Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10197 del 24/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/04/2017),  n. 10197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17457-2011 proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10307/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2011 R.G.N. 3926/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza depositata in data 13/1/2011 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui erano state respinte le domande proposte da C.M. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intese a conseguire l’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato in relazione al periodo 1 luglio – 30 settembre 2000 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie…”, la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della,società datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori;

che avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad unico motivo;

che il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c…

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di merito ritenuto applicabili le disposizioni di cui al C.C.N.L. 1994 nonostante la avvenuta scadenza in data 31/12/1997;

– che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per nullità del procedimento e della sentenza, avendo la Corte distrettuale fondato il proprio convincimento su circostanze di fatto, quale la proroga tacita del contratto collettivo di riferimento, rilevate ex officio;

– che con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla mancato rispetto della clausola di contingentamento prevista dal C.C.N.L. art. 8, di settore;

– che i primi due motivi del ricorso principale sono infondati alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 1012-2009 n. 25934; Cass. 1°-3-2011 n. 4990; Cass. 22-7-2015 n. 15371, Cass. 4-3-2016 n. 42769), secondo cui l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data (31 dicembre 1997) di scadenza del C.C.N.L. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile, anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001, come esplicitamente confermato dall’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio il periodo di ferie di cui al C.C.N.L. del 1994, art. 8, (inizialmente fissato al periodo giugno – settembre);

– che il terzo motivo è fondato, giacchè la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi specificamente sulla eccezione di violazione della clausola di contingentamento sollevata dalla lavoratrice in primo grado e ribadita nei motivi di appello con argomentazioni specificamente riportate in ricorso per il principio di autosufficienza (su tale questione vedi per tutte Cass. 19-1-2010, n. 839, Cass. 10-8-2015, n. 16670), così incorrendo nel vizio denunciato;

– che pertanto, il ricorso principale va accolto entro i limiti descritti, restando logicamente assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale con il quale Poste Italiane s.p.a. ha censurato la pronuncia d’appello laddove aveva negato che fosse intervenuta fra le parti una risoluzione del contratto per mutuo consenso.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbito il ricorso incidentale, e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017

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