Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10198 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10198 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 9224-2011 proposto da:
AGECONTROL SPA in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio degli avvocati PROIA
GIAMPIERO e PETRASSI MAURO, che la rappresentano e
difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SURDO ANTONIO SRDNTN75H01E041U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato SALONIA GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CALCOPIETRO IVANA, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso la sentenza n. 1349/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 14.10.2010, depositata 11 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Luisa Madera (per delega avv.

raccoglimento dello stesso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ivana Calcopietro che insiste
per l’inammissibilità del ricorso.

Ragioni della decisione

La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello contro la
sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra la ricorrente
AGECONTROL spa e Antonio Surdo per il periodo 1 dicembre 2003
– 6 agosto 2004.
Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. L’intimato si è difeso
con controricorso.
I primi due motivi sono manifestamente infondati, alla luce della
consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza non ha violato l’art. 12 prel. e l’art. 1 del d. lgs. 368 del
2001, in quanto il suo giudizio sulla carenza di specificazione della
indicazione della causale della apposizione del termine contenuta nel
contratto (“necessità organizzative e produttive”) è conforme alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, che interpreta l’art. 1 del d.
lgs. 368 del 2001, nel senso che debbono essere specificate in modo
adeguato le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo o
sostitutivo richieste dalla norma, in modo da permetterne la
Ric. 2011 n. 09224 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

Mauro Petrassi) che si riporta ai motivi del ricorso e chiede

comprensione e la verifica, senza che siano consentite indicazioni
generiche e tautologiche.
Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale si denunzia una
pretesa violazione del principio fissato dall’art. 112 c.p.c.
La Corte si è pronunciata senza travalicare lo spettro di richieste

normativa che regola la materia, attenendosi ai principi di diritto
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Al contrario, è fondato il terzo ed ultimo motivo con il quale si
denunzia violazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, sul
presupposto, condivisibile alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, della sua applicabilità anche ai giudizi pendenti all’epoca della
entrata in vigore della legge.
Rigettati i primi due motivi di ricorso, la sentenza di appello Deve
pertanto essere cassata a causa ed entro i limiti derivanti
dall’accoglimento del terzo motivo, con rinvio al giudice di merito per
la relativa nuova valutazione.
PQM
La Corte accoglie il motivo di ricorso concernente l’art. 32 della legge
183 del 2010, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto. Con rinvio alla Corte d’appello di Salerno anche per
le spese.
Roma, 8 aprile 2014.

residente est.

formulato dal ricorrente e ha applicato le conseguenze previste dalla

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