Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10194 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6526 del R.G. anno 2010 proposto da:

R.V. e R.G. (n.q. di eredi di R.

G.) elettivamente domiciliati in ROMA, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione con l’avvocato MARRA Alfonso L. dal quale

sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso il decreto n. 7261 cron. della Corte d’Appello di Napoli

depositato il 12.1.2010; udita la relazione della causa svolta dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., opinando nel senso:

“CHE la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di equa riparazione proposta da R.V. e R.G. contro il Ministero E.F. per la irragionevole durata di un procedimento innanzi al TAR Campania introdotto il 23.6.1995 e pendente innanzi al Consiglio di Stato in impugnazione della recisione di rigetto 31.1.2001, con decreto 12.1.2010 ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella della Corte di Roma sull’assunto che, applicandosi i criteri ordinari come da costante insegnamento della Cassazione, la competenza dovesse ravvisarsi in capo al giudice del luogo ove era insorta l’obbligazione indennitaria all’atto della domanda, e quindi nella sede del Consiglio di Stato, posto che il chiaro dettato di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, avrebbe impedito il ricorso al foro alternativo del luogo della estinzione della obbligazione stessa; CHE i R. con ricorso per regolamento di competenza notificato il 1.3.2010 hanno dissentito dalla interpretazione restrittiva data dalla Corte di merito ed affermato che, una volta applicato l’art. 25 c.p.c., ed i criteri ordinari di competenza, non sarebbe stata lecita la operazione ortopedica perpetrata dalla Corte di merito, per di più viziata dalla considerazione che fosse rilevante il procedimento innanzi al Consiglio di Stato (escluso dal petitum indennitario); CHE anche alla stregua dei recenti pronunziati della Cassazione quindi, ad avviso del ricorrente la competenza ben poteva essere dall’interessato radicata in capo al giudice di Napoli, forum destinatae solutionis nella specie; CHE la questione della competenza a pronunziare sulla domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale, nella specie il TAR Campania e quand’anche il procedimento sia stato poi radicato innanzi al Consiglio di Stato, deve essere risolta alla luce del recente e ben noto pronunziamento delle S.U. di questa Corte nelle decisioni nn. 6306 e 6307 del 2010, che, totalmente innovando al precedente consolidato indirizzo, hanno ritenuto doversi applicare il criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 ed al richiamato art. 11 c.p.p., anche ai procedimenti svoltisi innanzi al giudice speciale e con riguardo a quel giudice adito con la domanda di merito, restando irrilevante la vicenda impugnatoria innanzi ad organi di appello od alla Cassazione; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso deve essere definito con declaratoria di competenza della Corte di Appello di Roma competente ex art. 11 c.p.p., per le domande di irragionevole durata del processo già pendente innanzi al TAR per la Campania e non rilevando la successiva pendenza di ricorso al Consiglio di Stato”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio la relazione di cui sopra merita totale e piena condivisione neanche ipotizzandosi alcuna possibilità di rimeditazione del nuovo indirizzo interpretativo, stante la autorevolezza, chiarezza e persuasività del decisum delle Sezioni Unite (da ultimo richiamato da Cass. 7214 del 2011), in particolare quello di cui a S.U. 6307 del 2010. Pertanto, rigettando il ricorso, fatta applicazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, devesi confermare con la suddetta diversa motivazione la declinatoria della Corte di Napoli in favore di quella di Roma e statuirne la competenza. Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Cassa la sentenza della Corte di Appello di Napoli e dichiara la competenza della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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