Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10196 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6848 del R.G. anno 2010 proposto da:

G.G. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giulia

di Colloredo 46/48 presso l’avvocato DE PAOLA Gabriele dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso il decreto n. 4406 cron. della Corte d’Appello di Bari

depositato il 21.1.2010;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Luigi

MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., opinando nel senso:

“CHE la Corte di Appello di Bari, esaminando la domanda di equa riparazione proposta da G.G. contro il Ministero E.F. per la irragionevole durata di un procedimento innanzi al TAR del Lazio pendente dal 21.8.2000, con decreto 21.1.2010 ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella della Corte di Roma sull’assunto che, applicandosi i criteri ordinari come da costante insegnamento della Cassazione, la competenza dovesse ravvisarsi in capo al giudice del luogo ove era insorta l’obbligazione indennitaria posto che il chiaro dettato di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, avrebbe impedito il ricorso al foro alternativo del luogo della estinzione della obbligazione stessa; CHE il G. con ricorso per regolamento di competenza notificato il 11.3.2010 ha dissentito dalla interpretazione restrittiva data dalla Corte di merito ed affermato che, una volta applicato l’art. 25 c.p.c., ed i criteri ordinari di competenza, non sarebbe stata lecita la operazione ortopedica perpetrata dalla Corte di Bari; CHE anche alla stregua dei recenti pronunziati della Cassazione quindi, ad avviso del ricorrente la competenza ben poteva essere dall’interessato radicata in capo al giudice di Bari, forum destinatae solutionis nella specie; CHE la questione della competenza a pronunziare sulla domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale, nella specie il TAR Lazio, deve essere risolta alla luce del recente e ben noto pronunziato delle S.U. di questa Corte n. 6307 del 2010, che, totalmente innovando al precedente consolidato indirizzo, ha ritenuto doversi applicare il criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, ed al richiamato art. 11 c.p.p., anche ai procedimenti svoltisi innanzi al giudice speciale; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso deve essere definito con declaratoria di competenza della Corte di Appello di Perugia competente ex art. 11 c.p.p.,per le domande di irragionevole durata del processo pendente innanzi al TAR per il Lazio”; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e deciso con declaratoria di competenza della Corte di Perugia.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio la relazione di cui sopra merita totale e piena condivisione nel mentre non si scorge alcuna possibilità di rimeditazione, quale sollecitata dal ricorrente nella memoria finale, del nuovo indirizzo interpretativo, stante la autorevolezza, chiarezza e persuasività del decisum delle Sezioni Unite (da ultimo richiamato da Cass. 7214 del 2011), tampoco apparendo consentita, come erroneamente opinato dal ricorrente in memoria, una rimessione del ricorso in pubblica udienza (soluzione non consentita per la decisione di un regolamento di competenza). Pertanto, provvedendo sul ricorso, fatta applicazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, devesi cassare la declinatoria della Corte di Bari in favore di quella di Roma e statuire la competenza della Corte perugina. Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Provvedendo sul ricorso, cassa la declinatoria e dichiara la competenza della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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