Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10194 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34836/18 proposto da:

-) M.A., elettivamente domiciliato a Roma, v. Torino n.

7, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Vitale in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 26.4.2018 n.

1102;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare il (OMISSIS) per sfuggire alle minacce ed alle aggressioni compiute in suo danno dai figli di un imam, il quale aspirava a scalzare il padre dell’odierno ricorrente quale imam del villaggio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.A. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Genova ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 che lo rigettò con ordinanza 9.5.2017.

4. Il soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Genova con sentenza 3 luglio 2018 lo rigettò, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente; che nella zona di sua provenienza non vi erano conflitti armati; che non sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria, poichè il ricorrente non aveva dedotto alcuna situazione di vulnerabilità.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.A. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto il suo racconto inattendibile, e comunque non provato, senza compiere alcun approfondimento istruttorio.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di merito, vale a dire la valutazione delle prove ed il giudizio di non credibilità del richiedente asilo (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Con riferimento, poi, alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), (e cioè per il timore di essere esposto un danno grave alla persona derivante da situazioni violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato), non è necessario in questo caso affrontare il contrastato tema della sussistenza in tale ipotesi del dovere di cooperazione istruttoria anche nel caso di non credibilità soggettiva del richiedente asilo, perchè la Corte d’appello, con autonoma ratio decidendi, ha escluso che nella zona di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato: ed anche quest’ultima costituisce una valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2 gennaio Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato i criteri stabiliti dalla legge per la concessione della protezione umanitaria.

Avrebbe, in particolare, trascurato di compiere un “giudizio comparativo” tra il contesto italiano e “la situazione oggettiva del Paese di origine”.

Invoca, al riguardo, i principi affermati da questa Corte con la sentenza 4455 del 2018, la quale secondo il ricorrente avrebbe affermato il principio che lo iato di condizioni economiche e sociali fra il Paese di origine quello di destinazione giustificherebbe di per sè la concessione della protezione umanitaria.

2.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Il ricorrente, infatti, in violazione dell’onere impostogli dalla norma appena indicata, in nessun punto del proprio ricorso chiarisce quali fatti concreti dedusse nel ricorso introduttivo del presente giudizio a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

E’, pertanto, impossibile stabilire se gli argomenti spesi nel secondo motivo di ricorso costituiscano questioni nuove oppure no.

3. Le spese.

3 gennaio Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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