Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10194 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3796-2006 proposto da:

ASSICURATORI SINDACATO 839 LLOYD’S LONDRA LONDRA (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGNA MARGHERITA 294, presso

lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO con procura

speciale del Dott. Notaio NIGEL PETER READY in Londra del 19/01/2006

RIF. G909170;

– ricorrente –

contro

S.I.S. SICUREZZA INVESTIGAZIONI SPECIALI DI RAINONE RAFFAELE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso

lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRUNZI ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

COOP. VIGILANZA PRIVATA TERRA DI LAVORO S.R.L. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. D.G.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI,

55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati VESTINI RAFFAELE, TABUSO GAETANO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SECURIDATA S.R.L., CORPORATION LLOYD’S LONDRA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3593/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 28/10/2004, depositata il 17/12/2004

R.G.N. 107 7/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocalo GIUFFRIDA CATERINA (per delega dell’Avv. VALLEFUOCO

ANGELO);

udito l’Avvocato LETIZIA GABRIELE (per delega dell’Avv. TABUSO

GAETANO e VESTINI RAFFAELE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento in gradato

subordine del terzo, quarto e prime motivo, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro s.r.l. (in seguito: Cooperativa), che si occupava di trasporto di valori, previa autorizzazione della mandante Securidata s.r.l. affidò una di tali operazioni alla S.I.S. – Sicurezza Investigazioni Speciali di R.G. (d’ora innanzi SIS). Sette giorni dopo, il 28.7.1994, il furgone blindato di SIS fu fatto segno di una rapina con sottrazione di valori per L. 1.750.000.000, di cui la Cooperativa domandò a SIS il risarcimento, convenendola in giudizio innanzi al tribunale di Napoli.

La convenuta SIS chiamò in causa i Lloyd’s di Londra, presso i quali si disse coperta da garanzia assicurativa, chiedendo di essere tenuta indenne della pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti dalla Cooperativa.

Intervennero in giudizio la Corporation of Lloyd’s di Londra (che eccepì la nullità della chiamata in causa per l’incertezza del soggetto convenuto) e gli Assicuratori del Sindacato n. 839 dei Lloyd’s di Londra (d’ora innanzi: Sindacato), titolare della polizza, che resistette alla domanda di garanzia, nonchè Securitada s.p.a., dichiaratasi beneficiarla dell’indennizzo, di cui domandò il pagamento in proprio favore.

Con sentenza del 29.10.2001 il tribunale – rilevato che non v’erano state contestazioni in ordine all’avvenuta rapina dei valori dichiarati in atto di citazione, che il vettore era responsabile ex art. 1693 c.c. delle cose consegnategli per il trasporto e che la polizza era operativa anche in ordine al furgone fatto segno della rapina – accolse sia la domanda risarcitoria della Cooperativa nei confronti di SIS che quella di garanzia di SIS nei confronti del Sindacato.

2.- Il Sindacato propose appello sulla base di dieci motivi, chiedendo tra l’altro che la domanda di garanzia fosse rigettata ai sensi dell’art. 1892 c.c. per le inesatte e reticenti dichiarazioni dell’assicurato.

Resistettero la Cooperativa, Securidata e SIS, che eccepì anche l’intervenuta decadenza dell’assicuratore dall’azione di annullamento, ai sensi del secondo comma della disposizione citata, per non aver dichiarato al contraente di voler esercitare l’impugnazione entro tre mesi dalla conoscenza delle inesattezze e reticenze.

SIS propose inoltre appello incidentale, contestando la propria responsabilità nei confronti della Cooperativa, che predicò affermata dal tribunale sulla base della sola presunzione di cui all’art. 1693 c.c..

Con sentenza n. 3593 del 2004 la corte d’appello di Napoli ha respinto entrambi i gravami.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Sindacato, affidandosi a sette motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Cooperativa, che ha depositato anche memoria illustrativa, e R.G., già titolare di SIS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sono articolate le seguenti censure:

a) col primo motivo (pagine da 31 a 43 del ricorso) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1370 e 1892 c.c.;

b) col secondo (pagine da 44 a 50) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1693 c.c. e art. 116 c.p.c.;

c) col terzo (pagine da 50 a 56), insufficiente e contraddittoria motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 164 c.p.c.;

d) col quarto (pagine da 57 a 63), insufficiente e contraddittoria motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c.;

e) col quinto (pagine da 63 a 65) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c.;

f) col sesto (pagine da 65 a 67) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 1901 c.c. in relazione all’art. 269 c.p.c., comma 1, n. 3;

g) col settimo (pagine 67 e 68) violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 c.c. e art. 244 c.p.c..

2.1.- Sul primo motivo.

La corte d’appello ha affermato (a pagina 11 della sentenza) che l’esistenza della copertura assicurativa per il furgone targato (OMISSIS) era stata provata con l’esibizione dell’appendice di polizza emessa il 27.6.1994 dal rappresentante per l’Italia dei Lloyd’s di Londra. La sentenza non è specificamente censurata nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la polizza era stata emessa dal “rappresentante” dell’assicuratore. Ne consegue l’irrilevanza di quanto dedotto in questa sede dal ricorrente in ordine alla non approvazione da parte dei sottoscrittori dell’appendice di polizza e del predicato non adeguamento del premio in relazione al proclamato aumento del rischio garantito, giacchè il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art. 1387 c.c.). In tale senso la corte d’appello ha evidentemente fatto riferimento alla rappresentanza, mentre il ricorrente non deduce in ricorso che la rappresentanza del Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia è quella cui ha invece fatto riferimento Cass., sez. un., n. 785 del 1999.

La censura è per contro fondata nella parte in cui il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto inapplicabile l’art. 1892 per non avere l’assicuratore esercitato l’impugnazione prevista nel termine di tre mesi dalla scoperta dell’affermata inesattezza delle dichiarazioni rese dall’assicurato in sede di stipula della polizza.

Costituisce principio consolidato – da ribadirsi anche in quest’occasione – che, in tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’art. 1892 cod. civ. all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione (ex plurimis, Cass., nn. 2815/99, 15401/02, 17505/03, 27728/05, 5437/06, 11/2010).

Con l’ultima delle sentenze citate s’è in particolare affermato che, “per giurisprudenza assolutamente pacifica per effetto del combinato disposto dell’art. 1892 c.c., commi 2 e 3, se, a seguito del verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, l’assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell’assicurato, ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione o di apprezzamento, ed influenti sulla valutazione del rischio e perciò sul consenso dell’assicuratore secondo il giudizio di merito, può limitarsi a rifiutare l’indennità eccependo la violazione dell’onere dell’assicurato (art. 1892 c.c., commi 1 e 3)”.

Nella specie il ricorrente Sindacato intendeva sottrarsi al pagamento del premio per avere la SIS asseritamente rilasciato dichiarazioni false nella proposta di assicurazione e successivamente, assumendo che esso ricorrente tanto aveva appreso nei mesi immediatamente successivi alla rapina.

La corte d’appello avrebbe dunque dovuto pronunciarsi nel merito sul relativo motivo di gravame, che non ha invece analizzato in ragione di un’erronea applicazione della disposizione citata.

Non valeva ad esonerarla dal farlo il rilievo (di cui alle pagine 11 e 12 della sentenza) che, in ordine alla asseritamene omessa adozione da parte di SIS delle misure di sicurezza elencate nella perizia preventiva della Graham Miller Security Consultant Ltd, l’appellante (odierno ricorrente) non aveva “provato e neppure semplicemente chiarito” in quale modo esse avessero inciso sull’evento dannoso, “consistito non nella semplice sottrazione dei beni trasportati, ma in una rapina; reato in cui l’apprensione dei suddetti beni è conseguita mediante la collaborazione dello stesso custode, la cui resistenza viene annullata con la violenza o la minaccia”.

Tanto alla luce del principio secondo il quale “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso” (Cass., nn. 12190/98).

Se, in concreto, quella subordinazione vi fosse stata, costituisce un apprezzamento demandato al giudice del merito, che tuttavia non avrebbe potuto sottrarvisi sulla base delle ragioni addotte.

2.2.- Il secondo motivo è infondato in quanto l’affermazione del giudice del merito che non era stato mai posto in dubbio che la rapina fosse realmente intervenuta, sicchè non v’era bisogno di prova sul punto (il che costituisce corretta applicazione del principio di non contestazione), è apoditticamente contrastata (a pagina 44 del ricorso, in fine) senza alcuna specifica indicazione, in violazione del principio di autosufficienza, della sede e del contenuto delle opposte affermazioni che si assumono fatte in sede di merito.

Nè, d’altronde, appare revocabile in dubbio, che le eccezioni formulate dal ricorrente Sindacato in ordine all’inoperatività della garanzia assicurativa per ragioni connesse al contenuto del contratto ed al rischio assicurato integrino argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dell’evento (rapina di valori).

2.3.- Il terzo motivo è infondato poichè la nullità dell’atto di citazione (ex art. 164 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 2) per incertezza ed indeterminatezza del soggetto convenuto non impedisce che, intervenuto in giudizio il soggetto che si proclami effettivo titolare del rapporto, il processo si svolga utilmente nei suoi confronti, con la conseguente carenza di interesse di quest’ultimo – come correttamente ritenuto dalla corte d’appello – a far valere la nullità dell’originario atto di citazione per indeterminatezza dell’originario convenuto.

2.4.- Il quarto motivo è infondato poichè tale interesse non può dirsi nella specie esistente in quanto lo si afferma correlato alla predicata impossibilità, da parte del soggetto intervenuto, di chiamare a sua volta in causa altri soggetti, non essendo la posizione del soggetto interventore la stessa di quella del convenuto, a favore del quale soltanto l’art. 269 c.p.c., comma 2, contempla il diritto ad ottenere dal giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c..

Le osservazioni svolte da pagina 59 a 62 del ricorso non infirmano l’affermazione della corte territoriale secondo la quale l’appendice di polizza esibita per la copertura assicurativa del furgone targato (OMISSIS) fu emessa, come riconosciuto dal Sindacato in atto d’appello, dal “Rappresentante Generale per l’Italia dei Loyd’s di Londra” (pagina 15 della sentenza, in fine), con conseguente irrilevanza della posizione soggettiva dell’assicuratore rappresentato, ai fini dell’efficacia del contratto nei suoi confronti, in ordine a tutto quanto concerneva i rischi formalmente assunti.

2.5.- Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse (a) “inammissibile perchè riferita a diritto estraneo alla materia del contendere ed appartenente a soggetto che non ha partecipato al presente giudizio” e (b) infondata perchè la Securidata s.r.l. aveva “provato, con l’esibizione di copia del bonifico bancario emesso il 26.6.1995, di avere già provveduto a risarcire la Banca Nazionale dell’Agricoltura, proprietaria dei valori rapinati, del danno subito”.

Si afferma che, essendo pacifico che nella specie si trattava di assicurazione per conto di chi spetta (tanto è riconosciuto dal controricorrente R., per SIS, a pag. 38 del controricorso), soggetto assicurato era la Banca proprietaria del denaro e non SIS, essendo costituito l’oggetto dell’assicurazione dal denaro e non dalla responsabilità del contraente; sicchè, non essendo stato il diritto esercitato dall’assicurato nel termine annuale di cui all’art. 2952 c.c., esso era prescritto. Tanto alla luce del principio (di cui alla citata Cass. n. 9746/97) secondo il quale, poichè nel caso di assicurazione per conto altrui il contraente non può far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’assicuratore senza il consenso espresso dell’assicurato (art. 1891 cod. civ.), il giudizio instaurato dal contraente privo della legitimatio ad causam non è idoneo ad impedire la prescrizione di essi ai sensi dell’art. 2952 cod. civ..

Essendo l’enunciato principio corretto in diritto (cfr, ex multis, Cass., nn. 2120/96, 9746/97, 12823/99, 1942/03, 13359/04, 26253/07, 9053/07, l’ultima delle quali relativa alla possibilità che il consenso sia manifestato dall’assicurato allo stesso contraente) la motivazione della sentenza impugnata è del tutto inadeguata a sorreggere la soluzione data alla questione. Non è chiarito, in particolare, perchè la corte d’appello abbia considerato rilevante, ai fini della legittimazione di SIS, che Securidata (mandante di SIS) avesse già risarcito la Banca Nazionale dell’Agricoltura.

La motivazione è del tutto inadeguata sul punto, onde la sentenza va anche per tale ragione cassata col vincolo del giudice del rinvio di attenersi comunque all’enunciato principio di diritto.

2.6.- Infondato è il sesto motivo, col quale la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ritenuto che il decimo motivo d’appello andasse disatteso perchè “con l’appendice di polizza in data 14.7.1994, esibita dalla Securidata s.r.l., l’assicurazione veniva vincolata a favore di tale società” (pagina 16, secondo capoverso, della sentenza).

Escluso che le disposizioni di legge di cui si denuncia la violazione abbiano alcuna attinenza al caso di specie ed all’illustrazione della censura, la motivazione è del tutto congrua in relazione al motivo d’appello, che censurava la sentenza di primo grado per avere il tribunale condizionato il versamento alla firma contestuale dell’attrice, della convenuta e della Securidata, in relazione al previsto vincolo sull’indennizzo, evidentemente assunto come certo, liquido ed esigibile da parte del giudice che contestualmente ne disponeva il pagamento.

2.7.- La fondatezza del settimo motivo – col quale la sentenza è censurata per non avere la corte ammesso la prova testimoniale “perchè riguarda circostanze relative all’impugnazione del contratto ex art. 1892 c.c., dalla quale il Sindacato n. 839 dei Lloyd’s di Londra è decaduto” (così la sentenza impugnata, a cavallo delle pagine 16 e 17) discende da quella del primo, nella parte peraltro specificamente concernente la questione dell’eccezione di cui all’art. 1892 c.c. per la affermata violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

3.- In conclusione, accolti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il primo, il quinto ed il settimo motivo e rigettate le altre doglianze, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie per quanto di ragione il primo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso, rigetta le altre censure, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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