Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10195 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA U.S.L. (OMISSIS) di Catania, in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Montesanto n. 25, presso lo

studio dell’avv. Pietro Paternò Raddusa, rappresentato e difeso

dall’avv. Tricomi Gaetano giusta procura in atti e in virtù di

deliberazione dell’Azienda;

– ricorrente –

contro

R.L., domiciliato in Catania, Corso Italia n. 69,

presso lo studio dell’avv. Giovanni Rosso;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Catania n. 1247/04

decisa in data 15 ottobre 2004 e depositata in data 11 dicembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Pietro Paternò Raddusa, per delega dell’avv. Tricomi

Gaetano;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. Russo Rosario Giovanni che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’azienda USL (OMISSIS) di Catania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in data 11 febbraio 1999, con il quale il Presidente del Tribunale di Catania, su domanda di R.L., aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 151.692.161, oltre agli interessi al tasso convenzionale praticato da Credifarma s.p.a. dalle scadenze dei singoli ratei all’effettivo soddisfo ed alle spese per il procedimento. Il credito era dovuto per le somme “corrispondenti al prezzo dei medicinali forniti nel mese di settembre e ottobre 1998 risultante dalla prescritta distinta contabile”, atteso che il R., quale “proprietario della farmacia con esercizio nell’ambito territoriale della Azienda USL (OMISSIS) di Catania”, aveva erogato “agli assistiti le prestazioni farmaceutiche in regime di assistenza diretta con onere cioè a carico del SSN totale o parziale in dipendenza della partecipazione alla spesa secondo le vigerti disposizioni”.

L’Azienda USL (OMISSIS) di Catania chiedeva l’annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo, non essendo “dovuti gli interessi al tassa praticato da Credifarma s.p.a. e non dovuti gli interessi al saggio legale se non dalla data della formale costituzione in mora dell’Azienda”.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 13 aprile 2001, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

Con sentenza dell’11 dicembre 2004 la Corte di Appello di Catania revocava il decreto opposto e condannava la Azienda USL 3 di Catania al pagamento in favore del R. degli interessi al tasso convenzionale praticato da Carifarma s.p.a. dalla scadenza convenzionale al soddisfo.

In motivazione sosteneva che nella specie fosse applicabile l’accordo regionale 29 giugno 1998 e con esso anche il saggio degli interessi convenzionali previsti dalla stessa convenzione.

Propone ricorso per cassazione l’Azienda USL (OMISSIS) di Catania con quattro motivi.

L’intimato R.L. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione, la falsa applicazione e la nullità del procedimento in relazione all’art. 180 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 2 avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’atto con il quale era stato dichiarato risolto l’accordo del 26 giugno 1998 (atto notificato alla Azienda USL (OMISSIS) di Catania da Federfarma il 26 marzo 1999) integrasse una eccezione nuova, non ammissibile in grado di appello. L’eccezione era stata infatti ritualmente formulata sin dal primo grado in comparsa conclusionale in relazione alla discussione sulla questione del difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio, successivamente disattesa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1457 e 1458 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che con la richiesta di decreto ingiuntivo, il R. aveva manifestato per facta concludentia la volontà di risolvere l’accordo del 29 giugno 1998, il quale prevedeva una moratoria per le azioni giudiziarie iniziate o ancora da iniziare; in ogni caso lo stesso creditore aveva dato atto che i pagamenti dell’Azienda erano intervenuti oltre il termine essenziale previsto dalla stessa convenzione e quindi era implicita la risoluzione dello stesso.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di spiegare le ragioni per cui pur non essendo nella specie applicabile l’accordo citato, fossero tuttavia dovuti gli interessi convenzionali richiesti.

I tre motivi riguardano il tema della efficacia dell’accordo 26 giugno 1998 rispetto al rapporto dedotto in giudizio e della successiva sua revoca: le censure sono però inammissibili, in quanto gli atti indicati non sono state riprodotti nel ricorso nel loro testo integrale, con il mancato assolvimento, in tal modo, dell’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quale fosse il tenore dell’accordo in contestazione, precludendo ogni possibilità di verificarne l’efficacia e il corretto adempimento da patte dei soggetti interessati.

Resta quindi assorbito il quarto motivo, con il quale si denuncia la illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla regolazione delle spese.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto. Nulla per le spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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