Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10197 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 7427 del R.G. anno 2010 proposto da:
Ministero degli Affari Esteri, dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difese
per legge;
– ricorrente –
contro
C.B.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato il
23/11/2009; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata.
Fatto
RILEVA IN FATTO
il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., opinando nel senso:
“CHE la Corte di Appello di Firenze, in dissenso dal Tribunale che aveva respinto il ricorso della straniera avverso il diniego di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare della madre E. A. (comunicato dal consolato italiano d’Italia in Casablanca), accolse il reclamo e dispose il rilascio del visto stesso: la Corte ha infatti affermato che lo jus superveniens, costituito dal D.Lgs. n. 160 del 2008, modificante l’art. 29, comma 1 del T.U. già modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 23, non potesse applicarsi al procedimento complesso di ingresso la cui fase rilevante per la valutazione dell’ammissione dello straniero (quella del nulla osta rilasciato dal Prefetto) si fosse esaurita prima della data di entrata in vigore della norma sopravvenuta (5.11.2008), ed indubbiamente impeditiva del ricongiungimento di specie, a nulla rilevandoci rilascio del visto avvenuto nella vigenza dei nuovi requisiti, posto che tal fase atteneva al mero controllo cartolare dei titoli;
CHE per la cassazione di tale decisione l’Amministrazione A.E,. ha proposto ricorso l’11.3.2010 (al quale l’intimato non ha opposto difese) denunciando l’errore di diritto commesso disattendendo la ferma giurisprudenza di legittimità sulla applicazione del nuovo dettato qualsiasi fosse la fase complessa ma unitaria di esame della domanda; CHE appare evidente la fondatezza della censura alla stregua del principio posto da questa Corte in ordine alla applicazione diretta ed immediata della norma sopravvenuta, nella pendenza di una procedura complessa e non definita, in quanto essa regola la validità degli atti amministrativi da adottare sulla domanda ed in virtù del principio tempus regit actum: questa Corte si è già espressa, tanto con riguardo alla modifica recata all’art. 29 lett. C) del T.U. dalla L. n. 189 del 2002, art. 23, quanto in relazione alla ridefinizione dell’art. 29, comma 1, disposta dal D.Lgs. 160 del 2008 (cfr. Cass. 15247/2006 – 19044/2007 – 17574/2010) si che il nuovo dettato normativo non può che trovare ingresso nella controversia in atto, per il fatto che essa non era stata definita alla data della sua entrata in vigore, e costituire la base normativa per una nuova decisione “la parte del giudice del merito; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza”.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il Collegio che la proposta di definizione contenuta nella relazione, e peraltro seguita nelle recenti ordd. 7218 e 7219 del 2011 di questa Corte, merita piena condivisione. Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.: è infatti rimasto accertato che alla data del diniego di visto 13.1.2009, successiva al 5.11.2008, data di entrata in vigore delle nuove previsioni, non sussistevano i requisiti posti dalla previsione stessa per consentire il ricongiungimento della madre E.A. con la figlia richiedente, e soggiornante in Italia, C.B.. Devesi quindi rigettare il ricorso avverso il diniego di visto. Si compensano, come operato nel decreto cassato, le spese del merito e si liquidano in favore del ricorrente MAE le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto dall’intimata contro il diniego del visto di ingresso della madre; compensa le spese del merito e condanna l’intimata a pagare al Ministero le spese del giudizio di legittimità, per Euro 900,00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011