Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10195 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10195 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 7462/10 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato che la rappresenta e la difende per legge;
– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale

Contro
Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro

A2:1°

(I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144, presso la sede legale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arnaldo Colaiocco e Maria Letizia Nunzi giusta delega in calce al controricorso;
controrkorrente e ricorrente Incidentale —
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 21, n. 29/21/09 dell’H novembre 2008, depositata il 20
gennaio 2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 aprile 2016 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Bettino Torre per delega dell’avv. Maria Letizia Nunzi per la
parte controricorrente e ricorrente incidentale;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto
dall’amministrazione alla richiesta di rimborso da parte dell’INAIL delle

Data pubblicazione: 18/05/2016

Oggetto:
Tassa di concessione
governativa. Art. 21
tariffa allegata a d.P.R.
641 del 1972. Rimborso. Pretesa esistenza di esenzione a favore di enete pubblico
economico. Mancata
previsione normativa.
Irrilevanza di circolari
amministrative ai fini
dell’affidamento tutelato dall’art. 10 dello
Statuto del contribuente.

somme corrisposte per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 a titolo di tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni di cui
all’art 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, tassa dalla quale l’istituto riteneva di dover andare esente per la propria natura di ente
pubblico economico.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata
in appello, con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministra-

L’INAIL resiste con controricorso, formulando con lo stesso ricorso incidentale con un motivo, al quale l’amministrazione resiste a sua volta con
controricorso.
MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia “falsa applicazione dell’art. 10, legge n. 212 del 2000 e conseguente violazione deil’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972”, per aver il giudice di merito affermato che la richiesta di rimborso era giustificata in
ragione dell’affidamento ingenerato nell’INAIL da risoluzioni e circolari
ministeriali dalle quali era possibile dedurre che un ente pubblico economico dovesse andar esente dalla tassa in questione.
2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa
Corte secondo cui «il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai
sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti
all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide
sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti irnpositivi». (Cass. n. 5934 del
2015: v. anche Cass. n. 3757 del 2012 la quale afferma che: «Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed
obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziarla, è esclusa
soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun
esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212»).
2.1. Resta pertanto insuperabile la circostanza che l’esenzione pretesa
dall’Istituto non è prevista dalla norma nel quadro di una necessaria in-

2

zione propone ricorso per cessazione con unico motivo.

terpretazione restrittiva applicabile a tutte le disposizioni che prevedano
agevolazioni fiscali. Ne consegue l’accoglimento del motivo in esame.
3. L’accoglimento della censura impone l’esame del motivo di ricorso incidentale proposto dall’Istituto che lamenta (per violazione dell’art. 57,
comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) il mancato accoglimento dell’eccezione
di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per la novità delle questioni dedotte, formulando una difesa nel merito in luogo di quella relativa alla
incompetenza dell’Ufficio di Roma 1 argomentata nelle difese originarie.

sta Corte secondo cui: «Nel processo tributario, quando il contribuente
impugni ti silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che
legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo,
difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso
introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a
prescindere dalla preclusione posta dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendurn (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il
rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (Cass. n. 11682
del 2007; in senso conforme Cass. n. 1133 del 2009 e n. 21314 del
2010).
4.1. Si deve, peraltro, considerare, ad ulteriore conferma di quanto già

osservato, che «in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre
nuove eccezioni In appello, posto dall’art. 57, cornma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo
strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in
senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio,
perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato
la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato
inammissibile l’appello dell’Amministrazione con cui era stato contestato
il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, della disciplina
della compensazione, concessa agli autotrasportatori per conto terzi dall’art. 13 dei d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in legge 26 giugno 1990, n.
165, per annullare una cartella di pagamento relativa al mancato ver3

4. Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento espresso da que-

samento di ritenute alla fonte)» (Cass. n. 3338 del 2011; v. anche Cass.
n. 8316 del 2012 e n. 14486 del 2013).
5. Pertanto deve essere accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso
incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e ricorrendone i
presupposti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
6. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giu-

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso principale e rigetta li ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del
contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 aprile 2016.

dizio.

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