Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10194 del 24/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/04/2017),  n. 10194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10972-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3584/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2010 R.G.N. 10702/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che con sentenza n. 3584/2010, depositata il 27 aprile 2010, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma, che, in accoglimento del ricorso di L.M., aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato dalle parti, per il periodo 9/12/2003 – 14/2/2004, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso Polo Corrispondenza Emilia Romagna assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro” e ciò sul rilievo della omessa specificazione delle ragioni giustificative, di per sè tale da privare di ogni effetto l’apposizione del termine, a prescindere dalla reale sussistenza o meno di esse;

rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste Italiane S.p.A., con tre motivi;

– che la lavoratrice è rimasta intimata;

osservato che è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale Poste Italiane S.p.A. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè per contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia, non avendo considerato il grado di specificità richiesto dall’art. 1 cit. e l’idoneità della causale a individuare i motivi sottostanti l’assunzione a tempo determinato;

– che, infatti, la Corte territoriale non si è conformata all’orientamento di legittimità, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”: Cass. n. 1576/2010; conformi: Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 23119/2010 (ord.);

ritenuto, pertanto, che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente ha dedotto rispettivamente (2) insufficiente motivazione, in ordine al mancato accoglimento delle istanze di prova testimoniale sulla effettiva necessità di sostituire personale assente, e (3) violazione e falsa applicazione di varie norme in materia di costituzione in mora; – che di conseguenza la sentenza di secondo grado deve essere cassata in relazione a tale motivo e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà al principio di diritto richiamato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017

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