Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10197 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10197 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 25925-2011 proposto da:
MEDT S.R.L.

(P.I.

02721640130), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso
l’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA AULETTA,
2015

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

547
contro

GONI PAOLO, EMMEZZETA S.R.L., in persona del legale

Data pubblicazione: 19/05/2015

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE DE’ CENCI 21, presso
l’avvocato SIMON PIETRO FRANCESCO COTTI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABRIZIO NATALIZI, giusta procura in calce al

MENT S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 28, presso l’avvocato MARIO CARA,

che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

contronicorrenti

avverso la sentenza n. 2297/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO
LUCISANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

controricorso;

udito, per la controricorrente MENT srl, l’Avvocato
MARIO CARA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Nelle cause riunite di cui ai nn.rg. 76364/2004, 2957/2005
e 26750/2005, tra

Goni Paolo, titolare del marchio

“Misultin Zone”,la s.r.l. Medt, società costituita dal Goni
ed altri due soci, a cui il primo aveva trasferito diritto
di uso del marchio, Ment s.r.l. a cui la Medt aveva

trasferito l’uso temporaneo del marchio stipulando
contratto d’affitto di ramo d’azienda, ed Emmezeta, a cui
il Goni aveva affidato la commercializzazione del marchio,
il Tribunale di Milano, con sentenza n.69 del 2007, ha
dichiarato inefficace la revoca dell’autorizzazione per
l’utilizzo dei marchi registrati di cui alla lettera racc.
A/R Goni-Medt del 23/26 settembre 2003, ha respinto la
domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal Goni
in relazione all’accordo del 4/2/2003, ha accertato che
l’accordo di utilizzazione aveva per contenuto la licenza
di sfruttamento economico del marchio ed ha respinto ogni
ulteriore domanda svolta da Medt, Goni, Emmezeta e
dall’intervenuta Ment.
Appellavano Goni e Emmezeta; le appellate Medt e Ment si
costituivano e proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello, con sentenza in data 1/4-19/8/2010,
nello specifico e per quanto ancora rileva:
ha qualificato il contratto del 4/2/2003 tra il Goni e la
Medt s.r.l. come contratto di licenza d’uso a tempo
determinabile ed a titolo oneroso (e non già come cessione
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totale e definitiva del marchio), il cui corrispettivo era
costituito dalla costituzione di Medt s.r.l. (il contratto
di licenza d’uso era qualificabile come conferimento di
fatto \-11.–iat-t

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