la sentenza del Tribunale dinanzi
alla Corte di appello di Roma, che, con sentenza del 7.03.2012, resa secondo il
procedimento previsto dall’art. 681 sexies c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame,
per essere la pronuncia di primo grado non appellabile ma solo assoggettabile a
regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. La Corte, inoltre,
condannava l’appellante Marzulli, soccombente, a rimborsare alla parte appellata le
spese sostenute nel secondo grado del giudizio, nonché d’ufficio ed ai sensi del terzo
comma dell’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata, al pagamento in favore
della controparte della somma equitativamente determinata in complessivi € 5.000,00,
con interessi nella misura legale dalla pronuncia.
Avverso questa sentenza il Marzulli ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi e notificato il 3-4.05.2012 alla BIS Group Milano S.r.l., che il 1214.06.2012 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Marzulli denunzia:

3

S.r.l. e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di E 44.066,44 a titolo di

1.

“Nullità della sentenza e del procedimento- violazione dell’art. 352 c.p.c. e dell’
art. 281 sexies c.p.c. con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c..”.
Assume l’inapplicabilità del rito decisorio previsto dall’art. 281 sexies c.p.c.,

Il motivo non ha pregio.
A seguito dell’entrata in vigore ( dal 1° gennaio 2012) dell’art. 27, comma 1 lett. d),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha (anche) aggiunto all’art. 352 c.p.c. il
comma sesto, il quale espressamente consente l’esperibilità in appello del
procedimento decisionale contemplato dall’art. 281 sexies c.p.c. (cfr cass n. 22190 del
2013; n.23782 del 2014 ) e che al comma 2 ha stabilito l’applicabilità delle nuove
disposizioni decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 183/2011, così ad
esse attribuendo da tale data efficacia anche sulle impugnazioni in corso, quale quella
di specie, e rendendo altresì superflua la valutazione di compatibilità dell’art. 281
sexies c.p.c., prevista dall’art. 359 c.p.c. (in tema peraltro e con riferimento al pregresso
regime, cfr anche Cass. n. 6205 del 2009; n. 21216 del 2011; mi. 2024 e 23202de1
2011; n. 5891 del 2012).
2.

“Violazione dell’art. 42 c.p.c. e dell’art. 38 c.p.c. con riferimento all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.e. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio con riferimento all’ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..” .
Sostiene che il suo appello avrebbe dovuto ritenersi legittimato dalla da lui dedotta
mancata disamina della sua eccezione di tardività rispetto ai termini di cui all’art. 38
c.p.c., dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla società convenuta ed
accolta dal giudice di primo grado.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento alla luce del principio di diritto
affermato, a risoluzione dell’insorto contrasto, dalle Sezioni Unite di questa Corte, con

4

all’appello devoluto alla cognizione del giudice collegiale.

ordinanze nn. 21858 e 22639 del 2007, e successivamente, reiteratamente ribadito (cfr
anche Cass, n. 22548 del 2008 e n. 23289 del 2011), principio secondo cui anche le
questioni concernenti il rilievo dell’eccezione d’incompetenza devono essere fatte

questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di
decidere sulla competenza.
3.

“Violazione dell’art. 96 c.p.c. con riferimento ali’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:
insufficiente motivazione su fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360
comma I punto 5 c.p.e.”
Assume che nella specie non sussistevano i requisiti di legge per infliggergli la subita
condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., a suo parere anche sorretta da
motivazione viziata.

Il motivo è fondato, apparendo nella specie violata la rubricata disposizione normativa
in riferimento alla ritenuta ricorrenza dei presupposti soggettivi che legittimano
l’adozione della condanna in questione, laddove, date anche le seppure risalenti
oscillazioni giurisprudenziali sul tema, il ricorso all’appello in luogo del regolamento
necessario di competenza, avrebbe potuto ritenersi giustificato da eccesso di scrupolo
piuttosto che da grave carenza di diligenza nella scelta della linea difensiva.
4.

“Omessa motivazione su un decisivo per il giudizio con riferimento alli art. 360
comma 1 punto 5 c.p.e..”, in riferimento alla subita condanna al pagamento delle spese
processuali, nonostante il tenore delle tesi sostenute dalla controparte.
Il motivo è inammissibile, integrando le proposte doglianze semmai la violazione di
codificate regole normative e non vizio argomentativo, peraltro non ravvisabili avendo
i giudici d’appello addossato al Marzulli le spese processuali del secondo grado,

5

valere mediante il regolamento necessario di competenza, in quanto si tratta di

!

irreprensibilmente ed argomentatamente applicando i principi

di causalità e

soccombenza.
Conclusivamente si devono respingere i primi due motivi del ricorso, dichiarare

dall’art. 384 c.p.c., elidere la condanna inflitta al Marzulli ai sensi dell’art. 96, terzo
comma c.p.c., mantenendo ferme le altre statuizioni dell’impugnata sentenza, ivi
compresa quella sulle spese processuali del grado d’appello, e compensando per intero
le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del relativo esito e delle ragioni
ad esso sottese
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il quarto,
accoglie il terzo e decidendo nel merito, elide la condanna inflitta al Marzulli ai sensi
dell’art. 96, terzo comma c.p.c., mantenendo ferme le altre statuizioni dell’impugnata
sentenza, ivi compresa quella sulle spese processuali del grado d’appello.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2015

Il Cons.est.

inammissibile il quarto, accogliere il terzo e, con decisione di merito, consentita

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