Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10195 del 12/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10195 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 412-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MERGA RAFFAELE MRGRFL54M08D930R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato SADURNY CLAUDIO, che lo rappresenta e difende
Data pubblicazione: 12/05/2014
unitamente all’avvocato PIOVAN CESARE, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 632/2010 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
deW8/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta alla
memoria.
Ragioni della decisione
L’INPS chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Milano, pubblicata il 5 agosto 2010, che riconobbe il diritto dei
ricorrenti e tra questi di Raffaele Merga, ai benefici di cui all’art.
13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992.
Il problema posto dall’Istituto è che, a fronte di una ctu che per il
Merga aveva riconosciuto il periodo di esposizione 19 febbraio 1979
—31 dicembre 1991, la Corte, senza alcuna motivazione di dissenso
ragionato dalla CTU, aveva riconosciuto il periodo 19 febbraio 1974
—31 dicembre 1991.
Il Merga, nel controricorso riconosceva la fondatezza di quanto
affermato dall’INPS e concludeva chiedendo “darsi atto che nel
dispositivo della sentenza si è erroneamente indicato il periodo dal
19 febbraio 1974 anziché dal 19 febbraio 1979”.
Nelle more del giudizio di Cassazione, la Corte d’appello di Milano
ha proceduto alla correzione della sentenza nel senso indicato
dall’INPS e condiviso dalla controparte.
Di conseguenza, l’Istituto, con memoria per la camera di consiglio,
ha chiesto alla Corte di cassazione che venisse dichiarata
l’inammissibilità del suo ricorso per sopravvenuta mancanza di
interesse ad agire, con compensazione delle spese.
Ric. 2011 n. 00412 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-
MILANO del 21.4.2010, depositata il 05/08/2010;
La richiesta è fondata e deve essere accolta, anche con riferimento
alla compensazione delle spese, posto che il ricorso è stato
determinato da un errore della Corte di merito.
PQM
Roma, 8 aprile 2014.
Pietro Curi
residente est.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del
giudizio di legittimità.