Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10194 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10194 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17197-2008 proposto da:
GRILLO NICOLA GRLNCL4OLO6C5140, MONOPOLI GIOVANNI
MNPGNN46B18C514D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio
dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato JANNARELLI PASQUALE;
– ricorrenti –

2014

contro

724

COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del Sindaco pro
tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 09/05/2014

avverso la sentenza n. 497/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 08/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con convenzioni 315/1983 e 418/1983 il Comune di Cerignola conferiva a
quattro agronomi di istruire le pratiche per il riconoscimento delle provvidenze
previste dalla L.R. n. 19/1979 a favore dei contadini danneggiati dalla siccità del
1981/82, compito espletato per il 37,12% dal dott. Nicola Grillo e per il 18,35%

dott. Grillo e per il 16,90% dal dott. Monopolilquanto alla convenzione n. 418.
Costoro, avendo percepito acconti, agivano in giudizio il 22.3.1995 per i saldi
rispettivamente di lire 375.935.027 e lire 185.840.726 per la convenzione 315 e
di lire 127.346.473 e 106.212.043 per la n. 418.
Il Comune resisteva nei due giudizi, poi riuniti, deducendo che l’entità dei
compensi -4%- andava rapportata alle provvidenze e non ai danni ed il tribunale
di Foggia, interpretando l’art. 4 delle convenzioni alla luce degli artt. 5 e 6 della
L.R., rigettava la domanda, mentre la corte di appello di Bari, con sentenza
8.5.2007, in riforma, condannava il Comune a pagare le differenze di euro
2588,29 al Grillo e di euro 5106,30 al Monopoli, rigettando ogni altra richiesta e
condannando il Comune a due terzi di spese dei due gradi, sul presupposto che il
4% andava calcolato sulle somme da erogare e dunque i professionisti erano
creditori delle modeste differenze indicate.
Ricorrono Grillo e Monopoli con due motivi, illustrati da memoria, non svolge
difese il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce omessa motivazione in relazione allo ammontare
delle provvidenze erogate, lamentando una diversa decisione in altra
controversia/ col momento di sintesi riferito al 4% sui danni stimati e liquidati,
con l’interrogativo se è corretto che il compenso sia rapportato alle sole voci per

dal dott. Giovanni Monopoli tquanto alla convenzione n. 3151 e per il 20,52% dal

interessi e quota capitale / anzicchè al totale degli importi di cui ai prestiti
ammessi ed erogati.
Col secondo motivo si lamenta carenza di motivazione per errata interpretazione
della L.R. 19/1979, col momento di sintesi riferito al 4% dei danni stimati e
liquidati e l’interrogativo se il compenso debba riferirsi all’intera provvidenza

Osserva questa Corte Suprema:
La Corte territoriale ha statuito che la remunerazione delle prestazioni
professionali trovava la sua copertura finanziaria solo nel meccanismo di
copertura dei costi per l’istruzione delle pratiche ed in tal senso andava
interpretato il riferimento all’ammontare dei danni nella misura delle stime
accolte e liquidate.
Tale statuizione non è sostanzialmente attaccata dalle odierne censure / che si
basano su omessa o carente motivazion9 proponendo una interpretazione più
favorevole alle istanze proposte e non tengono conto che un incarico da parte di
un ente pubblico part&dal presupposto di una copertura finanziaria legata a
vincoli inderogabili di bilancio.
Né si riporta il testo delle convenzioni per dimostrare il fondamento delle tesi
sostenute i svolgendo una rituale impugnazione sugli asseriti criteri ermeneutici
violati.
In ogni caso al primo interrogativo, come proposto, deve darsi risposta negativa
perché i danni stimati e liquidati vanni riferiti a sorte capitale ed eventuali
interessi riconosciuti mentre il secondo motivo è inammissibile denunziando una
carenza di motivazione sulla interpretazione della legge /mentre andava proposta
censura per violazione di legge / proponendo un rituale quesito di diritto
concretamente funzionale all’accoglimento della domanda e non un quesito

liquidata nei cinque anni.

astratto ( S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009,
4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).
Anche la più recente giurisprudenza (Cass. 4.11.2013 n. 24679) sulla necessità
della forma scritta ad substantiam per il contratto d’opera professionale con la
P.A., peraltro confermativa di un indirizzo consolidato (Cass. n. 1752/2007,

compenso determinato sulla scorta di un patto espresso e specifico e non di una
interpretazione di altri atti amministrativi o di disposizioni di legge.
Tra l’altro, come dedotto dal P.G., la sentenza invocata dai ricorrenti, favorevole
alla loro tesi in altra controversia, è stata cassata con rinvio con decisione di
questa Corte n. 28006/2013.
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, in mancanza di attività
difensiva del Comune in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 19 marzo 2014.

Cass. n. 15296/2007) comporta la necessità che si dimostri il diritto ad un
i-

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