Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10192 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1990-2006 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso io studio dell’avvocato PERONE MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCONE PIETRO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona del legali rappresentanti Dott.

O.G. e Dott.ssa M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2005 del TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE

PRIMA, emessa il 04/09/2005, depositata il 12/10/2005 R.G.N.

1392/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per manifesta infondatezza con

condanna alle spese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il giudice di pace ha parzialmente accolto ed il tribunale di Ancona rigettato con sentenza n. 1382/05 la domanda di S. G. nei confronti della Ras s.p.a. (quale impresa designata per il fondo di garanzia) volta al risarcimento del danno da lesioni personali al ginocchio riportate il 19.3.2001 a seguito di investimento da parte di veicolo non identificato.

Ha ritenuto che non fosse stato provato il nesso causale fra il fatto storico prospettato ed il danno, conseguentemente condannando il S. ed i procuratori distrattari delle spese alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado (rispettivamente Euro 2065,25 e 2289,61) ed al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Ras.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. In quella del S. si prospetta l’inammissibilità del controricorso.

2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Il controricorso della RAS è ammissibile, essendo sufficiente – secondo un ormai consolidato approdo giurisprudenziale – che esso sia proposto di chi si affermi legale rappresentante della società ed essendo a carico di chi quella qualità contesti la prova del difetto di poteri rappresentativi.

Si duole il ricorrente – deducendo coi primi due motivi ogni possibile vizio della motivazione e col terzo violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere il tribunale fatto ricorso alle presunzioni – che il tribunale abbia escluso, con motivazione inadeguata, che fosse stato provato il nesso eziologico tra fatto storico esposto in citazione e danno da lesioni asseritamente provocate da un’incauta manovra di retromarcia da parte del conducente di un non identificato veicolo scuro.

Al di là dei vizi formalmente denunciati, il ricorrente censura in realtà la valutazione, insuscettibile di rinnovato apprezzamento in sede di legittimità, delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito con motivazione congrua, essendo state esposte le ragioni sìa della insufficienza delle deposizioni testimoniali, sia della carenza di sufficienti elementi presuntivi (diagnosi in ospedale dopo due giorni dal fatto), sia del difetto di consapevolezza da parte del c.t.u. di elementi ulteriori rispetto a quelli esposti dallo stesso S..

Il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200, di cui 1.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA