Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10195 del 24/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/04/2017),  n. 10195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17237-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/06/2010 R.G.N. 1720/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE con sentenza del 22/6/2010 la Corte d’appello di Firenze confermava le pronunce, non definitiva e definitiva, del giudice di prima istanza con cui erano. state accolte le domande proposte da V.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., volte a conseguire declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione al periodo 16 gennaio – 13 marzo 2004` e di condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice, nonchè al pagamento del risarcimento del danno;

il contratto aveva ad oggetto lo svolgimento di attività di smistamento corrispondenza presso il C.P.O. di Siena ed era stato stipulato “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”;

la Corte di merito riteneva la formulazione del contratto a termine non rispondente al canone di trasparenza previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, secondo la lettura offertane dalla Corte costituzionale nella sentenza 214/2009, in quanto carente della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e della prova della esistenza di un preciso nesso causale fra assunzione e mansioni, che neppure poteva essere offerta in carenza di una specificazione della causale negoziale;

a conferma del rilievo di genericità la Corte evidenziava: la mancata indicazione nel contratto del numero dei lavoratori da sostituire nell’arco temporale di vigenza del rapporto; la previsione della facoltà di recesso ad nutum di Poste Italiane in caso di rientro del personale assente senza alcuna indicazione del numero dei lavoratori assenti e della categoria professionale di appartenenza;

avverso la suddetta sentenza, la spa Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, resistiti con controricorso dalla parte intimata;

la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE con il primo motivo la società Poste Italiane denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1248, 1249 e 1431 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla mancata dichiarazione da parte del giudice dell’appello della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 1/8/2005, in ragione delle dimissioni rese dalla lavoratrice;

– con il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la Corte di merito ritenuto generica la clausola del termine, giacchè l’obbligo di specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle mansioni, della durata del contratto e dell’ufficio di appliCazione del dipendente;

– con il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione alla direttiva comunitaria 99/70 CE ed all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES non avendo la normativa nazionale determinato alcun arretramento delle tutele dei lavoratori a termine escludendo la necessità di indicare i nominativi dei lavoratori sostituiti;

– con il quarto motivo. denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli art. 12 disp. prel. c.c., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c., reputando erronea la statuizione di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;

– con il quinto motivo denunzia -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il contrasto delle norme di diritto applicate nella quantificazione del danno con lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010;

– secondo l’ordine logico, devono essere esaminati con priorità il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti alla validità della clausola del termine giacchè la questione della risoluzione del contratto per dimissioni (o per carenza di interesse) del lavoratore viene in rilievo soltanto successivamente all’accertamento della eventuale illegittimità del termine apposto al contratto e della conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

– i detti motivi sono fondati alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta – l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti” integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (ex plurimis: Cass. 26/1/2010 n. 1576, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 25/1/2016 n. 1246 e da ultimo, con specifico riferimento al Polo Corrispondenza Toscana, Cass. 13/6/2016 n. 12105, Cass. 23/6/2016 n. 13055 con le quali questa Corte, nello scrutinio della causale sostitutiva indicata in contratto, ha patrocinato la necessità di adottare un criterio interpretativo elastico);

– nella specie la Corte di merito non ha applicato correttamente i suddetti parametri di valutazione non risultando sia stata svolta una congrua considerazione degli elementi considerati come significativi dalla giurisprudenza sopra richiamata quali, in particolare, il luogo di svolgimento della prestazione a termine, le mansioni del personale da sostituire, il periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento (vedi Cass. cit. n. 13055/2016);

– restano logicamente assorbiti il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso;

– la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e gli atti vanno rinviati alla Corte d’appello designata in dispositivo la quale si atterrà nella decisione al principio di diritto sopra esposto, statuendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017

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