Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10193 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 34077/2018 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 3.4.2018 n. 576;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.B., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere omosessuale, e di essere esposto, se rientrasse nel suo Paese, al rischio di subire una pena detentiva per questa ragione.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.B. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Genova ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, art. 35 che lo rigettò con decreto 21.3.2017.

4. Il soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Genova con sentenza 3.4.2018 lo rigettò, affermando che:

-) i presupposti della concessione della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non sussistevano, perchè il richiedente asilo non era attendibile e non aveva offerto “adeguati elementi a sostegno” delle sue allegazioni, reputate “generiche”;

-) i presupposti della concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c citato non sussistevano, perchè in (OMISSIS) non vi era alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (la Corte d’appello richiama al riguardo un rapporto dell’UNHCR);

-) non sussistevano i presupposti della domanda di protezione umanitaria, poichè il richiedente era sano, giovane, e non aveva in Italia nè vincoli affettivi o familiari, nè lavoro.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.B. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1 gennaio Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6 nonchè, genericamente, della Direttiva 2013/32.

Al di là di tali riferimenti formali, non tutti e non del tutto pertinenti, nell’illustrazione del motivo si sostiene che il giudice di merito ha erroneamente rigettato la domanda di protezione, senza procedere ad alcun approfondimento istruttorio, ed in particolare senza accertare quali fossero le previsioni dell’ordinamento (OMISSIS) relative al reato di omosessualità; senza tenere conto dell’ostilità e della repressione che caratterizzerebbe “l’universo omosessuale” in (OMISSIS); senza valutare le attività repressive e discriminatorie ai danni degli omosessuali in (OMISSIS).

1.2. Il motivo è infondato.

Ai richiedenti asilo ed ai richiedenti protezione sussidiaria la legge accorda una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri assertivi e probatori. Infatti è dovere (e non facoltà) del giudice, anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi, attivarsi per acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, cit.), acquisendo di propria iniziativa le informazioni necessarie, e senza arrestarsi alla mera constatazione che l’istante non abbia fornito prova dei suoi assunti (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

Questo dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, tuttavia, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

In alcuni casi se ne è estesa la portata anche all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di un danno alla persona causato da una situazione di conflitto armato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (c), (così Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4892 del 19/02/2019, Rv. 652755 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01; problema, quest’ultimo, sul quale non è necessario prendere posizione nella presente sede, giacchè – per quanto si dirà il giudice di merito ha escluso che nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato).

La Corte d’appello, pertanto, non aveva alcun onere di citare le c.d. Country of Origin Information (COI), nè di esaminare quale fosse la condizione degli omosessuali in (OMISSIS): la condizione di omosessualità, infatti, è soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che la ritenuta inattendibilità del richiedente asilo circa la sussistenza di tale condizione, rendeva superfluo accertare quale fosse al riguardo la legislazione dello Stato di origine.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2 gennaio Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato i criteri legali per la concessione della protezione umanitaria. Avrebbe, in particolare, trascurato di compiere un “giudizio comparativo” tra il contesto italiano e “la situazione oggettiva del Paese di origine”.

Invoca, al riguardo, i principi affermati da questa Corte con la sentenza 4455 del 2018, la quale secondo il ricorrente avrebbe affermato il principio secondo cui lo iato di condizioni economiche e sociali fra il Paese di origine e quello di destinazione giustificherebbe di per sè la concessione della protezione umanitaria.

2.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente, infatti, in nessun punto del ricorso chiarisce quali fatti concreti dedusse, nel ricorso introduttivo, del presente giudizio a fondamento della domanda di protezione umanitaria. è, pertanto, impossibile stabilire se gli argomenti spesi col secondo motivo di ricorso costituiscano questioni nuove oppure no.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso è presupposto del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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