Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10198 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 16362 del R.G. anno 2010 proposto da:

M.M.G., dom.ta in Roma presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avv. CHIMERA Giovanni che la rappresenta e

difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze Banca d’Italia;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il

19.05.2010; udita la relazione della causa svolta da Consigliere

Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

RILEVA IN FATTO

In forza di titolo costituito dal decreto della Corte di Palermo (emesso ex lege n. 89 del 2001) per Euro 10.305,86 M.M. G. ha notificato il precetto al Ministero E.F. ed effettuato il pignoramento presso il terzo Banca d’Italia (centrale e sezione di Palermo), quindi citando l’Ente innanzi al Tribunale di Palermo per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 19.5.2010, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella di Roma sull’assunto che il terzo debitor debitoris ex art. 26 c.p.c., avesse sede in (OMISSIS) (Banca d’Italia) e che tal criterio fosse inderogabile ex art. 33 c.p.c.. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso per regolamento la M. affermando che in Palermo insisteva la Sezione di tesoreria Provinciale avente un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.

Il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione alla cui stregua si condivideva la declinatoria posto che a Roma esiste non solo la sede legale ma il luogo ove il rapporto del debitore con il Ministero esiste, di contro nulla risultando sulla presenza di Palermo di una quaisiasi relazione giuridica e tampoco rilevando che in Palermo la Sezione della Banca d’Italia avesse un rappresentante che può rendere la dichiarazione (e si invoca Cass. 8112 del 2006).

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione non sia condivisibile e che di contro, facendo corretta applicazione dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, debbasi affermare la competenza del Tribunale di Palermo, erroneamente declinata in favore di quella di Roma. Nella specie, viene richiesto l’accertamento del credito verso il debitor debitoris che non è un istituto bancario che abbia, o possa avere, un “rapporto preesistente” con il proprio creditore, bensì la Banca d’Italia la quale gestisce fa sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato. La residenza di cui all’art. 543 citato, pertanto, e quindi la sede legale trattandosi di terzo persona giuridica, non è individuata alla stregua dei criteri validi per individuare la sede del “rapporto” con gli istituti di credito anche delegati a funzioni di tesoreria (Cass. n. 8112 del 2006 citata nella relazione e Cass. n. 8920 e n. 11758 del 2002), ma è imposta inderogabilmente dalle norme della pubblica contabilità le quali individuano la competenza della sede del terzo nel giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria Provinciale nella quale il creditore è domiciliato. Se infatti la competenza per territorio nel caso di domanda di pagamento di denaro nei confronti della P.A. è assegnata, ai sensi degli artt. 1182 c.c., comma 3, R.D. n. 2440 de 1923, art. 54, del R.D. n. 827 del 1924, art. 278, lett. D), artt. 287 e 407, al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria (Cass. nn. 17399 e 15601 del 2007), tale previsione inderogabile opera anche le volte in cu viene in rilievo il criterio della sede del terzo debitore della stessa P.A. (il luogo di residenza de terzo di cui all’art. 543 c.p.c.). Ed infatti alla scelta delle norme di contabilità è sottesa la esclusione di alcuna rilevanza, sul piano della competenza, alla concreta dotazione della provvista per la solatio, tale competenza venendo pertanto ad indentificarsi nella stessa sede – la Sezione di tesoreria Provinciale gestita dalla Banca d’Italia – tanto per la cognizione di domande di pagamento verso la P.A. quanto per l’accertamento dell’obbligo del terzo Sezione di Tesoreria – sede provinciale della Banca d’Italia ad effettuare, come delegato ex lege, il pagamento di un debito della stessa P.A.. E del resto tanto è stato percepito dalla sede di Palermo della Banca d’Italia che nella specie parrebbe aver reso dichiarazione (allo stato) negativa.

Si cassa pertanto la declinatoria e si dichiara la competenza del Tribunale di Palermo erroneamente declinante, regolando le spese a carico della P.A. ed a favore della ricorrente vittoriosa.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo del quale cassa la declinatoria; condanna il M.E.F. intimato a pagare alla ricorrente per spese di giudizio la somma di Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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