Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10196 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 28/04/2010), n.10196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25505-2004 proposto da:

S.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VENCHI ANNA

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANFROCCA MARCO;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS) fu di G. nato il

(OMISSIS), P.F. P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio

dell’avvocato FIECCHI PAOLA, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MACCIOTTA GIUSEPPE, PISEDDU SANDRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso perii rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto pubblico del 16 aprile 1975, i fratelli F. e P.G. acquistarono da D., G., M. e G.R. un terreno sito in (OMISSIS), censito al foglio (OMISSIS) con i mappali (OMISSIS). Con atto pubblico del 13 febbraio 1987 S. S. acquistò da Pi.Ma. un terreno in (OMISSIS) censito al foglio (OMISSIS) e mappali (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 1996, P. F., nato il (OMISSIS), e P.F., erede di P.G., convennero in giudizio innanzi al Pretore di Cagliari S.S., assumendo che egli avesse abusivamente costruito una strada sul terreno di loro proprietà e che continuasse ad usarla, transitandovi anche con mezzi meccanici, e chiesero una pronuncia di accertamento della inesistenza di una servitù di passaggio e di condanna al risarcimento dei danni.

La difesa del convenuto non contestò il diritto di proprietà degli attori, ma assunse che la strada fosse preesistente all’acquisto da lui effettuato nel 1987 e che egli si fosse limitato a servirsene per accedere dalla via pubblica al fondo di sua proprietà.

Con sentenza del 23 novembre 2001, il Tribunale di Cagliari accolse la domanda di accertamento della inesistenza della servitù, condannando il convenuto alla non intromissione sul terreno degli attori ed al rimborso delle spese di giudizio, e rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni.

2. – In seguito a gravame del S., la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 27 gennaio 2004, confermò la decisione di primo grado. Osservò il secondo giudice, quanto al primo motivo di gravame, con il quale era stata lamentata la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, della circostanza che il contratto di acquisto del 13 febbraio 1987 contenesse l’espresso riferimento al trasferimento delle servitù attive e passive, che si trattava di una clausola di stile apposta ai contratti di compravendita al solo scopo di garantire anche il trasferimento di eventuali servitù, che, come tale, non dimostrava la reale esistenza nella specie di diritti di servitù.

Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale si assumeva che nel contratto fosse chiaramente indicata la via di accesso al fondo, deducendosene che il diritto di servitù in questione fosse già esistente prima dell’acquisto da parte dell’appellante della proprietà sul presunto fondo dominante, osservò il giudice di secondo grado che nel contratto si faceva generico riferimento ad uno stato di fatto preesistente, e che inoltre il tracciato della strada di accesso indicata nell’atto di acquisto del dante causa dell’appellante non interessava i mappali di proprietà degli appellati.

Venne infine ritenuto inammissibile il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva proposto per la prima volta la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto del diritto di servitù per usucapione, trattandosi di domanda nuova.

3. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso P. F. fu G. e P.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere non provato l’effettivo esercizio del diritto di servitù di passaggio reclamato dall’attuale ricorrente sul fondo dei resistenti, in quanto fondato sulla mera allegazione del contratto di acquisto del terreno in questione, il cui espresso riferimento al trasferimento delle servitù attive e passive avrebbe assunto il valore di una mera clausola di stile, laddove la deposizione di un teste che aveva posseduto prima del S. lo stesso appezzamento di terreno avrebbe asseverato l’usuale passaggio di quest’ultimo sui fondi dei P. attraverso lo stradello che costituiva l’unica via di accesso alla pubblica strada per il fondo del S., altrimenti inevitabilmente intercluso.

2. – La censura si appalesa inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

Anzitutto, essa risulta priva della specifica indicazione della norma che si assume violata. E’ agevole, al riguardo, rilevare che il generico richiamo all’art. 113 cod. proc. civ., che impone al giudice di applicare le norme di diritto, non è idoneo a qualificare la censura che riguardi la non corretta interpretazione di una clausola contrattuale. Per altro verso, inammissibile all’evidenza si rivela, nella presente sede di legittimità, il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già oggetto di esame nella appropriata fase di merito, nel corso della quale è stato compiuto un sufficiente e non illogico apprezzamento delle risultanze processuali, fondato sulla non desumibilità dal contratto di compravendita degli elementi costitutivi del preteso diritto di passaggio, quali la identificazione del fondo servente e di quello dominante e l’oggetto dell’assoggettamento dell’uno alla utilità dell’altro, nonchè sulla non coincidenza, alla stregua della descrizione contenuta nel contratto, del tracciato della strada di accesso al fondo oggetto di compravendita con i mappali di proprietà dei P..

3. – Con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 208 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso immotivatamente di provvedere sulla censura rivolta alla mancata revoca, da parte del primo giudice, della ordinanza con la quale aveva dichiarato il S. decaduto dal diritto alla prova concernente l’esercizio da parte dello stesso del diritto di servitù di passaggio in questione.

Si osserva nel ricorso che il giudice di primo grado, all’udienza dell’11 ottobre 2000, dopo aver escusso i testimoni presenti – uno per ognuna delle parti – e considerato che il S. non aveva citato un secondo testimone, secondo quanto disposto con la precedente ordinanza del 5 maggio 2000, lo aveva dichiarato decaduto dalla prova senza aderire poi alla richiesta, effettuata dalla difesa del S., di revoca del provvedimento, e senza motivare in alcun modo in ordine alle ragioni dell’esercizio del suo potere discrezionale, nonostante l’escussione di un secondo teste fosse particolarmente significativa nella economia del procedimento.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.2. – Come esattamente rilevato dai controricorrenti, la Corte territoriale, nel giudicare nuova, e quindi inammissibile, la domanda riconvenzionale proposta dal S. di accertamento dell’acquisto del diritto di servitù per usucapione, si è sostanzialmente espressa sulle istanze istruttorie di cui si tratta, rilevando che la prova dalla quale era stato dichiarato decaduto il S. sarebbe stata comunque irrilevante al fine della decisione, mancando la prova sul fatto costitutivo del diritto vantato; con ciò confermando la correttezza della sentenza dì primo grado sul punto.

5. – Con la terza doglianza si denunzia la insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere l’avvenuto esercizio del passaggio da parte del S. sul fondo dei P., in considerazione della descrizione che, nel contratto concluso tra il S. e i Pi., danti causa del S., era stata effettuata della strada attraverso la quale si sarebbe dovuto esercitare il passaggio, in base alla quale detta strada sarebbe stata collocata su di un fondo diverso da quello dei P..

Detta ricostruzione del giudice di secondo grado si sarebbe posta in contrasto con le risultanze istruttorie, ed in particolare con la deposizione del teste cui fa riferimento anche la prima censura, che aveva riconosciuto lo stradello mostratogli in foto come l’unica strada all’epoca esistente sui fondi finitimi. Comunque, il solo esame della documentazione agli atti, ed, in particolare, delle piantine planimetriche offriva, secondo il ricorrente, contezza della infelice posizione del fondo di proprietà del S., che necessariamente avrebbe dovuto essere assistito da uno sbocco sulla pubblica via, trovandosi, in caso contrario, intercluso.

6.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

6.2. – Invero, essa appare diretta a conseguire in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio sulla base del quale la Corte di merito ha adottato la propria decisione:

operazione non consentita se non in presenza di incongruità o illogicità di motivazione.

Al contrario, nella specie, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, nella parte che qui rileva, appare caratterizzato da una sicura consequenzialità logica e da un adeguato esame delle emergenze processuali, attraverso il quale il giudice di secondo grado ha ritenuto di poter collocare il tracciato della strada di accesso al fondo in questione in un mappale diverso rispetto alla proprietà dei P.. Tale convincimento, maturato, in particolare, sulla base dell’esame analitico della descrizione dello stato dei luoghi contenuta nell’atto pubblico di trasferimento della proprietà – dal quale emergeva una difformità tra il passaggio oggetto del diritto rivendicato e quello effettivamente utilizzato, con conseguente esclusione della configurabilità di un diritto di servitù, validamente costituito, sul fondo dei P. -, risulta diffusamente e ragionevolmente argomentato: sicchè anche la prevalenza data all’argomento documentale dianzi illustrato rispetto alla deposizione testimoniale al contrario valorizzata dal ricorrente risulta incensurabile nella presente sede.

7. – Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato. In base al criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA