Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10197 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24834/2017 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio,

19 presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- I.M. ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere proveniente dalla (OMISSIS) – (OMISSIS), di avere lasciato il paese perchè si è convertito al cristianesimo, abbandonando il culto della magia nera e che per questa ragione teme di essere perseguitato dalla setta cui originariamente apparteneva.

La Commissione territoriale nega la protezione internazionale e il Tribunale di Potenza con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 21.9.2016 rigetta il ricorso avverso la suddetta decisione per manifesta infondatezza. Il richiedente asilo propone appello e la Corte territoriale, ritenuto il racconto non circostanziato e non compatibile con le informazioni sul paese di origine (in acronimo COI), esamina soltanto il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e lo esclude, poichè secondo quanto risulta da COI pertinenti e aggiornate, nella zona di provenienza del ricorrente non è diffuso il fenomeno terroristico che interessa invece la zona del nord est della (OMISSIS), e la religione cristiana è prevalente.

La Corte di merito esclude anche la ricorrenza dei presupposti per la protezione umanitaria, rimarcando il difetto di credibilità del ricorrente e la irrilevanza della relazione dell’assistente sociale del centro di accoglienza che attesta la disponibilità dell’ I. a partecipare alle attività del centro stesso.

2.- Propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a sei motivi. Il Ministero si costituisce con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di status di rifugiato. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 perchè la Corte d’appello non ha considerato che il ricorrente è esposto al rischio di una persecuzione per ragioni religiose. Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, degli art. 2, lett. g), art. 3 e art. 14, lett. a) e b): secondo la parte il giudice d’appello non ha statuito sulla intera domanda di protezione sussidiaria, non avendo accertato il rischio effettivo della sussistenza di un danno grave, non solo ai sensi della lett. c) dell’art. 14 cit. ma per una qualsiasi delle ragioni previste dalla norma che prevede la protezione sussidiaria.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in quanto la Corte di merito ha considerato non credibile il ricorrente, mentre, a fronte della inverosimiglianza delle dichiarazioni del verbale di audizione, avrebbe dovuto esercitare i poteri ufficiosi e chiedere delucidazioni al ricorrente. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; deduce il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto considerare che le minacce di morte subite dai membri della setta e le aggressioni da parte dei terroristi islamici costituiscono una lesione del diritto costituzionale di professare la libertà religiosa e che queste criticità, in uno alla dimostrazione di un ottimo grado di inserimento nel contesto sociale italiano, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della protezione umanitaria.

4.- Il primo e il secondo sono da esaminare congiuntamente per ragioni di stretta connessione e sono infondati.

Il ricorrente deduce che non è stato valutato il rischio di una persecuzione per motivi religiosi.

La Corte d’appello spiega la ragione per la quale si pronuncia solo sul rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e cioè il rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata, osservando che il racconto del ricorrente non può ritenersi veritiero, in quanto non circostanziato ed in contrasto con le COI sulle pratiche religiose nel paese di origine del ricorrente. Così operando la Corte di merito ha correttamente applicato le regole procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 che impongono al richiedente asilo l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare il racconto; la Corte dà atto che il richiedente è stato sentito due volte, dalla Commissione e dal Tribunale e che, oltre a modificare parzialmente la propria versione dei fatti nella seconda audizione, ha reso in entrambi i casi un racconto poco circostanziato, ad esempio non ha precisato a quale setta apparteneva prima della conversione alla religione cristiana. La Corte evidenzia inoltre che il racconto non è compatibile con le COI, atteso che nel paese di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) il culto cristiano è la religione più diffusa e che il fenomeno terroristico di matrice islamica è concentrato nel nord-est del paese.

Il ricorrente lamenta che il giudice non abbia attivato i poteri officiosi di cooperazione: sul punto questo Collegio richiama e conferma l’orientamento costante di questa Corte, nel senso che è onere del richiedente asilo allegare e circostanziare tutti i fatti rilevanti che lo riguardano e di rendere un racconto per quanto possibile completo e specifico, poichè il dovere di cooperazione del giudice non si estende alla ricerca dei fatti storici, intesi come vicende personali che hanno interessato il richiedente asilo (v. Cass. n. 29056/2019; n. 18229/2019; Cass. n. 28862/2018, Cass. n. 16925/2018). L’audizione è il momento centrale dell’intero procedimento, in cui la Commissione, o eventualmente il giudice di merito, consente al richiedente di rendere un racconto completo delle sue vicende, il che definisce il thema decidendum che il giudice non può e non deve modificare, essendo chiamato piuttosto a verificare la credibilità e attendibilità del racconto sia in base agli ordinari criteri di valutazione delle dichiarazioni rese (coerenza, specificità), sia in base ad un criterio extra ordinem espressamente imposto dalla legge, e cioè la compatibilità con le COI, che sono peraltro necessarie anche al fine di valutare il rischio al momento della decisione (v. Cass. 29056/2019; Cass. 28990/2018; Cass. 7333/2015; Cass. 5224/2013; Cass. 16925/2018).

In assenza di un racconto credibile sul rischio individualizzato, l’unico rischio che si può prendere in considerazione – e che nella specie è stato valutato ed escluso – è quello di cui all’art. 14, lett. c cit., norma che consente di prescindere dal riscontro individualizzante se sussiste violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato, di gravità tale da esporre un civile al rischio di danno grave per la sola presenza sul posto (v. CGUE – Elgafagji, 17 febbraio 2009); in questi casi il rischio si valuta in base alla sola provenienza dalla zona interessata dal conflitto. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi e resiste quindi alle censure esposte con i motivi in esame.

Con il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, si propone sostanzialmente la stessa questione e cioè la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G), artt. 3 e 14 con riferimento al rigetto della domanda di protezione sussidiaria. La parte lamenta che non è stato valutato il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e cioè il rischio di condanna a morte e di trattamenti inumani e degradanti, anche da parte da agente privato.

I motivi sono infondati per le medesime ragioni sopra esposte, dovendosi aggiungere che il timore di essere vittima 4 esecuzioni extragiudiziali o di ritorsioni private senza che le autorità nazionali siano in grado di proteggere la persona – presupposto per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) cit. – è un rischio che deve essere valutato in concreto e non in astratto. Ogni sistema di pubblica sicurezza ha i suoi margini di fallibilità, più o meno ampi, e in molti paesi (non solo extraEuropei) si registra un tasso di corruzione o inerzia delle forze di polizia, che tuttavia, salvo che lo Stato non sia completamente assente – e non è questa la allegazione nel caso di specie – deve essere verificato in relazione alla concreta situazione di rischio prospettata (Cass. 29057/2019). Se il richiedente non assolve all’onere di offrire tutti gli elementi idonei a consentire al giudice di operare una valutazione in concreto, esponendo per quale ragione teme che lo Stato non possa proteggerlo e fornendo concreti dettagli a sostegno di questa affermazione (ad esempio chiarendo se si è rivolto o meno alle forze dell’ordine e quale è stata la risposta), manca il primo e fondamentale parametro per ritenere veritiero il racconto, e cioè che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda.

Ancora, si deve osservare che la mancata trasposizione nella legislazione italiana dell’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE, non è argomento pertinente alla fattispecie; il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale di questa indicazione determina una condizione di maggior favore per il richiedente nel senso che al soggetto proveniente da una zona interessata da conflitto armato non può essere negata la protezione per il solo fatto che possa spostarsi in altra zona del paese, non interessata dal conflitto e dalla violenza indiscriminata. Nella fattispecie però la situazione è inversa, nel senso che il ricorrente proviene da uno Stato pacifico, che è quello verso quale sarebbe rimpatriato e quindi non gli può essere accordata la protezione solo perchè in altri Stati della (OMISSIS), distanti dal suo, vi è invece il conflitto.

Anche con il quinto e sesto motivo si ripropone la medesima questione del preteso rischio di persecuzione religiosa, sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Secondo il ricorrente le minacce di morte da parte della setta e dei terroristi islamici costituiscono attentato alle libertà di religione ed egli vivrebbe in condizioni di perenne insicurezza quotidiana.

motivo inammissibile perchè generico e fondato sulla deduzione di una condizione di vulnerabilità che – come sopra si è detto – è stata ritenuta non veritiera. Inoltre non è stato prospettato alcun elemento utile ad operare una valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del paese di origine.

Il ricorso è pertanto da rigettare, con la conseguente condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente. Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto (e tenute al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1 quater decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

Non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione dei compensi a spese dello Stato richiesta dal difensore del ricorrente in forza del principio di diritto secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione al quale spetta anche la verifica della sussistenza e persistenza delle condizioni per l’ammissione (Cass. n. 13806/2018; Cass. 27067/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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