Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10195 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8819-2019 proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO MUSSIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il

10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 3.7.2018 il Tribunale di Grosseto ha liquidato il compenso dovuto all’avv. M.L. per l’assistenza dal medesimo prestata in favore di P.E., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di separazione personale promosso nei confronti del marito I.A., inclusi i procedimenti incidentali connessi alla causa principale.

Avverso detto decreto ha proposto opposizione M.L., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Grosseto ha rigettato il ricorso, compensando le spese della fase di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.L. affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto della complessità del giudizio nel cui ambito il ricorrente avrebbe prestato la propria attività professionale, facendo un “uso severo” dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per la determinazione del compenso.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente infatti evidenzia che nel giudizio a quo si era resa necessaria una articolata istruttoria, svolta nell’ambito di diverse udienze, ma non deduce alcuna violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nè indica quali sarebbero stati i valori, o i parametri, corretti, che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare. Lo stesso riferimento al concetto di “uso severo” dei predetti parametri, a ben vedere, comporta l’implicita esclusione che essi siano stati violati, ed introduce invece una censura relativa alla valutazione in fatto condotta dal giudice di merito circa l’importanza della causa, la sua complessità ed il pregio dell’attività svolta dal difensore. Detta doglianza è inammissibile in quanto essa si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Nè è ammissibile una doglianza con la quale si proponga una lettura ed una ricostruzione alternativa delle risultanze della prova, rispetto a quella scelta dal giudice di merito, laddove risultino dalla decisione impugnata -come nel caso di specie- le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il compenso anche in relazione ai procedimenti incidentali n. 1880-1/2014, con il quale la P. aveva chiesto la fissazione di un assegno alimentare provvisorio nel corso del giudizio di primo grado, e n. 3/2015, con il quale la medesima parte aveva proposto reclamo innanzi la Corte di Appello avverso la decisione del Presidente del Tribunale.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che il compenso per detti procedimenti incidentali dovesse essere compreso nell’ambito di quello riconosciuto al M. per la fase istruttoria del giudizio principale (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), senza tener conto del principio per cui nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 30/04/2020, Rv. 657610). Di conseguenza, le spese relative al procedimento incidentale n. 3/2015 avrebbero dovuto essere liquidate a cura del Tribunale, evidentemente a parte rispetto al giudizio principale, attesa l’autonomia rispetto ad esso, e l’eventualità, della fase di reclamo.

Identico principio vale, a fortiori, per il procedimento incidentale n. 1880/2014, finalizzato alla fissazione di un assegno alimentare provvisorio, in quanto esso costituisce una fase cautelare del giudizio di prime cure. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto tener conto anche di detto incidente, nell’ambito della determinazione del compenso da riconoscere al M. per l’attività da questo in concreto svolta.

Da ciò consegue che vada dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto il secondo. La decisione impugnata dev’essere di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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