Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10192 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1990-2006 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso io studio dell’avvocato PERONE MARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCONE PIETRO giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona del legali rappresentanti Dott.
O.G. e Dott.ssa M.R., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1382/2005 del TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE
PRIMA, emessa il 04/09/2005, depositata il 12/10/2005 R.G.N.
1392/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per manifesta infondatezza con
condanna alle spese.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- Il giudice di pace ha parzialmente accolto ed il tribunale di Ancona rigettato con sentenza n. 1382/05 la domanda di S. G. nei confronti della Ras s.p.a. (quale impresa designata per il fondo di garanzia) volta al risarcimento del danno da lesioni personali al ginocchio riportate il 19.3.2001 a seguito di investimento da parte di veicolo non identificato.
Ha ritenuto che non fosse stato provato il nesso causale fra il fatto storico prospettato ed il danno, conseguentemente condannando il S. ed i procuratori distrattari delle spese alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado (rispettivamente Euro 2065,25 e 2289,61) ed al pagamento delle spese del doppio grado.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Ras.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. In quella del S. si prospetta l’inammissibilità del controricorso.
2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.
Il controricorso della RAS è ammissibile, essendo sufficiente – secondo un ormai consolidato approdo giurisprudenziale – che esso sia proposto di chi si affermi legale rappresentante della società ed essendo a carico di chi quella qualità contesti la prova del difetto di poteri rappresentativi.
Si duole il ricorrente – deducendo coi primi due motivi ogni possibile vizio della motivazione e col terzo violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere il tribunale fatto ricorso alle presunzioni – che il tribunale abbia escluso, con motivazione inadeguata, che fosse stato provato il nesso eziologico tra fatto storico esposto in citazione e danno da lesioni asseritamente provocate da un’incauta manovra di retromarcia da parte del conducente di un non identificato veicolo scuro.
Al di là dei vizi formalmente denunciati, il ricorrente censura in realtà la valutazione, insuscettibile di rinnovato apprezzamento in sede di legittimità, delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito con motivazione congrua, essendo state esposte le ragioni sìa della insufficienza delle deposizioni testimoniali, sia della carenza di sufficienti elementi presuntivi (diagnosi in ospedale dopo due giorni dal fatto), sia del difetto di consapevolezza da parte del c.t.u. di elementi ulteriori rispetto a quelli esposti dallo stesso S..
Il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200, di cui 1.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010