Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10196 del 19/05/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10196 Anno 2015
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 1906-2013 proposto da:
PECORARO
ISOLINA
(c.f.
PCRLSN40L68H501C),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22,
presso l’avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
ROSSI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2015
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contro
CAPPELLO RICCARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 184, presso l’avvocato ANTONIO
Data pubblicazione: 19/05/2015
LUIGI GROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
CONDOMINIO DI VIA CORTINA D’AMPEZZO N.71 – ROMA , in
persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controri corrente contro
INA ASSITALIA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4952/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RAIMONDO
ANDREA, con delega, che si riporta;
udito,
per
il
controricorrente
36, presso l’avvocato GENNARO LEONE, che lo
CONDOMINIO,
l’Avvocato LEONE GENNARO che si riporta (e deposita
n.1 cartolina verde);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno
temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato
in giudizio dalla condomina Isolina Pecoraro il condominio
ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva
k«,
originasse il danno, Riccardo Cappello. Veniva inoltre
autorizzata la chiamata in causa
dell’assicurazione
del
condomino Cappello.
Il
giudizio
veniva
interrotto
e
all’esito
della
riassunzione il giudice di primo grado lo dichiarava
estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Isolina Pecoraro
ed il giudice di secondo grado, confermando la pronuncia
impugnata : ha affermato, per quel che ancora interessa :
– Non può ritenersi l come sostiene l’appellante / che non si sia
verificata l’interruzione del procedimento per il decesso
del procuratore del Cappello sul rilievo che anche la parte
fosse codifensore di sé stessa,perché il nuovo procuratore
si era costituito in via esclusiva e sostitutiva del
Cappello;
– La notifica dell’atto di riassunzione a Riccardo Cappello è
nulla perché eseguits, presso via Cortina d’Ampezzo, 71 a
Roma (ove si erano verificati i danni lamentati
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dall’appellante) i ovvero in un luogo diverso dalla residenza
e dall’ufficio del Cappello, agevolmente verificabili.
– Il termine semestrale, ratione temporis applicabile, si è
consumato senza che ne sia stato richiesto uno diverso per
la rinnovazione della notificazione prima del suo spirare;
il giudizio, di conseguenza, deve dichiararsi estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Isolina
Pecoraro, affidato a sette motivi. Hanno resistito con
controricorso il Condominio e Riccardo Cappello. La parte
ricorrente ha depositato memoria.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
85,86 e 301 cod. proc. civ. per non avere la Corte
d’Appello considerato che il mandato conferito all’avv.
Marchetti, poi deceduto, non rendeva la parte priva di
rappresentanza processuale, in quanto difensore di sé,
stessq. La procura conferita non è esclusiva e la
dichiarazione resa a verbale d’udienza dal procuratore non
incide sulla volontà manifestata dal mandante.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art.
291, 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per non avere la Corte
d’Appello considerato che il termine per la notifica del
ricorso e del decreto di fissazione d’udienza è ordinatorio
mentre è perentorio quello riguardante il deposito del
i
ricorso in riassunzione, nella specie pienamente osservato.
•
Una
volta
eseguito
tempestivamente
il
deposito
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sopraindicato, l’eventuale vizio riscontrato dal giudice
nella notificazione successiva non si comunica alla
riassunzione perfezionatasi con il deposito i ma determina in
via analogica l’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.,
ovvero impone al giudice di disporre la rinnovazione della
notificazione assegnando un nuovo termine 1 da ritenersi,
••
questo si, perentorio. Il principio esposto è frutto di
orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di
legittimità.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. per
avere la Corte d’Appello ritenuto non validamente riassunto
il processo interrotto Vnel domicilio di via Cortina
d’Ampezzo dell’avv. Cappello.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per
non avere la Corte d’Appello ritenuto sanante la
costituzione del Cappello in primo grado, confermando
l’estinzione del processo.
Nel quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 180, 183, 302, 303 e 305 cod.
proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuta tempestiva
l’eccezione di estinzione proposta dal Cappello i pur se
specificata soltanto nelle note autorizzate depositate
successivamente alla costituzione in giudizio.
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Nel sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 139, 140, 303 e 305 cod. proc.
civ. per essere stata dichiarata l’estinzione 409200~~
anche nei confronti delle altre parti del processo l ancorché
Nel settimo motivo viene dedotta la violazione e falsa pitilL2,:a). ,2Mj5 5 4 e i._ e,
la Corte d’Appello condannato la parte ricorrente al
vere la
pagamento delle spese di lite anche nei confronti del
Condominio e dell’Ina Assitalia, ovvero verso parti che non
avevano eccepito l’estinzione neT si erano associate alle
difese del Cappello.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nell’atto contenente la procura notarile alle liti
rilasciata
dall’avv.
Cappello
all’avv.
Marchetti,
esaminabile anche in sede di giudizio di legittimità,
attesa la natura del vizio denunciato e comunque, per la
parte che interessa testualmente riprodotto nel motivo, non
vi è alcuna menzione del conferimento esclusivo e
sostitutivo della procura solo al predetto avv. Marchetti.
Nell’atto si legge esclusivamente che l’avv. Cappello
delega alla rappresentanza e difesa nella causa civile
pendente (…) l’avv. Marchetti Mario.
Secondo il più recente e consolidato orientamento di questa
Corte “La nomina, nel corso del giudizio,
di un secondo
3
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non litisconsorti necessarie/.
procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di
univoche espressioni contrarie, a presumere
che la stessa
sia fatta in sostituzione del primo procuratore í dovendosi
invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo
procuratore,
e che
ognuno
di essi sia munito di pieni
poteri di rappresentanza processuale della parte, in base
al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del
mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ.
(Cass. 2071 del 2002; 9260
del 2005, 16709 del 2007). Il
principio secondo il quale la volontà di revocare il
precedente mandato deve essere espressa costituisce un
corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ.,
relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato
ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il
carattere congiunto.
.
La presunzione in questione non può essere superata dalla
mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale
atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere
a(
ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca,
come invece risulta in un isolato precedente di questa
eorte (Cass.23589 del 2004), essendo tale opzione
disancorata dall’ordinaria disciplina legale del mandato i
che costituisce il sistema di principi mediante il quale
integrare il regime giuridico processuale della procura
ek
alle liti.
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L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento
dei rimanenti motivi. Deve, pertanto, essere dichiarata la
nullità della sentenza impugnata e deve essere disposta la
rimessione al giudice di secondo grado ai sensi del
combinato disposto degli artt. 308 e 354 secondo comma cod.
proc. civ., così come interpretati dai più recenti ma
univoci orientamenti di questa Corte.
Secondo la giurisprudenza richiamata, poiché le ipotesi di
rimessione al primo giudice hanno carattere tassativo ed
eccezionale, deve riconoscersi all’art. 354 cod. proc. civ.
una portata applicativa limitata a due ipotesi : quella
nella quale l’estinzione viene dichiarata dal giudice
istruttore, nelle cause a trattazione collegiale, con
ordinanza reclamabile; quella in cui il giudice monocratico
dichiara l’estinzione negli stessi modi, ai sensi dell’art.
308 cod. proc. civ. (richiamato in via esclusiva dall’art.
354, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero come diretta
conseguenza anche temporale della formulazione
dell’eccezione o del rilievo officioso. Al contrarioquando
l’estinzione venga dichiarata ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 307 cod. proc. civ. con sentenza emessa dopo gli
adempimenti ex art. 189 cod. proc. civ., il giudice
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d’appello se ritiene
St() z
–
ÚOW.glatia
estinzione deve decidere
nel merito (Cass.1443 del 2008; 11722 del 2011; 2880 del
2015).
8
Nel caso di specie l’estinzione è stata dichiarata dal
giudice di primo grado ai sensi del’ultimo coma dell’art.
307 cod.proc.civ., dopo che il procedimento riassunto aveva
avuto pieno sviluppo istruttorio ed era stato deciso ex
art. 189 cod.proc.civ. Deve, pertanto f ritenersi che / alla
declaratoria di estinzione non debba seguire la rimessione
al giudice di primo grado i,ma a quello di secondo grado / che
deve decidere il merito.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo. Assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma
in diversa composizione anche per le spese del presente
procedimento,
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2015
Il Presidente
luce dei principi sopra richiamati, alla cassazione della