Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10193 del 24/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/04/2017), n. 10193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3507-2012 proposto da:
GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 28, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO FANCELLO SERRA, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO, 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO VETRELLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ENEA PIGRINI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5757/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/10/2011 r.g.n. 9103/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/02/2017 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA MARIO, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2011, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Gruppo Samir Global Service srl al pagamento in favore di R.G. della somma pari ad Euro 59.420,95 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione e di risarcimento danni in relazione al licenziamento intimato in data (OMISSIS) e giudizialmente annullato.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo. Ha resistito il R. con controricorso.
3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 27 gennaio 2017 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso del procuratore della Gruppo Samir Global Service Srl ai sensi dell’art. 390 c.p.c., espressamente accettata dalla controparte.
2. Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2017