Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10196 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10196 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 12/05/2014

ORDINANZA
sul ricorso 1706-2011 proposto da:
NAIMO ROSARIO NMARSR68H19G273K, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FALLICA GIUSEPPE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VIDEAZIONE SCARL 03193100827;
– intimata avverso la sentenza n. 1263/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 29/07/2010, depositata il 18/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

(

Rosario Naimo chiede l’annullamento della sentenza della Corte
d’appello di Palermo, pubblicata il 18 settembre 2010, che ha
rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado che aveva
a sua volta rigettato il suo ricorso nei confronti della Videoazione
SCARL. Tale ricorso mirava al riconoscimento della natura
subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e della
illegittimità del licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, con relativo risarcimento del danno e
pagamento della indennità di cui all’art. 18 st. lav. quinto comma,
nonché una serie di differenze retributive.
Il Tribunale rigettò il ricorso s’escludendo che tra le parti fosse
intervenuto un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo
indeterminato.
La Corte d’appello ha confermato la decisione di rigetto. La Corte
ha ricostruito i principi di diritto che regolano la materia e ha poi
spiegato che la conferma della decisione di primo grado deriva dal
fatto che tali elementi costitutivi non sono stati provati per la
inidoneità, a tal fine, della scarna documentazione prodotta e perché
il giudice aveva correttamente dichiarato inammissibili le richieste
di prova testimoniale. La Corte d’appello, in motivazione, riporta i
capitoli di prova richiesti e spiega il perché della loro irrilevanza.
Il ricorso per cassazione si articola in due motivi.
La società non ha svolto attività difensiva.

Con il primo di ricorso si denunzia violazione di legge e
precisamente degli artt. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2094 c.c.
Ma l’art. 115 c.p.c. nel sancire che il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, non
stabilisce che il giudice abbia l’obbligo di assumerle anche quando
le stesse siano irrilevanti.
Il motivo è generico ed apodittico perché vi è in sentenza una
precisa motivazione delle ragioni per le quali le circostanze dedotte
nei capitoli di prova, anche se fossero stata confermate dai testimoni
non avrebbero potuto fondare l’accoglimento della domanda. In
Ric. 2011 n. 01706 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

Ragioni della decisione

Con il secondo motivo si denunzia vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione. Anche questo motivo è inammissibile
per genericità, in quanto una motivazione non può al tempo stesso
mancare ed essere insufficiente e contradditoria. Ma soprattutto
perché la motivazione nella sentenza c’è ed è puntuale e articolata,
mentre le obiezioni che vengono svolte non presentono requisiti
analoghi, oltre ad essere prettamente di merito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Roma, 8 aprile 2014.
Pie*o Cu io s residente est.

particolare la Corte sottolinea che lo svolgimento di determinate
mansioni, in presenza di ricevute che parlano di lavoro occasionale,
non provano lo “stabile inserimento continuativo nella
organizzazione dell’impresa” e “la sottoposizione tecnico gerarchica
al potere direttivo della società” e soprattutto “la disponibilità del
lavoratore anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra”,
elementi giudicati dalla Corte necessari a tal fine

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